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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00676 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960605

Al Presidente del Consiglio dei ministri, e al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la legge 15 gennaio 1992, n. 21, regola l'attivita' di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ossia il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente; e' di questi giorni la notizia che il comune di Venezia sta applicando alla letterail disposto dell'articolo 11, comma 2, il quale recita: "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale....."; la rigorosa applicazione di tale normativa comporterebbe gravi conseguenze per i tassisti e gli autonoleggiatori che svolgono la loro attivita' nei piccoli comuni di montagna ad alta vocazione turistica, i quali si troverebbero nella condizione di non poter andare a prelevare i propri clienti nel comune vicino, magari a pochi chilometri, anche se prenotati, in quanto potrebbero farlo solo nel territorio del loro comune; tutto cio', almeno per il momento, danneggia in particolare i tassisti e gli autonoleggiatori del Cadore ed Ampezzano, la cui economia e' costituita prevalentemente dal servizio turistico stagionale e i quali svolgono un prezioso servizio a vantaggio della qualita' del turismo locale che in alcune zone e' di alto livello come, ad esempio, a Cortina d'Ampezzo, ad Auronzo di Cadore, a Sappada; applicando tale normativa si rischia di vedere scomparire quelle piccole aziende che svolgono un importante servizio non solo turistico, ma anche sociale, giacche' assicurano ai cittadini della montagna che non possono spostarsi, o perche' non dotati di mezzi propri, o perche' in particolare condizioni atmosferiche, autobus, treni non sono in funzione, un servizio essenziale; se il Ministro non ritenga opportuno un suo immediato intervento, affinche' vengano prese tutte quelle iniziative necessarie a fare in modo che i tassisti e gli autonoleggiatori da rimessa, in particolare, di Calalzo e di Cortina e i pochi rimasti negli altri piccoli comuni della montagna, possano continuare la loro attivita' come hanno fatto fino ad ora, recandosi a prelevare i propri clienti che hanno prenotato il servizio, anche fuori dal comune che ha rilasciato la licenza, garantendo loro, una fonte di reddito fondamentale -: se il Ministro non ritenga, quindi, di prendere in considerazione la possibilita' di concedere una deroga all'applicazione della suddetta legge per tutte quelle zone turistiche di montagna caratterizzate dalle frammentazioni in tanti piccoli comuni vicini tra loro, laddove l'esistenza di un servizio pubblico non di linea in ogni Comune significherebbe poco lavoro per i tassisti e gli autonoleggiatori e quindi il venire meno di una fonte di reddito fondamentale. (4-00676)

Con riferimento all'interrogazione indicata si precisa che i lamentati problemi che deriverebbero, per il comune di Venezia, dall'applicazione, nei confronti dei tassisti e autonoleggiatori di altri Comuni, della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (secondo cui il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati, per qualunque destinazione, con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale e comprensoriale) devono ritenersi risolti in ragione dell'entrata in vigore della legge regionale del Veneto n. 22/1996, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei servizi di trasporto non di linea per via di terra". L'articolo 4 di questa legge, infatti, disciplina proprio le modalita' di prelevamento degli utenti dei servizi di noleggio con conducente "anche fuori del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purche' la prenotazione, con contratto o con lettera di incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo". Pertanto, gli autonoleggiatori del Cadore o dell'Ampezzano possono prelevare, anche fuori dei propri ambiti comunali e quindi in tutto il territorio regionale, i loro clienti. Il Ministro degli affari regionali: Katia Bellillo.



 
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