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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00854 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960606

Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: la data di reale approvazione delle graduatorie degli idonei nei concorsi per titoli ed esami della carriera tecnica ed amministrativa e' stata considerata, sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, quella sul bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in seguito all'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, ritenuto sino a quella data l'organo competente a valutare le suddette graduatorie; l'articolo 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e il comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (che recita: "Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del precedente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorso, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1^ gennaio 1992, la cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997,") -: se possa prospettarsi celermente un ampliamento dei posti al fine di adeguare compiutamente l'organico tecnico-sanitario ed amministrativo carente in numerosi atenei. (4-00854)

In risposta al documento di sindacato ispettivo in oggetto indicato si fa presente preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. del 1957 (statuto degli impiegati civili dello Stato), la data di approvazione delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici e' da riferire a quella del Decreto ministeriale e non a quella del Bollettino Ufficiale del MURST, mero strumento di pubblicazione degli atti. Quanto alla utilizzazione - se pur delimitata dall'articolo 22, comma 8, della legge 724/94 - delle graduatorie degli idonei di precedenti concorsi, e segnatamente degli idonei dei concorsi per titoli ed esami della carriera tecnica ed amministrativa banditi dalle universita' ai sensi dell'articolo 23 della legge 29.1.86, n. 23, spetta ai singoli Atenei, nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, stabilire, di volta in volta, se utilizzare le dette graduatorie. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.



 
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