Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00733 presentata da MORSELLI STEFANO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960605
Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: in data 16 ottobre 1993 e' stato dichiarato il fallimento della Mediogest Sim, con sede legale a Torino, societa' di intermediazione mobiliare controllata dalla holding Fincomid, a seguito di una memoria presentata al tribunale di Torino dal dottor Trevisanutto, presidente del consiglio sindacale della stessa Mediogest; esiste, ad avviso dell'interrogante, un intreccio irregolare fra i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle societa' controllate e controllanti. Inoltre, il dottor Errani (azionista, ex presidente e membro del consiglio di amministrazione della Mediogest Sim), a quanto risulta all'interrogante, non aveva i requisiti di onorabilita' richiesti dalla legge istitutiva della Sim; durante la prima ispezione della Consob, e anche successivamente, sono state prelevate ingenti somme di denaro, investite dai clienti in pct, per acquistare a loro totale insaputa azioni Fincomid, al fine di creare un mercato fittizio per permettere la quotazione al mercato ristretto Fincomid; la Consob ha effettuato due ispezioni, la prima nel settembre 1992 e la seconda nel maggio 1993, rilevando gravi irregolarita'. Il dottor Errani (poi arrestato per il fallimento della Mediogest), a seguito delle ispezioni, affermava che la Consob non aveva rilevato niente di anomalo nella societa'. D'altro canto, inspiegabilmente, la Consob non aveva provveduto ad avvisare promotori e clienti, permettendo agli autori della truffa di perseverare a commettere il reato; il fallimento e' stato preceduto da commissariamento in data 17 settembre 1993. Il commissario incaricato dal ministro del tesoro, avvocato Cesare Coltro Ciampi, ha provveduto a riammettere la Sim alla negoziazione) lasciando ogni potere di firma al signor Busnelli (poi arrestato per bancarotta fraudolenta). Durante il periodo di commissariamento i responsabili hanno potuto proseguire nella raccolta di denaro, a pagare disinvestimenti, cercando di nascondere e sistemare, nel limite del possibile, le irregolarita'. Alcuni testimoni riferiscono che il commissario, nel giorno di riammissione alla negoziazione, invito' numerosi promotori a stare tranquilli ed a proseguire nella raccolta poiche' non esistevano problemi patrimoniali -: se quanto esposto corrisponda al vero; se la vigilanza svolta dalla Consob e dalla Banca d'Italia sia stata corretta e come si sia arrivati al fallimento della Mediogest Sim; quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in proposito. (4-00733)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le cause del fallimento della Mediogest Sim. In particolare, nella stessa viene chiesto se la vigilanza svolta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia sia stata corretta. Al riguardo, si fa preliminarmente presente, sentita la CONSOB, che la predetta societa' e' stata iscritta all'albo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 1 del 1991 ed e' stata autorizzata, con delibera della stessa CONSOB del 17 dicembre 1991, all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della citata legge, nonche' all'esercizio delle attivita' di custodia ed amministrazione di valori mobiliari e di finanziamento dei contratti di borsa di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 1 del 1991. Con riferimento al dottor Luciano Errani, si precisa che lo stesso e' risultato in possesso dei requisiti di onorabilita' richiesti dalla legge e documentati con le prescritte modalita'. Per quanto concerne la vigilanza della CONSOB, si rappresenta che nei confronti della Mediogest Sim e' stata effettuata una prima verifica ispettiva nel dicembre del 1992, con lo scopo di accertare l'eventuale esistenza di violazioni delle regole di comportamento stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera g) della legge n. 1 del 1991, in tema di conflitti di interesse. Contemporaneamente un'altra ispezione ha avuto corso nei confronti della societa' controllante Mobivalor S.p.A. In merito, si comunica che l'ispezione ha evidenziato carenze organizzative e contabili, nonche' violazioni di disposizioni legislative e regolamentari di diversa natura e gravita'. Conseguentemente, nell'aprile del 1993, e' stata inoltrata denuncia penale all'Autorita' giudiziaria, essendosi profilata un'ipotesi di abusiva commercializzazione di azioni di una SICAV di diritto lussemburghese. Inoltre, ai fini dell'espletamento di ulteriori indagini nei confronti di societa' del gruppo e collegate non sottoposte ai poteri di controllo della Commissione, fra le quali la stessa Mobivalor S.p.A., a seguito della sua trasformazione da commissionaria in finanziaria di partecipazioni, e' stato richiesto l'intervento della Guardia di Finanza, alla quale sono state segnalate sia operazioni sospette, rilevate in sede ispettiva, che in particolare, l'intensa operativita' posta in essere sui titoli Fincomid e Every Fin. Si fa, altresi', presente che la Fincomid S.p.A., controllante la Mobivalor e collegata al gruppo di societa' facenti capo alla Every Fin S.p.A., aveva ritirato, nel dicembre 1992, la domanda di ammissione al mercato ristretto dei propri titoli, in quanto non era stata in grado di integrare in maniera soddisfacente la relativa documentazione, secondo le richieste formulate dalla CONSOB. A seguito dell'attivazione del procedimento sanzionatorio, in data 7 luglio 1993 e' stata applicata alla Mediogest Sim la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 