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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00039 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19960618

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che: con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1995, e' stata deliberata l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola", successivamente sottoscritto dalle parti il 4 agosto 1995; tale contratto non venne sottoscritto dallo Snals, a motivo della evidente sua illegittimita', laddove non veniva riconosciuta la diversita' strutturale tra l'impiego pubblico e il lavoro privato, applicandosi il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che volutamente ignorava che la prestazione lavorativa del dipendente pubblico consiste, in tutto o in parte, nell'esercizio di pubbliche funzioni, il che comporta poteri di supremazia che mal si adattano a uno schema privatistico, trasferito "con metodo nominalistico" nel settore pubblico; con ricorso n. 14815/95, lo Snals ha fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'annullamento del citato contratto collettivo del 4 agosto 1995, e provvedimenti connessi e conseguenziali; con ordinanza del 20 marzo 1996, il suddetto tribunale amministrativo regionale, dichiarando rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di illegittimita' costituzionale sollevate dallo Snals, ha sospeso il giudizio e disposto l'invio dei relativi atti alla Corte costituzionale; deliberando in merito alla legittimita' costituzionale della "privatizzazione" del rapporto di impiego della funzione docente, la Consulta ha evidenziato la differenza strutturale esistente tra "servizio" e "funzione", rigettando la distorta concezione economico-privatistica di una funzione, quella dei dipendenti pubblici, riferita e orientata a privilegiare l'interesse pubblico; la funzione medesima non puo' essere svuotata di contenuti e significati all'interno di una disciplina privatistica del lavoro che, come ha rilevato il Consiglio di Stato, cui si ispira la decisione del tribunale amministrativo regionale, "attiene solamente a rapporti di dare e avere, di fare e di dare, di dirigere con efficienza e di eseguire con esattezza, nell'ambito di un'attivita' imprenditoriale guidata dalle regole del mercato", il che, evidentemente, attiene ad attivita' e compiti che nulla hanno a che vedere con la funzione docente; la scuola, pertanto, non puo' essere omologata genericamente al settore privato, ma deve essere considerata un'area specifica del comparto pubblico, come riconosce anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 1993, che ha dettato norme specifiche per la scuola -: se non ritengano di assumere con immediatezza iniziative per l'abrogazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, emanato in evidente contrasto con le norme e i principi costituzionali che disciplinano l'impianto complessivo del pubblico impiego; se non ritengano di definire la posizione della scuola, all'interno dell'ordinamento giuridico vigente, riconoscendo definitivamente il suo ruolo di funzione essenziale dello Stato, con tutto quanto ne consegue con riferimento alla sua disciplina giuridica ed economica. (2-00039)

 
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