Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00833 presentata da MASSIDDA PIERGIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960606
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il Ministro della sanita' - direzione della programmazione - ha recentemente elaborato e fatto pervenire alle associazioni rappresentative ed alle organizzazioni professionali interessate una proposta relativa alle prestazioni di assistenza specialistica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe; tale documento dovra' essere sottoposto alla valutazione tecnica e politica della conferenza stato/regioni; con palese violazione della legge (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni), il ministero della sanita' non ha attivato alcuna forma di collaborazione, confronto e contraddittorio con le associazioni e organizzazioni professionali interessate, non ha formalmente indicato il metodo seguito per la determinazione delle tariffe, ne' ha tenuto conto dei contributi di approfondimento autonomamente inviati da talune societa' scientifiche, quali la Fismelab, la Sirm, la Simfer; da tale singolare procedura e' scaturita una evidente ed ingiustificata sottostima di moltissime prestazioni, segnatamente nelle aree di laboratorio, ecografia, tomografia, con riduzione, sovente superiore al 50 per cento delle tariffe fissate con il decreto ministeriale 7 novembre 1991 e con punte di riduzione fino al 90 per cento; le regioni potranno ulteriormente intervenire sulle tariffe indicate con una riduzione del 20 per cento; tale anomala procedura seguita dal Ministero della sanita' e' in palese violazione della legge e rende, in particolare, inapplicabile per le regioni e per le province autonome il disposto del decreto ministeriale 15 aprile 1994, recante determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera, tale decreto ministeriale detta, in particolare all'articolo 3, i criteri di determinazione delle tariffe, conferendo a regioni e province autonome il compito di definire il costo standard di produzione e i costi generali, per determinare i quali e' necessario fare riferimento ad un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale, del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza e di efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualita' dei fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato (articolo 3, comma 2). Quanto ai costi generali il decreto ministeriale enuncia, con pari precisione, i criteri di determinazione (articolo 3, comma 3). Le tariffe debbono, poi, essere aggiornate con periodicita' almeno triennale (Articolo 3, comma 6); a fronte di tali specifiche procedure - cui sono tenute regioni e province autonome -, indicate dalla legge e tali da consentire una equilibrata sintesi fra l'obiettivo del contenimento dei costi e le esigenze di efficienza e di efficacia delle prestazioni, sulla base di una concreta e penetrante individuazione e valutazione degli elementi fattoriali, il ministero delle sanita' ha attuato un grossolano abbattimento delle tariffe, segnatamente in alcune aree specialistiche, e per di piu' rispetto a valori determinati nel 1991, e percio' con manifesta lesione delle attese legittime degli operatori. Da cio' il rischio di provocare danni di incalcolabile gravita' per la palese inapplicabilita' delle tariffe medesime, per l'inevitabile scandimento della qualita' delle prestazioni in un segmento essenziale della prevenzione medica e della terapia, per l'eventuale diffondersi di comportamenti non corrisposti ai princi'pi della deontologia professionale; tale situazione comporta, nei fatti, una grave ed inaccettabile alterazione delle regole di funzionamento del servizio sanitario nazionale, segnatamente nei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate -: si intendano riesaminare, con l'urgenza che il caso richiede, le questioni sollevate a svolgere una attenta ricognizione circa i criteri seguiti nella determinazione delle tariffe per le aree professionali indicate, convocare le parti interessate, riformulare le proposte contestate con il rispetto dei criteri applicativi indicati dal decreto ministeriale 15 gennaio 1994, ed offrire alla conferenza Stato/regioni nuove basi di confronto al fine di pervenire rapidamente alla formulazione delle nuove tariffe. (4-00833)
