Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00921 presentata da PARRELLI ENNIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960618
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con decreto ministeriale 2 luglio 1991 fu indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della guardia di finanza; con nota 6 novembre 1991, la dottoressa Antonia Sarcina fu esclusa dal detto concorso perche' di sesso femminile; su ricorso della dottoressa Sarcina, il TAR Lazio il 12 febbraio 1992 disponeva la sospensione del provvedimento di esclusione suddetto e il provvedimento del TAR fu notificato agli organi interessati il 14 febbraio 1992; nonostante tale provvedimento giudiziale, l'amministrazione non consenti' la partecipazione, sia pure con riserva, della dottoressa Sarcina al concorso, il quale venne espletato e il posto conseguentemente assegnato; con sentenza n. 186 del 1994 la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimita' dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 febbraio 1991, n. 79, nella parte in cui vietava la partecipazione al concorso suddetto ai cittadini di sesso femminile. Conseguentemente, il TAR Lazio annullava i provvedimenti di esclusione dal concorso con sentenza n. 1852 del 1995; con nota 189756 del 24 maggio 1996, il Comando generale della guardia di finanza ha comunicato che "in ottemperanza alla sentenza n. 1852 del 1995 del TAR Lazio, e sentito il parere in merito dell'Avvocatura generale dello Stato, ha avviato le procedure volte a riaprire il concorso, allo scopo di consentire di terminare il relativo iter selettivo"; la nota 24 maggio 1996 del suddetto Comando generale appare, comunque, inidonea a sanare la nullita' radicale del concorso espletato ex decreto ministeriale 2 luglio 1991, nonostante la sospensiva del TAR Lazio, ed espone l'Amministrazione a gravi conseguenze anche patrimoniali, in collegamento al mancato adempimento spontaneo della decisione del TAR 12 febbraio 1992 di sospensiva del concorso, e, ora, con l'assurdo procedimento di cosiddetta riapertura ad personam dei termini di un concorso virtualmente e formalmente esaurito -: a) se sussistano e in capo a chi responsabilita' per avere disapplicato l'ordine di sospensiva del concorso, disposta dal TAR Lazio fin dal 14 febbraio 1992, per non aver consentito alla dottoressa Sarcina di partecipare al concorso de quo sia pure con le opportune riserve; b) se non si profilino ulteriori responsabilita' e a carico di chi, per l'illegittimo escamotage della cosiddetta riapertura dei termini ad personam del concorso in questione; se non si debba, invece, prendere atto della nullita' del concorso espletato e non si debba dare luogo ad nuovo bando di concorso; quali iniziative urgenti si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione. (4-00921)
Con riferimento all'esclusione della d.ssa Antonia Sarcina dal concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiale maestro vice-direttore della banda musicale della Guardia di finanza, la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere le "iniziative urgenti che si intendano adottare per attuare dispiegatamente e correttamente le leggi vigenti, le decisioni giudiziarie e quelle della Corte costituzionale nella salvaguardia totale dei diritti del cittadino di sesso femminile e degli interessi dell'Amministrazione". Al riguardo si fa presente che, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la d.ssa Antonia Sarcina ha impugnato per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la comunicazione del 6 novembre 1991 con la quale il Comando Generale della Guardia di finanza ha reso noto all'interessata la non ammissione al concorso, per titoli ed esami per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale) n. 76 del 24 settembre 1991. A seguito dell'ordinanza del T.A.R. Lazio n. 276 del 12 febbraio 1992, che ha accolto l'istanza di sospensione presentata dalla d.ssa Sarcina, l'Amministrazione ha incaricato l'organo di difesa erariale di proporre relativo gravame innanzi al Consiglio di Stato. Il Giudice d'Appello, con Ordinanza n. 395 del 7 aprile 1992, ha accolto la succitata impugnativa, avendo ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (danni gravi ed irreparabili) e, per l'effetto, ha rigettato l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado. Successivamente, in data 17 febbraio 1993, il T.A.R. Lazio ha emesso l'Ordinanza n. 565 del 1993 con la quale, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione alla luce dell'ordinamento vigente, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme in concreto applicate, sotto il profilo della possibile violazione dei precetti di cui agli articoli 3, 51 e 52 della Costituzione. La Consulta, in data 11 maggio 1994, ha pronunciato la sentenza n. 188 del 1994 con cui ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 12, primo comma, lettera c) del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza - allegato 9), nella parte in cui richiedeva, per la partecipazione al concorso per la nomina a maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale del servizio permanente". Con sentenza n. 1852 del 1995, il T.A.R. del Lazio ha accolto, nel merito, il ricorso proposto dalla d.ssa Antonia Sarcina avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al concorso in parola. Con la suindicata pronuncia, l'organo giurisdizionale adito, attesa la sentenza n. 188 dei 1994 della Corte Costituzionale, ha disposto l'annullamento "in parte qua" del decreto ministeriale 2 luglio 1991 e della nota, datata 6 novembre 1991, con cui la ricorrente era stata esclusa dalla partecipazione alla selezione del concorso di che trattasi. Tutto cio' premesso, risulta opportuno osservare, con riferimento alla disapplicazione dell'ordinanza di sospensiva del concorso, disposta dal T.A.R. Lazio in data 12 febbraio 1992, che tale provvedimento e' stato riformato dal Consiglio di Stato e pertanto non consentiva la partecipazione, sia pure in via cautelare, al concorso. Si rappresenta, inoltre, che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in ordine al comportamento da adottare a seguito della citata sentenza n. 1852 del 1995 emessa dai T.A.R. Lazio, ha ritenuto, in sintesi, che: non si debba necessariamente procedere alla caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale, ma esclusivamente alla rinnovazione di tale procedura nei soli confronti della ricorrente; la composizione della commissione giudicatrice dovrebbe essere la stessa di quella del tempo in cui fu svolto il concorso; tale soluzione non inciderebbe, nell'immediato, sulla posizione del vincitore (Ten. Bergamini), ma solo nel caso, eventuale e futuro, che la d.ssa Sarcina dovesse conseguire, nella graduatoria finale del concorso, un punteggio superiore a quello raggiunto dal predetto ufficiale. In linea con tale orientamento sono stati dall'Amministrazione gia' predisposti gli atti relativi alla rinnovazione della procedura concorsuale per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, al fine di consentire alla d.ssa Sarcina di terminare il relativo iter selettivo. Il Ministro delle finanze: Visco.