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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00751 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 19960605

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che; 170 lavoratori della Breda costruzioni ferroviarie S.p.A. stabilimento Omeca di Reggio Calabria, hanno adito il pretore del lavoro per accertare, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, l'esistenza o meno di amianto e materiali friabili all'interno dello stabilimento; la Breda-Omeca, fin dal 1964, costruisce carri, carrozze e locomotori ferroviari utilizzando amianto e materiali friabili per la coibentazione; la Breda-Omeca ha pagato all'Inail il premio supplementare - inscindibile - per la silicosi/asbestosi fin dall'inizio di attivita' (1964) e lo ha sospeso il 13 dicembre 1984, a seguito dell'accoglimento, da parte dell'Inail, della richiesta di esenzione dal pagamento di detto premio, poiche' il ricorso a nuove tecnologie escludeva, o quasi, il rischio silicosi/asbestosi; la Breda-Omeca, nonostante abbia utilizzato, e forse tutt'ora utilizzi, amianto e materiali friabili per la costruzione di manufatti ferroviari, non ha mai dichiarato di utilizzare tali materiali nelle sue lavorazioni e nel suo opificio; pertanto, non ha mai assicurato lavoratori contro tale rischio presso l'Inail, ne' si e' premurata di attuare tutte quelle precauzioni di legge a tutela della salute dei lavoratori; detto comportamento, rimasto finora del tutto sconosciuto ai lavoratori, non e' stato mai rilevato e contestato dagli enti preposti per legge alla sorveglianza sulla applicazione delle leggi assicurative e infortunistiche ed alla tutela della incolumita' e della salute dei lavoratori, nonche' della sicurezza del posto di lavoro (Inail - ispettorato del lavoro - USL); tale situazione pregiudica ai lavoratori la possibilita' di conseguire le prestazioni pensionistiche relative all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail; la legge n. 257 del 1992, oltre a vietare l'amianto, imponeva la bonifica totale degli stabilimenti entro il 27 marzo 1993; sembra che in tutti gli otto stabilimenti del gruppo Breda costruzioni ferroviarie S.p.A., si sia omesso, per oltre trent'anni, di assicurare i lavoratori, presso l'Inail, contro il rischio amianto; se nello stabilimento Breda-Omeca di Reggio Calabria sia avvenuta la bonifica prevista dalla legge n. 257 del 1992 e in caso contrario, quali urgenti iniziative si intendano adottare per costringere l'azienda a quanto previsto dalla legge per tutelare la salute dei lavoratori; se la Breda C.F. S.p.A., che da oltre trent'anni ha costruito carri, carrozze e locomotori ferroviari utilizzando l'amianto, fosse e sia tenuta ad assicurarsi per questo specifico rischio; quali iniziative si intendano intraprendere per assicurare ai lavoratori i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992, nei limiti temporali che le norme impongono; se sia vero che l'ammontare dei premi non versati all'Inail, per oltre trent'anni, dagli otto stabilimenti del gruppo Breda C.F. S.p.A., e' pari ad oltre ottocento miliardi di lire; se l'Inail abbia intrapreso l'azione di recupero dei premi evasi con l'aggiunta delle relative sanzioni; se l'Inail abbia provveduto ad emettere e notificare alla Breda C.F. S.p.A. qualche atto interruttivo della prescrizione del diritto alla riscossione di tali premi evasi; se sia vero che, per la sanatoria di detta evasione contributiva, si sta predisponendo una soluzione diversa da quella di legge e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano adottare anzitutto a salvaguardare dei diritti dei lavoratori; se non si ritenga, oltre che opportuno, doveroso disporre accurate indagini per accertare tutte le eventuali responsabilita' e/o connivenze che hanno consentito un simile, grave, stato di cose. (4-00751)

Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In merito alla situazione segnalata nel documento parlamentare sono stati acquisiti gli elementi informativi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'Istituto ha fornito i chiarimenti tecnici relativi, in generale, ai profili applicativi della legge n. 257/92 soffermandosi, nel dettaglio, sulla posizione dei lavoratori indicati nell'atto ispettivo. Com'e' noto, l'articolo 13 della legge citata, stabilisce che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, e moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". In particolare, la norma citata prevede il riconoscimento dei benefici pensionistici per le seguenti categorie: lavoratori esposti al rischio di asbestosi (pneumoconiosi sclerogena provocata dall'amianto); l'identificazione e' semplice in quanto per tale rischio i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere un premio supplementare in aggiunta al premio ordinario; tutti gli altri lavoratori esposti all'amianto in concentrazioni tali da non determinare il rischio di asbestosi e, quindi, senza obbligo per le aziende della corresponsione del premio supplementare (articolo 10 legge n. 780/75), ma tuttavia sufficienti a provocare il rischio di altre malattie (tumori polmonari). Per tali lavoratori l'identificazione e' complessa in quanto non esistono indicatori oggettivi - di natura assicurativa - dell'effettiva esposizione di ogni singolo lavoratore, ne' il legislatore li ha individuati. Al fine di ovviare alle problematiche scaturite dalla carenza di specifiche indicazioni legislative sulla materia, il Ministero ha assunto l'iniziativa di definire una apposita procedura, concordandone l'iter con l'INPS, l'INAIL e le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori. La procedura elaborata assegna all'Inail il compito di verificare, attraverso le proprie strutture tecniche di accertamento del rischio professionale, l'effettiva situazione ambientale delle aziende i cui dipendenti chiedono di fruire dei benefici pensionistici in questione. In conformita' agli adempimenti procedurali conferitigli, l'Istituto ha avviato le indagini tecniche su tutto il territorio nazionale. L'esito degli accertamenti tecnici effettuati presso la Societa' Breda Omeca di Reggio Calabria ha evidenziato quanto segue. Per quanto concerne il profilo-assicurativo contributivo della ditta, l'Istituto ha rilevato che il premio supplementare silicosi-asbestosi corrisposto dall'azienda era relativo agli addetti all'attivita' di sabbiatura. (n. 6 persone) per il rischio di silicosi. Tale premio non e' stato piu' richiesto quando sono state apportate dalla Societa' modificazioni nella tecnologia impiegata nella lavorazione. Le risultanze delle indagini tecniche, riferisce l'Inail, hanno altresi' evidenziato violazioni contributive afferenti la omessa denuncia, per il periodo marzo 1966 dicembre 1978, di soggetti esposti al rischio di asbestosi. Tale situazione non ha tuttavia pregiudicato gli interessi degli aventi diritto al riconoscimento delle garanzie previdenziali previste dalla legge n. 257/92 e successive modifiche. Al riguardo si informa che la competente sede Inail di Reggio Calabria ha gia' rilasciato le certificazioni di competenza per la concessione dei benefici pensionistici di legge. Per quanto riguarda, poi, le rate arretrate del premio supplementare asbestosi non corrisposto dalla ditta, l'Ente ha fatto presente che, essendo decorsi i termini prescrizionali, non e' possibile procedere alle azioni di recupero. In ordine, infine, al rilievo ine'rente l'attuale situazione ambientale dell'Omeca, l'Inail riferisce che dagli accertamenti espletati e' emersa l'inesistenza del rischio asbestosi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
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