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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00902 presentata da ORTOLANO DARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960618

Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'ambiente e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: il comune di Settimo Torinese e' dotato di Piano regolatore generale della citta' nel quale le aree destinate a edilizia residenziale hanno dimensioni tali da consentire l'insediamento di 12.227 nuovi abitanti. Gli abitanti finora insediati sono 5.710, con cio' esaurendo le aree destinate dal Prg all'edilizia residenziale pubblica. Resta comunque disponibile oltre la meta' delle aree residenziali previste dal Prg per altri 6.567 nuovi abitanti; alcune imprese costruttrici, destinatarie di finanziamenti regionali per l'edilizia convenzionata, hanno chiesto allo stesso comune l'assegnazione delle aree necessarie per realizzare nuovi insediamenti residenziali per 268 nuovi abitanti; invece di reperirle tra le aree residenziali previste dal Prg, il consiglio comunale di Settimo Torinese, con deliberazione n. 61 del 15 aprile 1994 ha adottato una variante di Prg trasformando in residenziale la destinazione d'uso di un'area a rischio di esondazione di 31.638 mq, gia' destinata dal Prg a verde e servizi; la deliberazione n. 61 suddetta non e' mai stata pubblicata ne' trasmessa alla regione, come invece stabilito dall'articolo 40 della legge urbanistica regionale n. 56 del 1977; stando all'articolo 85 della legge regionale n. 56 del 1977, la variante in questione non avrebbe potuto essere attivata prima che fossero trascorsi 120 giorni dalla sua trasmissione alla regione, trattandosi di intervento di nuovo impianto (legge regionale n. 56 del 1977, articolo 13, lettera g) non realizzabile prima dell'approvazione regionale del nuovo strumento urbanistico; il consiglio comunale di Settimo Torinese ha ritenuto invece di poter superare questi vincoli facendo ricorso all'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e alle procedure di accelerazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 115 del 2 maggio 1974, convertito con modificazioni nella legge 247 del 27 giugno 1974; infatti, il 5 ottobre 1994, con deliberazioni nn. 160, 161, 162 e 163, confermate con deliberazioni nn. 144, 145, 146 e 147 del 6 ottobre 1995, ha approvato la localizzazione dei nuovi interventi, l'assegnazione delle aree ai costruttori nonche' le relative bozze di convenzione; infine, in data 18 dicembre 1995 ha approvato la deliberazione n.182 - "Riadozione del PEEP - ambito territoriale PDZ10 - formato ai sensi della legge regionale n.56 del 1977 e s.m.i. e contestuale variante specifica di Prg in itinere - la quale attualmente si trova in fase di pubblicazione all'albo pretorio e di presentazione di osservazioni nel pubblico interesse, di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 56 del 1977; nel frattempo i cantieri sono stati aperti e le nuove costruzioni stanno per sorgere in un sito che fu colpito dall'alluvione del 5 e 6 novembre 1994, e che, infatti, dalla carta tematica delle aree esondabili, provenienti dalla banca dati geologica della regione Piemonte, risulta compreso nelle aree inondabili per eventi di piena del fiume Po -: se ritengano legittimo il ricorso all'articolo 51 della legge n. 865 del 1971; se non ritengano necessario e improcrastinabile intraprendere iniziative allo scopo di sospendere l'apertura dei cantieri e la costruzione di immobili su aree soggette ad esondazioni. (4-00902)

In merito alla interrogazione indicata in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, sulla base di quanto riferito dal Comune di Settimo Torinese, ha comunicato quanto segue. Il citato Comune con deliberazione n. 61 del 15.4 1994 ha adottato il P.E.E.P. ambito P.d.z.10 e contestuale variante per la realizzazione di insediamento residenziale con 268 nuovi abitanti (72-90 alloggi) con finanziamenti regionali per l'edilizia convenzionata. Il Consiglio Comunale con deliberazione n.160-161-162-163 del 5.10.1994 ha provveduto all'assegnazione delle aree in attuazione dell'articolo 51 della legge n. 865/1971 che stabilisce che gli interventi di E.R.P. fruenti di contributi statali e regionali possano essere localizzati anche nell'ambito dei Piani di zona adottati e non ancora approvati. Il Comune stesso ha precisato che il ricorso ad un nuovo Piano di zona con contestuale variante al P.R.G. era dovuto perche' nel P.R.G. vigente, l'unica area residua destinata all'edilizia residenziale pubblica risultava non utilizzabile per la presenza delle Acciaierie Ferrero. In data 18.2.1995 con delibera consiliare n. 182 e' stato riadottato il PEEP, ambito territoriale Piano di zona 10 e contestuale variante che e' stato depositato e pubblicato secondo la procedura prevista dall'articolo 40 della L.R. n. 56/1977. A seguito del deposito degli atti sono state presentate delle osservazioni che sono state oggetto di indagini ed approfondimento da parte dell'Amministrazione Comunale che ha disposto un nuovo studio geoidrologico e geomorfologico poi trasmesso al competente Servizio geologico regionale per opportuna conoscenza. Dal succitato studio risulta che l'area compresa nel P.d.z. 10 interessata dall'insediamento residenziale in parola, insiste sulla fascia "C" nel piano stralcio delle fasce fluviali (P.S.F.F.) cioe' in quella definita inondabile per piena catastrofica con probabilita' annua del 2 per cento (tempo di ritorno 500 anni). Pertanto l'area in questione e' stata classificata nella II classe di idoneita' nella circolare del P.R.G. n. 7/LAP dell'8.5.1996 che definisce i criteri di identificazione della pericolosita' geomorfologica e dell'idoneita' all'utilizzazione urbanistica del territorio. Nell'ambito di tale classificazione risulta indispensabile prevedere l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al decreto ministeriale 11.3.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio ed altri provvedimenti da adottare nel progetto definitivo delle opere di urbanizzazione volte a mitigare gli effetti di eventuali allagamenti. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.



 
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