Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00945 presentata da SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960618
Ai Ministri della sanita', di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno. - Per conoscere - premesso che: la dottoressa Sowa Malgorazata Monika, nata a Kijany (Polonia) il 6 marzo 1959 ha richiesto, prima per motivi turistici, e successivamente per studio, il permesso a risiedere nel territorio italiano fin dal 4 marzo 1989; successivamente, con lo scopo di poter esercitare la professione di medico veterinario, per la quale aveva gia' conseguito un diploma in Polonia, si iscriveva presso la facolta' di medicina veterinaria della Universita' di Pisa, conseguendo, prima, la laurea in medicina veterinaria il 7 luglio 1995, e, successivamente, superando, dopo il tirocinio pratico previsto dalla legge, anche l'esame per l'abilitazione della professione e superando gli esami di Stato nel novembre 1995 (certificato n. 28488, rilasciato il 9 gennaio 1996 dalla segreteria dell'Universita' degli studi di Pisa); solo dopo aver presentato regolare richiesta per iscriversi all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Roma, alla dottoressa Sowa veniva segnalato il testo di un parere del Consiglio di Stato, del 22 settembre 1995, che informava gli Ordini dei medici veterinari sulla corretta interpretazione dell'articolo 10, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, relativa all'iscrizione agli albi professionali dei cittadini extra-comunitari; senza entrare nel merito del parere del Consiglio di Stato (nel quale si riporta una divergenza di opinioni sulla corretta interpretazione della norma da parte del Ministero degli esteri e della sanita', da un lato, e quello di grazia e giustizia, dall'altro lato), il testo conferma che esiste il legittimo diritto per un cittadino extra-comunitario - "presente sul territorio italiano alla data di entrata in vigore della legge 39/1990, vale a dire alla data del 31 dicembre 1989" - di iscriversi, dopo aver regolarmente conseguito la laurea in medicina veterinaria presso una Universita' italiana, all'Albo professionale per poter esercitare la professione sul territorio nazionale -: quale sia il motivo ostativo che impedisce alla dottoressa Sowa di iscriversi all'Albo dei medici veterinari della provincia di Roma, dopo che - con moltissimi sacrifici - ha conseguito la laurea di medicina veterinaria presso l'Universita' di Pisa e dopo che e' stata abilitata - a seguito dell'esito positivo dell'esame di Stato - alla professione del medico veterinario in Italia; quali siano le procedure da attivare per consentire alla dottoressa Sowa, ma anche ad altri cittadini extra-comunitari che si trovano nelle stesse condizioni, di regolarizzare la loro posizione. (4-00945)
Il caso prospettato nell'interrogazione parlamentare della dottoressa Monika Malgorzata Sowa, medico veterinario di nazionalita' polacca, laureato ed abilitato in Italia, munito di regolare permesso di soggiorno e come tale interessato ad iscriversi all'Ordine provinciale dei medici veterinari di Roma - deve inquadrarsi nella normativa oggi in materia vigente. Quest'ultima non consente piu' l'iscrizione agli Albi professionali dei cittadini extracomunitari, poiche' l'articolo 10 - comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha avuto efficacia limitata e vincolata al tempo della "sanatoria", ed ha prodotto, quindi, i suoi effetti nei soli confronti di coloro che, allora presenti nel territorio italiano, abbiano regolarizzato la loro posizione e chiesto l'iscrizione all'Albo professionale cui erano interessati entro il termine ultimo del 31 dicembre 1989. Decorso tale periodo, invece, e' tornata in vigore la normativa previgente, in base alla quale quando manchi il requisito della cittadinanza italiana l'iscrizione agli Albi professionali di cittadini extracomunitari e' ammessa soltanto a condizione che esista un "accordo di reciprocita'" con il paese terzo di cui l'interessato e' cittadino. In tal senso, il parere in materia espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 5 aprile 1995, richiamato nell'interrogazione, ha suffragato ulteriormente, nel modo piu' autorevole, l'interpretazione dinanzi esposta. Il Ministro della sanita': Bindi.