Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00848 presentata da LUMIA GIUSEPPE (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960606
Ai Ministri dell'interno e della solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: sono vigenti le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica per i profughi) e della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (provvedimenti in favore dei profughi italiani); quest'ultima normativa prevede, in particolare, a favore dei profughi italiani, oltre a provvidenze di varia natura (indennita' economiche, facilitazioni in materia di alloggio, eccetera) anche la possibilita' di essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, con contratti di informazione e lavoro in deroga ai limiti di eta' e per la durata di 36 mesi; a seguito di eventi bellici verificatisi nell'ultimo scorcio del 1991, il Ministero degli affari esteri italiano ha dichiarato lo stato di necessita' per il rimpatrio dei cittadini italiani residenti in Zaire; i nostri connazionali, cittadini italiani iure sanguinis, essendo figli di cittadini italiani residenti nello Zaire, avevano in tale nazione una casa, un lavoro, avevano formato una famiglia e improvvisamente si sono visti costretti ad abbandonare tutto per rimpatriare con i loro cari; dalla fine del 1991 essi, che hanno avuto riconosciuto, con decreto del prefetto di Roma, la qualifica di profughi, risiedono nel comune di Anzio (Roma), che ha anche provveduto per i primi interventi in loro favore, con aiuti materilali, per il soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza; dopo la prima provvisoria sistemazione ed il pagamento delle indennita' previste dalla legge, i profughi non hanno avuto altro aiuto da parte delle autorita' costituite; i capifamiglia, con figli e numerose altre persone a carico, hanno lavorato con contratto a tempo determinato quali operatori ecologici, collaboratori scolastici e abitano in alloggi sui quali e' stato pronunciato provvedimento di sfratto esecutivo per il prossimo 29 giugno 1996, vivendo quindi in un clima di incertezza e di precarieta' con il rischio di trovarsi senza un tetto o senza lavoro -: se i Ministri interrogati - nel quadro della vigente normativa - non ritengano realizzabile una maggiore tutela per i nostri concittadini profughi, in particolare per quanto attiene al problema della casa, ricordando la riserva a favore dei profughi di una quota non inferiore al venti per cento degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare e per quanto riguarda il loro reinserimento lavorativo in patria. (4-00848)
Con riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa alla situazione di profughi italiani che, residenti nello Zaire, sono stati costretti a rimpatriare a seguito di eventi bellici accaduti alla fine del 1991, rappresento quanto segue. Il Comune di Anzio, al quale sono state chieste notizie in merito, ed ove attualmente risiedono i profughi rimpatriati, successivamente all'intervento della Prefettura di Roma che ha erogato le provvidenze economiche ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e della legge 15 ottobre 1991, n. 344, ha provveduto, con delibera n. 218/1992, all'assunzione a tempo determinato di otto profughi zairesi con mansioni di netturbino. il contratto di lavoro e' stato piu' volte prorogato, con successive delibere a partire dal 1993. Inoltre, con delibera n. 596/1994, sono stati assunti due profughi zairesi ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge n. 482/1968, con mansioni di usciere per chiamata diretta e con contratti a tempo determinato di durata trimestrale decorrenti dal 1^ ottobre 1996. Il Comune di Anzio ha inoltre erogato in favore di tali profughi tutte le provvidenze e i contributi previsti dalla normativa vigente. In particolare, considerate le disagiate condizioni socio-economiche, sono stati concessi i contributi per l'integrazione del canone di affitto e quelli per i generi alimentari, nonche' i contributi economici per gli indigenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Infine, in relazione alla richiesta dell'On.le interrogante di una maggiore tutela in favore dei profughi con particolare attenzione al problema della casa, rappresento che, in attuazione della normativa vigente, e' la regione territorialmente competente a riservare un'aliquota non inferiore al 20 degli alloggi compresi nei programmi di intervento in materia di edilizia economica e popolare. Pertanto, nessuna iniziativa puo' essere intrapresa dal mio Dicastero. Il Ministro per la solidarieta' sociale: Turco.