In ordine al complesso problema richiamato con l'atto parlamentare in esame deve precisarsi quanto segue. Per una corretta e aggiornata disamina, sotto il profilo giuridico-normativo, della problematica inerente alla determinazione delle nuove tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e' necessario prendere le mosse dalle piu' recenti disposizioni normative che disciplinano il settore. Al riguardo, l'articolo 2, - comma 9 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 (= "Misure di riorganizzazione della finanza pubblica" - 1996) prevede che, per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della Sanita' - sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - individui con proprio decreto le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e le relative tariffe. La stessa legge dispone altresi' che, in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione di tali prestazioni le Regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di valutazione compreso tra il valore delle tariffe individuate, nel modo gia' detto, dal Ministro della Sanita' ed una riduzione del valore non superiore al 20 per cento (salvi, comunque, i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994, sui criteri generali per la fissazione delle tariffe). Per ottemperare al richiamato disposto dall'articolo 2 comma 9 della L. n. 549/1995 questo Ministero ha, appunto, predisposto lo schema di decreto recante le Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N. e le relative tariffe. E' doveroso chiarire che la determinazione di queste ultime e' stata condotta in coerenza con i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui al gia' citato decreto ministeriale 15 aprile 1994, cioe' sulla base dei costi diretti di produzione (lavoro, materiali, apparecchiature), incrementati di una quota percentuale destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento delle strutture di appartenenza delle unita' produttive delle singole prestazioni. Si assicura in particolare, che: le tariffe delle prestazioni di "Laboratorio" sono state inizialmente determinate in base ai dati sui costi diretti di produzione delle singole prestazioni di laboratorio - rilevati in due realta' regionali ed elaborati in modo da ridurne il grado di variabilita' - nonche' di ulteriori dati di costo forniti dalle Associazioni scientifiche (FISMELAB, AMCLI, etc.); le tariffe delle prestazioni di "Diagnostica per immagini" sono state determinate sulla base dei costi-standard, disaggregati per principali "voci di costo", proposti dalla "Societa' italiana radiologia medica" S.I.R.M. e dei costi di produzione rilevati nella Regione Toscana su di un completo campione di prestazioni (= diagnostica convenzionale, ecografica, tomografica, di risonanza magnetica); dei dati indicati dalla stessa S.I.R.M., peraltro, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati corretti, poi, sulla base dei costi rilevati a livello regionale; le tariffe delle prestazioni di "Medicina fisica e Riabilitazione" sono state determinate sulla base dei costi standard, disaggregati per principali "voci di costo", proposti dalla "Societa' italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione" e dall'"Associazione nazionale italiana strutture ambulatoriali private", dovendo precisarsi - peraltro - che dei dati forniti da dette associazioni, anche in questo caso, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati poi corretti sulla base dei costi rilevati a livello regionale. La prima bozza dello schema di decreto su tali prestazioni e tariffe - trasmessa nel mese di maggio da questo Ministero alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per le necessarie, preventive valutazioni di competenza - e' stata poi rivista da questo Ministero durante lo scorso mese di giugno, per tener conto delle utili indicazioni emerse dai lavori del gruppo tecnico misto Stato-Regioni, appositamente costituito nell'ambito della stessa Conferenza permanente, come pure delle osservazioni e dei dati di costo ulteriori, frattanto forniti dalle Regioni e dalle varie Associazioni del settore incontrate nel corso del mese. Tornata, quindi, a riunirsi, per un nuovo, definitivo esame del testo sottopostole, la stessa Conferenza permanente in data 16 luglio 1996 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto cosi' conseguentemente aggiornato. Riguardo al confronto tra i valori delle tariffe tuttora in vigore, di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991, ed i nuovi valori previsti dall'emanando decreto, e' giusto far rilevare che questi ultimi variano da un minimo di lire =1.300= ( a fronte di quello di =516= lire del decreto ministeriale 7 novembre 1991) ad un massimo di lire =2.075.000= (a fronte del massimo di =363.530= lire previsto dallo stesso decreto). Tale confronto, inoltre, non puo', obiettivamente, prescindere dalle seguenti considerazioni: le nuove tariffe sono state derminate in base ai costi di produzione concretamente osservati, in coerenza con la logica ispiratrice dell'intero processo di riordino del Servizio Sanitario nazionale, ormai univocamente orientato a promuovere un impiego razionale ed equo delle risorse pubbliche destinate all'assistenza sanitaria; i casi di "scostamento negativo" delle tariffe oggi previste dall'emanando decreto rispetto a quelle, ancora in vigore, del 1991 riflettono con certezza una sopravvalutazione delle remunerazioni fino ad oggi riconosciute per le prestazioni cui si riferiscono rispetto ai costi effettivi di produzione per esse mediamente sostenuti. Il Ministro della sanita': Bindi.