Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00790 presentata da DELFINO TERESIO (CCD-CDU) in data 19960605
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la societa' Cuneo-Levaldigi Spa da anni sta attivamente operando per una efficace presenza dell'aeroporto Levaldigi nella realta' aeroportuale piemontese; i rapporti tra la societa' Cuneo-Levaldigi e il ministero dei trasporti - direzione generale aviazione civile sono retti da una convenzione provvisoria, ancora oggi in attesa di definitiva approvazione; questo grave ritardo nella regolazione dei rapporti ha provocato gravissimi danni economici alla societa' Cuneo-Levaldigi, soprattutto per quanto attiene al rimborso degli oneri sostenuti dalla medesima per interventi di manutenzione; malgrado ripetute richieste della societa' che ha puntualmente indicato gli oneri ritenuti a carico di Civilavia, a tutt'oggi non c'e' stato alcun concreto riscontro da parte del ministero; benche' sia notorio che analoghi rimborsi sono da tempo riconosciuti ad altre realta' aeroportuali con caratteristiche similari di traffico e di strutture a quelle di Cuneo, non risultano ad oggi concreti progressi sull'iter di accoglimento delle richieste promosse dalla societa' aeroporto Cuneo-Levaldigi; inoltre la societa' medesima, per evitare il formarsi di un'analoga ed inaccettabile situazione sull'applicazione della legge n. 351 del 1995 ha presentato formale istanza per il riconoscimento delcontributo previsto dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 351 del 1995; quali iniziative intenda promuovere per garantire l'urgente riconoscimento del debito e la relativa liquidazione a favore della societa' aeroporto Cuneo-Levaldigi per la fondamentale esigenza di stabilire una vera equita' tra l'aeroporto cuneese ed altre realta' aeroportuali analoghe e per sostenere tale infrastrutture, indispensabile per l'economia della provincia di Cuneo; quali provvedimenti siano stati gia' adottati dal ministero sull'istanza della societa' aeroporto Cuneo-Levaldigi promossa ai sensi della legge n. 351 del 1995 ed entro quali termini verra' definita l'istruttoria ed erogato il contributo richiesto. (4-00790)
La Societa' Aeroporto di Cuneo ha in concessione provvisoria alcuni beni demaniali ai fini dell'espletamento dei principali servizi aeroportuali sia attivi sia passivi. Il provvedimento che disciplina tale concessione e' stato emanato il 7 luglio 1980 in adesione alla formale richiesta della Societa' presentata nel marzo dello stesso anno. La concessione, inizialmente di durata annuale, e' stata prorogata con provvedimento datato 2 novembre 1981 fino all'entrata in vigore della convenzione ventennale, che attualmente e' all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere. Non appena pervenuto il parere, si provvedera' alla stipula definitiva della Convenzione che unitamente al decreto approvativo, sara' trasmessa agli Organi di controllo per la registrazione. Per cio' che concerne il rimborso di oneri per prestazioni effettuate dalla Societa' Aeroporti di Cuneo si fa presente quanto segue. Nel corso del 1995 la Societa' ha chiesto il pagamento di fatture - relativamente al periodo 1985-1994 - per un importo di circa 3 miliardi per interventi manutentivi effettuati su beni demaniali che non formano oggetto di concessione. D'altra parte il provvedimento di concessione disciplina le prestazioni in argomento in quanto prevede l'impegno da parte della stessa Societa' di provvedere alla vigilanza dell'intero sedime aeroportuale ed alla manutenzione della pista, del raccordo e del piazzale di sosta degli aeromobili, impegno assunto dalla Societa' fin dalla presentazione dell'istanza con la quale richiedeva in via anticipata la concessione. A fronte delle motivazioni addotte dalla Societa' di gestione a sostegno delle proprie richieste creditorie, si e' ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato sull'interpretazione delle clausole contenute nell'atto di concessione. Tale parere non e' ancora pervenuto; nel frattempo la Societa' ha citato in giudizio l'Amministrazione. In merito alla disparita' di trattamento rispetto ad altre Societa' di gestione aeroportuale, occorre sottolineare che ogni rapporto di concessione tra lo Stato e gli Enti di gestione viene definito con singolo provvedimento che tiene conto della specificita' della realta' aeroportuale. Lo svilupo dello scalo cuneese, sotto l'aspetto del traffico commerciale, risente della relativa vicinanza degli aeroporti di Nizza, Genova e Torino che, in termini di mercato aereo, hanno una piu' alta capacita' attrattiva. Inoltre lo scalo in questione non ha potuto giovarsi del contributo ex lege n. 351/1995 (articolo 1, commi 5 e 5 bis) in quanto l'erogazione di tale contributo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) l'individuazione, nell'ambito del piano di investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge, degli aeroporti di rilevante interesse sociale e turistico con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri; b) la presentazione, da parte dell'ente di gestione, di un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo all'erogazione del contributo; c) la disponibilita' dei fondi costituiti dai proventi versati dalle Societa' di gestione, previste dall'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, a titolo di canone per la gestione aeroportuale da affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge n. 315/1995. Tali condizioni non si sono verificate, ma in seguito, il possibile sviluppo commerciale dell'aeroporto di Cuneo potra' essere inserito nell'ambito di una ridefinizione complessiva dell'offerta di voli sul Nord Italia. Inoltre e' in via di definizione il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro per la costituzione delle societa' ex articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, che consentira' la concessione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1 quarter della legge n. 351/1995, la riscossione dei canoni e l'erogazione dei contributi ex articolo 1, comma 5, della citata legge n. 351. Circa la determinazione dei canoni, il relativo decreto interministeriale risulta essere stato elaborato in bozza da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ed e' ancora in fase di studio. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.