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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01047 presentata da MERLO GIORGIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960619

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: Il settore dell'editoria locale, dopo le decisioni assunte dalla direzione dell'Ente poste in merito all'applicazione delle nuove tariffe postali, rischia di essere seriamente compromesso per il futuro. Il disagio che ha provocato e' profondo e puo' mettere a repentaglio - nonche' scoraggiare - la rete informativa esistente a livello locale. La protesta delle testate locali parte da una palese violazione di queste nuove tariffe postali, in attuazione dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995. Sono almeno tre le questioni che dovranno essere al centro di profonde modifiche, prima ancora del varo della prossima legge finanziaria, se non si vuole strangolare la vivacita' dell'editoria locale -: se il Ministro delle poste, prima della legge finanziaria per il 1997, intenda avviare una revisione immediata della normativa adottata dall'Ente poste in merito innanzitutto all'aumento tariffario da contenere entro il 7,1 per cento, al pari del tasso di inflazione; se intenda, inoltre, valutare il problema degli spazi pubblicitari, affinche' si tenga conto della pubblicita' a pagamento e non delle notizie informative; se intenda in fine ripristinare le normali tariffe per la spedizione in abbonamento postale anche per le copie omaggio, stabilendo una percentuale minima rispetto al numero di copie per le quali e' stato stipulato un abbonamento oneroso. Dalle scelte che verranno compiute su questi aspetti tecnico-normativi puo' scaturire il rilancio o la sconfitta dell'editoria locale. (4-01047)

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonche' di quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane con delibera n. 14 del 1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Le pubblicazioni non rientranti nella prescrizione dei citati commi 26 e 27 non hanno subito un aumento di tariffa postale, bensi' sono state escluse dai benefici per agevolazioni tariffarie di cui godevano nel precedente regime che teneva conto solo della periodicita' delle pubblicazioni spedite in abbonamento postale. La stessa esclusione dai benefici il legislatore ha previsto per le copie delle pubblicazioni, i cui abbonamenti non sono stati stipulati a titolo oneroso (copie omaggio). Si ritiene infine opportuno rammentare che uno degli obiettivi che si vuole raggiungere con l'avvenuta trasformazione dell'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e' il risanamento di bilancio, per cui ogni forma di agevolazione per l'editoria non puo' causare aggravio al bilancio stesso, tant'e' che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Questo Ministero e', tuttavia, consapevole dell'esistenza del problema ed e' disponibile a rivedere l'intera materia delle tariffe postali e delle stampe periodiche cercando di corrispondere alle giuste esigenze prospettate dal mondo dell'editoria. L'occasione per tale intervento del Governo sara' comunque costituito dalla definizione della prossima legge finanziaria. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.



 
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