Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00053 presentata da PISTONE GABRIELLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960606
Al Ministro delle finanze. - Per conoscere - premesso che: esistono precise norme di legge (articoli 1, commi 1^ e 2^ della legge 241/1990, e 4, comma 1^, del Decreto legislativo n. 29/1993) i cui principi sono stati ripresi in parte nelle numerose circolari ministeriali, fra le ultime la 1312/1995 UCIP 186/1995, che dispongono di non aggravare il procedimento amministrativo, di obbedire ai criteri di economicita' ed efficacia e che, salve le valutazioni riservate all'autorita' giudiziaria penale - non possono considerarsi sufficienti, per escludere le responsabilita' previste dall'articolo 328 codice penale, risposte meramente dilatorie con motivazioni palesemente stereotipe generiche o pretestuose che non indichino, in modo preciso, le reali difficolta' che si frappongono ad una concreta, seria e tempestiva presa in considerazione dell'istanza prodotta dall'interessato, poiche' esse si risolverebbero in palesi "pretesti", illegittimi espedienti per negare, in sostanza, l'atto richiesto (circolare citata); un caso concreto che penalizza migliaia di anziani contribuenti andati in pensione dopo il 1^ gennaio 1980, che era stato gia' oggetto di intervento in Parlamento (la risposta all'interrogazione n. 4-15749 del 18 dicembre 1989 permetteva, in parte, di superare alcuni dei rilievi segnalati) e quello della riliquidazione dell'indennita' di fine rapporto per i dipendenti pubblici da effettuare con i criteri della legge 482/1985; il diritto alla riliquidazione dell'IRPEF sull'indennita' di fine rapporto sulla base della legge 482/1985, secondo la Cassazione a sentenza n. 4346/1993, e' totale, con la sola condizione che l'indennita' sia corrisposta a decorrere dal 1^ gennaio 1980, tenendo conto dell'ultima erogazione, in quanto la riliquidazione si proietta sull'intera indennita' e non percentualmente sulle parti di essa che siano state liquidate dopo la suddetta data (Cass. sentenza n. 7770/93 e altre): e' irrilevante non solo il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 38 DPR 602/73, ma qualsiasi altra irregolarita' o violazione di termini o la presentazione di apposita istanza (Cass. sentenza n. 2142/94 ed altre); nella fattispecie, risulta che l'amministrazione finanziaria, dopo tre gradi di giudizio favorevole ai contribuenti, costringe migliaia di anziani contribuenti, o eredi, a riprendere il giudizio per opporsi alla comunicazione di non potere provvedere alla riliquidazione per motivi vari, e certamente pretestuosi, regolarmente respinti da numerose commissioni di merito, non tenendo, tra l'altro, conto che si deve corrispondere un tasso d'interesse, previsto dalla legge n. 482/1985, del 6 per cento semestrale a partire dal 1^ gennaio 1986, superiore di gran lunga a quello attuale, il che aggrava notevolmente l'esborso del dovuto -: se tali disposizioni abbiano trovato concreta attuazione nella prassi amministrativa nei confronti dei contribuenti ed in quali procedimenti, di carattere anche generale; se intenda dare disposizioni, nel quadro di tali principi, al fine di abbandonare rapidamente quel contenzioso ove si sia espressa ripetutamente e costantemente la Corte di cassazione, risultando che l'Amministrazione continua imperterrita nel proseguimento dei vari gradi del contenzioso anche in quei casi in cui si e' pronunciata la Suprema Corte a sezioni riunite, con l'enunciazione di principi che dovrebbero valere come interpretazione autentica della norma, violando cosi' anche il principio della certezza del diritto. (5-00053)