1 del 1991, nella misura di L. 40 milioni, in quanto dagli accertamenti svolti e' emerso che la predetta societa', per l'offerta dei propri servizi a domicilio, si e' avvalsa dell'opera di persone non legittimate all'esercizio dell'attivita' di promotore di servizi finanziari. In data 12 luglio 1993, in relazione ad altre violazioni legislative e regolamentari riscontrate in sede ispettiva, la CONSOB ha formulato proposta al Tesoro di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di sua competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 1 del 1991, nella misura di L. 200 milioni. Va segnalato, inoltre, che la CONSOB ha ritenuto opportuno disporre una seconda verifica ispettiva nei confronti della Mediogest Sim, conclusasi il 13 luglio 1993, gli esiti della quale, data la particolare gravita' delle violazioni riscontrate, hanno dato luogo ad un provvedimento, adottato dalla Consob stessa in data 15 settembre 1993, di sospensione cautelare della succitata societa' dall'albo e dall'attivita' della durata di 60 giorni, nonche' alla formulazione della proposta al Ministro del Tesoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera b), della legge n. 1 del 1991, di sciogliere gli organi amministrativi e di nominare un commissario preposto alla gestione della Mediogest Sim. Successivamente il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 16 settembre 1993, ha sciolto gli organi amministrativi della MEDIOGEST SIM S.p.A. ed ha nominato il commissario incaricato della gestione della societa' nella persona dell'Avv. Cesare Coltro Campi. Va precisato che il commissario, nominato dal Ministro del tesoro nei casi di sospensione di una Sim, opera tenendo costantemente informato sia il Ministro che l'autorita' di vigilanza. Al commissario e' attribuita la funzione di gestione della societa' oggetto dei provvedimento di sospensione, in sostituzione dei relativi organi amministrativi. Pertanto, egli esercita tutti i poteri nell'ambito delle attivita' alle quali l'intermediario sospeso risulta essere autorizzato, con la conseguenza, pero', che, nel proseguire tale attivita' di gestione dei patrimoni a tutela della clientela deve attenersi alle disposizioni contrattuali contenute nel mandato di gestione a suo tempo conferito dal cliente alla societa' temporaneamente sospesa. Appare, quindi, possibile, in linea generale, che il commissario ministeriale provveda, con l'assenso del cliente e a seguito di una specifica modifica del mandato di gestione patrimoniale, ad un parziale disinvestimento della componente del portafoglio dei clienti investita in valori mobiliari ad alto rischio e ad un contestuale impiego delle somme in tal modo ottenute in titoli con un minore tasso di rischiosita'. Resta, comunque, l'obbligo per il commissario, in linea con quanto previsto dall'articolo 1711, comma 2, del codice civile e con il piu' generale principio di diligenza, correttezza e professionalita', di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), della citata legge n. 1 del 1991, di effettuare scelte d'investimento conservative anche difformi da quelle specificatamente previste nel mandato, nelle particolari situazioni di mercato che richiedano un intervento tempestivo finalizzato alla tutela del patrimonio dei clienti. Il commissario della MEDIOGEST SIM S.p.A., avv. Cesare Coltro Campi, non ha, pertanto, bloccato l'attivita' della Sim, al fine di scongiurare le gravi ed immediate conseguenze che cio' avrebbe comportato sulla clientela, sui promotori e sulle societa'. Si precisa, inoltre, che la CONSOB, a seguito della citata seconda ispezione, ha provveduto a presentare denuncia all'Autorita' Giudiziaria relativamente ai fatti di rilevanza penale riscontrati e che il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 ottobre 1993, ha accertato lo stato di insolvenza della Mediogest Sim, assoggettandola alla procedura fallimentare. Conseguentemente, il Ministro del Tesoro, su proposta della Consob, con decreto del 15 novembre 1993, ha disposto la cancellazione della Mediogest Sim dall'albo delle societa' di intermediazione mobiliare, con decorrenza dalla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del 16 ottobre 1993, ed ha, in sostituzione dell'Avv. Cesare Coltro Campi, non piu' disponibile ad assumere l'incarico, nominato il dr. Vincenzo Curatella a commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprieta' dei clienti della societa' predetta. Per quanto attiene, infine, ai fattori che hanno determinato il fallimento, nonche' all'individuazione delle responsabilita', anche penali, di componenti gli organi sociali, di soci ed eventualmente di estranei alla societa', si rappresenta che questioni della specie attengono propriamente alla competenza degli organi della procedura fallimentare, ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e degli organi giudiziari competenti. Si soggiunge, infine, che il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Mediogest Sim, per il suo stato di insolvenza, desunto dall'entita' del passivo denunciato dal Collegio sindacale, dalle varie richieste di rimborso azionate con decreto ingiuntivo ed in via stragiudiziale, dalle notizie comunicate dal commissario ministeriale per la gestione, il quale non si e' opposto alla pronuncia di fallimento, riconoscendo ampiamente lo stato di decozione, nonche' dalla dichiarazione formale dell'insolvenza di borsa della societa' in questione, pronunciata dal Consiglio di Borsa con avvio della procedura di liquidazione coatta. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Laura Pennacchi.