Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00752 presentata da MOLINARI GIUSEPPE MARIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960605
Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2, comma 8 del disegno di legge n. 398, del 5 ottobre del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 498, aveva fissato al 31 dicembre 1994 il termine (previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 128 del 31 maggio 1990) entro il quale le imprese artigiane, iscritte in apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, potevano eseguire lavori di riparazione e di ricostruzione di importo fino a trecento milioni; non essendo intervenuti altri provvedimenti in merito, le aziende artigiane si trovano nell'impossibilita' di effettuare tali opere; per la particolare tipologia dei lavori e per la loro frammentazione sul territorio, le imprese artigiane si sono sempre rivelate come le piu' idonee ad eseguirli, tant'e' vero che fu ampliato il limite di settantacinque milioni; sarebbe pertanto senz'altro auspicabile la previsione di una nuova proroga, o, meglio ancora, la definitiva fissazione a trecento milioni del limite di importo per questa specifica categoria di interventi; l'esigenza qui rappresentata appare ancora piu' evidente ove si consideri che le imprese artigiane sono presenti in tutte le realta', mentre, in molti piccoli comuni, mancano quelle iscritte all'albo nazionale dei costruttori; le soluzioni ipotizzate, pertanto, consentirebbero di procedere ovunque alla pronta apertura dei cantieri, resa possibile dall'assegnazione dei fondi stanziati dalla legge n. 32 del 1992, evitando fenomeni di accaparramento e ritardi ed assicurando opportune forme di concorrenza e una piu' equa redistribuzione sul territorio delle risorse messe a disposizione -: se il ministro interrogato atteso che la presentazione di un disegno di legge sconterebbe tempi molto lunghi, mentre i fondi stanno per essere assegnati, con la conseguente esigenza di procedere in tempi brevi all'affidamento dei lavori, non ritenga sia piu' utile l'adozione di un apposito decreto-legge. (4-00752)
In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale Costruttori e per i Contratti ha fatto presente che non risulta ammissibile una richiesta di ulteriore proroga del termine, fissato al 31.12.94 della legge 498/93, entro il quale le imprese artigiane iscritte alla sola Camera di Commercio potevano eseguire lavori di manutenzione straordinaria per un importo fino a trecento milioni. Cio' in quanto tale possibilita' e' stata introdotta in un regime transitorio, che deve considerarsi concluso. D'altra parte, l'Ispettorato Contratti non ravvisa concludenti motivi per sospendere l'attivita' della norma generale dell'articolo 5 della legge 57/62 secondo la quale, per l'esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di competenza dello Stato, degli Enti Pubblici e di chi fruisce, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato e' obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori. Ne' sembra all'Ispettorato che sussistano obiettivi motivi di carattere di necessita' ed urgenza tali da giustificare l'emanazione di un apposito decreto-legge che, in deroga alla citata normativa ANC, determini la fissazione a 300 milioni del limite minimo d'importo per l'iscrizione all'ANC. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.