Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00719 presentata da TORTOLI ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19960605
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il Ministro dell'ambiente pro tempore, ingegner Paolo Baratta, del precedente Governo Dini, con decreto prot. n. 123/SCOC/96 del 7 maggio 1996, il cui contenuto e' stato comunicato ufficialmente alle associazioni ambientaliste il giorno 29 maggio 1995, ha proceduto alla designazione dei quindici rappresentanti delle Associazioni ambientali riconosciute dallo Stato in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 in seno al Consiglio Nazionale per l'ambiente per il triennio 1996-1998. Come specificato nella comunicazione ufficiale egli ha posto "a base della operata scelta, il criterio matematico del maggior numero di associati, cosi' come espressamente dichiarato, a seguito di esplicita richiesta, dai legali rappresentanti delle stesse associazioni"; il Consiglio nazionale dell'ambiente era scaduto nel 1995 e nel suo seno i rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute erano stati nominati in base alla qualita' delle proposte e delle esperienze e non in base alla quantita' degli iscritti -: se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per annullare e/o modificare un provvedimento che e' stato assunto dal ministro di un Governo dimissionario, il cui Presidente per giunta si era assunto l'impegno politico di non procedere a nomine di alcun genere alla vigilia della formazione di un nuovo Governo; se non ritenga urgente ripristinare il criterio della qualita', e non della quantita' che era stato assunto come riferimento nelle precedenti esperienze per le suddette designazioni, criterio che qualificava non poco il Consiglio nazionale dell'ambiente; quanti siano gli iscritti delle associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed in quale ambito territoriale operino in prevalenza. (4-00719)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si evidenzia quanto segue. In previsione della naturale scadenza (31.12.95) del Consiglio Nazionale dell'Ambiente nella composizione determinata per il triennio 1993-95 dal DM. n. 11 SCOC/96 del 6 marzo 1993 e successive integrazioni e modificazioni, il competente Servizio di questo Ministero ha attivato a partire dal settembre 1995 le procedure previste dall'articolo 12 della L. n. 349/86 per la ricostituzione dello stesso Organo; Sono state pertanto acquisite, ai sensi del primo comma, lett. c dello stesso articolo le previste terne di designazione da parte delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 349/86. Rientrando la designazione dei rappresentanti di dette Associazioni nel C.N.A. nella esclusiva sfera discrezionale del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 349/86, le terne cosi' acquisite sono state trasmesse al Ministro pro tempore, prof. Baratta, per l'esercizio della facolta' attribuitagli dal citato articolo 12 della L. n. 349/86. Il criterio di selezione prescelto dal Ministro e' stato quello del numero di iscritti dichiarato dalle singole Associazioni, elemento questo ritenuto comparativamente piu' omogeneo e di carattere generale, e pertanto sufficientemente idoneo a comprovare il maggior grado di diffusione sul territorio delle Associazioni. Considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla scadenza naturale dell'Organo, il competente Servizio provvedeva a predisporre secondo le direttive impartite dal Ministro pro tempore, la proposta di DM di ricostituzione dell'Organo che veniva trasmesso per la sottoscrizione dello stesso Ministro e prontamente inoltrato agli Organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di loro competenza. Tale decreto ministeriale veniva regolarmente ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 12.6.96. Tanto premesso, in ordine al primo quesito (se si ritenga l'opportunita' di annullare e/o modificare il provvedimento), nel richiamare l'appartenenza del provvedimento alla sfera di discrezionalita' del Ministro, voluta dalla legge, non posso ritenere in primo luogo corretto nei confronti della precedente gestione procedere alla rimozione del provvedimento. Al riguardo, ricordo che questo si trova all'esame di legittimita' del T.A.R. per il Lazio che, al momento, ha emesso una decisione interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio a carico dell'Associazione ricorrente. Non e' prevedibile una decisione definitiva in tempi brevi. Quanto al secondo quesito, circa l'opportunita' di ripristinare il criterio della qualita' come riferimento di designazione, si fa presente, per correttezza d'informazione, che non risulta agli atti di questo Dicastero, contrariamente a quanto dichiarato dall'On.le interrogante, nessun atto dal quale si possa desumere l'utilizzazione di un criterio di comparazione qualitativa in occasione dei precedenti rinnovi del CNA, fermo restando che al momento attuale si e' ancora in attesa della pronuncia del Giudice amministrativo il quale, come gia' detto, ha emesso solo una decisione interlocutoria e, qualora in sentenza dovesse ritenere che debba essere privilegiato il criterio della qualita', il Ministro avrebbe il dovere di valutare per il futuro la possibilita' di utilizzare tale criterio. Per quanto riguarda il terzo quesito attinente al numero di iscritti e all'ambito territoriale operativo, si allega una tabella riassuntiva aggiornata dei dati afferenti al numero di iscritti ed alla ubicazione delle sedi possedute, cosi' come risultanti agli atti di questo Ministero e dalle dichiarazioni delle stesse associazioni di protezione ambientale.