Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00950 presentata da GIORGETTI GIANCARLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960618
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge n. 121 del 1987 e il decreto ministeriale n. 237 del 15 aprile 1987 prevedono l'erogazione di un contributo in conto capitale in occasione dell'acquisto di strumenti per pesare; le domande di contributo pervenute al Ministro dell'industria ammonterebbero ad oltre 35.000; da informazioni assunte, pare che la maggior parte di tali domande, a distanza di nove anni della legge istitutiva, non risultino ad oggi ancora istruite, lasciando i richiedenti nell'indeterminatezza circa l'esito della domanda di contributo -: se quanto sopra corrisponda al vero; quali azioni intenda promuovere il Governo al fine di accelerare il procedimento di erogazione, valendosi eventualmente delle previsioni dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di dare concrete risposte ai numerosi cittadini interessati. (4-00950)
La legge n. 121 del 1987, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche sulla disciplina del credito agevolato al commercio, prevede, all'articolo 3, la concessione di contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese commerciali, per l'acquisto di strumenti per pesare, a valere sul fondo di garanzia, istituito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sul credito agevolato al commercio. I termini per la presentazione della richiesta del contributo, stabiliti con decreto ministeriale, sono chiusi da tempo ed il numero delle domande pervenute e' risultato di gran lunga superiore alle aspettative, rendendo in pratica ingestibile la previsione normativa. Il Ministero, infatti, pur avendo accantonato i fondi occorrenti, non ha mai potuto dare seguito alle oltre 35.000 domande pervenute, a causa della gravosita' della procedura di concessione-liquidazione, che richiede, nonostante la natura e la modestissima entita' dei contributi unitari (in media lire 1.500.000 a domanda), 1e stesse modalita' (esame preliminare della domanda, parere del Comitato di gestione, emissione del decreto di concessione-liquidazione, registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti) di quelle per la concessione di contributi per investimenti, previsti dalla legge n. 517 citata. Un tentativo di semplificazione sul piano amministrativo delle procedure non e' risultato percorribile, dato il disposto della legge. Successivamente, la procedura si e' ulteriormente aggravata per effetto della legislazione antimafia. La legge, peraltro, non ha previsto nessuna copertura amministrativa ed il Ministero dell'industria, non disponendo di risorse umane adeguate e non potendo procedere neppure alla sostituzione del personale cessato dal servizio, ha piu' volte proposto una modifica legislativa della natura del contributo, sostituendolo con un credito di imposta o altro abbuono fiscale equivalente. Da ultimo, in sede di discussione parlamentare per la conversione in legge del decreto legge n. 321/96 recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive, di iniziativa di questo Ministero (conv. in L. 8.8.96, n. 421), si e' anche tentato l'inserimento di un emendamento teso a prevedere, in luogo del procedimento concessorio sopra descritto, un procedimento concessorio estremamente semplificato, basantesi sulla mera dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato, ai sensi della legge n. 15 del 1968, comprovante il possesso dei requisiti richiesti. In sintesi, il Ministero avrebbe dovuto consentire detta dichiarazione sostitutiva, inviando ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale di attuazione della legge n. 121, apposita richiesta, con allegato lo schema di dichiarazione. Il pagamento del contributo sarebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della autodichiarazione. Entro un anno solare dalla concessione del contributo, il Ministero dell'industria avrebbe verificato il possesso dei requisiti richiesti e disposto la restituzione di contributi indebitamente percepiti. Non avendo potuto procedere all'inserimento di un emendamento di tale tenore nell'ambito del d.l. 321/96 citato, essendosi evidenziata nel corso del dibattito parlamentare, l'estraneita' del medesimo rispetto all'ambito di operativita' del decreto legge, questa Amministrazione, in ottemperanza all'o.d.g. n. 9/1526/2 On. RAFFAELLI, del 10.7.96, avrebbe dovuto presentare un d.d.l. governativo avente ad oggetto, specificamente, contributi per l'acquisto di strumenti per pesare, iscrizione delle imprese individuali al registro delle imprese e riforma delle Camere di commercio. Ma di tale intervento governativo non c'e' piu' stato bisogno, essendo stata presentata una proposta di legge (A.C. 1889 di iniziativa MANZINI, MASIERO ed altri) in materia di incentivi al commercio e di Camere di commercio, che fornisce risposte adeguate ed esaurienti all'o.d.g. menzionato. Si precisa, al riguardo, che la Commissione attivita' produttive della Camera ha chiesto il 30 luglio u.s. il trasferimento di detta proposta di legge in sede legislativa; con cio' rendendo il Governo e gli operatori del settore ottimisti circa la tempistica della conclusione dell'iter parlamentare. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.