Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00036 presentata da GIULIANO PASQUALE (FORZA ITALIA) in data 19960618
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali, per conoscere - premesso che: la legge quadro dell'11 febbraio 1994, n. 109, modificata ed integrata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, disciplina, tra l'altro, l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione in materia di lavori pubblici; detta normativa, ispirata alla dichiarata esigenza di uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestivita', trasparenza e correttezza, rinvia, per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore ai 200.000 ECU, la disciplina delle modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare ad un emanando regolamento, che, tra l'altro, dovra' contemperare "i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali ed il corrispettivo dell'incarico"; detta legge, prevede altresi' che, medio tempore, fino all'entrata in vigore di detto regolamento (che doveva essere emanato, secondo l'originaria previsione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 1994 n. 109, ma che a tutt'oggi non risulta emanato), le stazioni appaltanti, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, oltre a dare un'adeguata pubblicita' degli stessi, devono valutare i curricula dei progettisti; siffatto quadro normativo, stante a tutt'oggi la mancata vigenza del menzionato regolamento, ha consentito e consente alle stazioni appaltanti di ricorrere per l'affidamento degli incarichi di progettazione a procedure e modalita' di aggiudicazione che spesso contraddicono proprio quelle finalita' di trasparenza e correttezza che il legislatore avrebbe voluto perseguire; dette procedure, infatti, non di rado, appaiono adottate al fine di avvantaggiare i soliti noti o i candidati "graditi" ai committenti; accade invero frequentemente, tra l'altro, che non sia data adeguata pubblicita' agli incarichi da affidare, che venga fatto ricorso, alla luce dei curricula ricevuti, a "singolari" ed "orientati" criteri di aggiudicazione, certamente non ispirati alla necessita' di privilegiare la professionalita' del candidato; che, con la richiesta di curricula relativi agli ultimi tre o cinque anni, venga di fatto esclusa ogni possibilita' per i giovani professionisti di partecipare con probabilita' di successo alla gara; che venga prevista la partecipazione di societa' di ingegneria, le quali, allo stato, non sono legittimate a concorrere, non essendo stato ancora emanato il regolamento, cui e' rinviata la disciplina dei requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle stesse; che la valutazione dei curricula sia affidata ad una istituenda commissione dei cui criteri di composizione quantitativa e qualitativa nella e' dato sapere e che addirittura, a volte, viene costituita "a misura" del candidato predestinato ad ottenere l'affidamento dell'incarico; tale stato di cose costituisce motivo di grande disorientamento e certamente non porta fiducia in un settore tante, troppe volte all'attenzione generale per fenomeni di malcostume e di corruzione -: se e quando sara' adottato il regolamento previsto dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; se e quali provvedimenti, in attesa della vigenza di detto regolamento, intendano urgentemente adottare per imporre alle stazioni appaltanti di determinare al momento del bando i criteri ai quali le stesse si atterranno nell'aggiudicazione degli incarichi di progettazione e di indicare nello stesso momento modalita' e criteri di nomina e di composizione della commissione che dovra' procedere alla valutazione dei curricula presentati dai progettisti. (2-00036)