Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00800 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: il servizio di radioamatore in Italia e' disciplinato esclusivamente daglli articoli 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973; il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire da questa data, non ha ancora provveduto alla emanazione di un regolamento di attuazione; in assenza di alcuna norma chiara, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha prodotto una serie di provvedimenti pseudo-legislativi, in netto contrasto con quanto il Governo italiano ha sottoscritto a livello europeo (Gazzetta Ufficiale n. 740 del 27 luglio 1981); sempre in regime di dubbia legittimita', il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha ridotto le frequenze assegnate ai radioamatori italiani, in contrasto con quanto stabilito dal Governo italiano a Ginevra, alla conferenza mondiale delle telecomunicazioni, il 6 dicembre 1979, ed assegnandole ad altri servizi di natura privata; data la estrema velocita' dell'alternanza dei massimi vertici della direzione centrale dei servizi radioelettrici, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha stabilito arbitrari regolamenti per radioamatori, mediante la emanazione di "circolari", spesso constrastanti tra loro e con quanto stabilito da precedenti dirigenti; a causa del perdurare della situazione di incertezza legislativa, si e' creata una "doppia", "tripla Italia", dove al sud della nostra penisola vengono concesse dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni norme e frequenze di minore e difformi entita', rispetto ad altre zone del nord Italia, stabilendo - di fatto - diversita' tra i cittadini della medesima nazione; la direzione centrale dei servizi radioelettrici, su richiesta scritta di chiarimenti, su denunce scritte di abusi di frequenza e su richieste varie, sempre presentate per iscritto e con raccomandata con ricevuta di ritorno, da una associazione nazionale di radioamatori (CISAR), non pone alcuna risposta, a dimostrazione del poco interesse ai veri problemi dei radioamatori; ancora il decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, recante "Adeguamento di canoni e contributi per l'esercizio di stazioni di radioamatore", non solo non viene a colmare in alcun modo questa gravissima lacuna legislativa persistente, ma crea disposizioni ex novo, quali lo stabilire "canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore", laddove nessun testo di legge ne prevede ancora la esistenza; lo stesso decreto-legge era stato respinto, nella precedente legislatura, dalla IX Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera, una volta ascoltate le ragioni di alcune associazioni nazionali di radioamatori; sempre per il summenzionato decreto-legge, il Governo italiano dimostra di avere nessuna riconoscenza del preziosissimo lavoro svolto, gratuitamente e volontariamente, dai radioamatori nelle operazioni di primo soccorso nelle pubbliche calamita'; per opera del decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, si vogliono imporre canoni e contributi a persone che non fruiscono di alcun servizio da parte dello Stato, a meno che non si voglia far pagare loro le onde elettromagnetiche; in questa situazione di assoluta incertezza, la direzione centrale dei servizi radioelettrici ha bloccato ogni iniziativa dei radioamatori italiani tesa a fornire loro giusti ed equi diritti, permettendo addirittura per tutti questi anni l'inserimento del suo direttore centrale in seno al consiglio direttivo di una associazione di radioamatori, promuovendo cosi' polemiche e dubbie interpretazioni di parte -: se il Ministro delle poste sia al corrente della attuale situazione, rappresentata con una denuncia da parte di una associazione di radioamatori (CISAR) (prot. 103/ASS del 20 maggio 1996); quali motivi siano alla base del comportamento del Governo italiano, assunto nei confronti di questa categoria di cittadini, da considerarsi, senza timore di smentita, benemeriti delle societa', per le loro opere di assistenza volontaria e gratuita; se il Ministro delle poste intenda accertare, correggere ed eventualmente adottare provvedimenti nei confronti di coloro che, alla guida della direzione centrale dei servizi radioelettrici, si siano resi responsabili, per la loro dimostrabile inefficienza o superficialita', di omissioni o di comportamenti contrari alle attuali leggi che disciplinano la materia; se il Ministro intenda adoperarsi per bloccare il decreto-legge n. 240 del 3 maggio 1996, riconoscendolo come un ulteriore atto illegale, e discutendone invece con le associazioni nazionali di radioamatori; se, ancora, il Ministro delle poste intenda accertarsi che il Governo italiano non sia soggetto ad elevate sanzioni economiche da parte del Parlamento europeo, a causa proprio del mancato adeguamento in sede comunitaria in materia di radiotelecomunicazioni; se il Ministro delle poste, accertatosi della situazione esistente per i radioamatori italiani, intenda finalmente metterli al pari dei loro colleghi europei, promuovendo opportune iniziative legislative, anche considerando il fatto che sono state presentate al riguardo proposte di legge in entrambi i rami del Parlamento, nella precedente ed in altre legislature, di cui l'interrogante e' primo firmatario presso la Camera dei deputati. (4-00800)
Al riguardo si fa presente che la materia concernente la concessione per l'impianto e per l'esercizio di stazioni di radioamatore e' disciplinata dagli articoli 330 e seguenti del codice p.t. approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dal regolamento approvato con d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214. Il continuo progredire della tecnologia e le necessita' sempre piu' diversificate della collettivita' hanno imposto una nuova e piu' snella legislazione in materia. A tale scopo, ed anche in considerazione della intervenuta sentenza n. 1030 del 15 novembre 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le norme del codice p.t. che assoggettano a concessione anziche' ad autorizzazione l'esercizio degli apparati radioelettrici di debole potenza, l'Amministrazione con il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 240, impartiva nuove disposizioni volte a regolare, secondo il regime autorizzatorio, i rapporti con gli utenti degli apparati radioelettrici di cui trattasi, avviando contemporaneamente uno studio per la modifica dell'attuale codice postale e delle telecomunicazioni. Il decreto-legge in questione, come e' noto, non e' stato reiterato ed e' stato, invece, predisposto uno schema di disegno di legge (A.C. 1881), attualmente all'esame del Parlamento, i cui articoli 8, 9 e 10 sono dedicati alla disciplina delle stazioni di radioamatore. L'articolo 8 dispone che l'impianto e l'esercizio delle stazioni di radioamatore soggiacciano ad autorizzazione e non piu' a concessione da parte dell'Amministrazione p.t.; l'articolo 9 fissa i requisiti che devono essere posseduti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione (cittadinanza, eta', possesso della patente di radioamatore, assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e di prevenzione); l'articolo 10, nel riconoscere l'incompatibilita' del pagamento del canone con il nuovo regime autorizzativo, sancisce il principio che i soggetti interessati debbano versare un contributo annuo a ristoro degli oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'attivita' sia amministrativa che di controllo espletata nel settore in questione. In merito agli altri rilievi formulati si ritiene opportuno precisare che nessuna circolare ministeriale disciplinante la materia in argomento e' stata mai contestata in sede amministrativa o giurisdizionale e che le frequenze a disposizione degli utilizzatori (radioamatori e debole potenza) sono le stesse su tutto il territorio nazionale. Si segnala, infine, che nessun funzionario ministeriale fa parte degli organi statutari di una qualsivoglia associazione amatoriale. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.