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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01141 presentata da MALENTACCHI GIORGIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960620

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge n. 549 del 1995, rappresenta, nei confronti del personale docente precario, un intervento estemporaneo e anomalo, destinato ad esplicare i suoi effetti anche sulle procedure di reclutamento al di fuori del contesto organico previsto dal vigente ordinamento, imperniate sul concorso ordinario per titoli ed esami aventi effetti abilitanti e sui concorsi per soli titoli, ai quali e' possibile accedere con il possesso di specifici requisiti; e' necessario garantire il piu' rigoroso rispetto delle cadenze temporali previste per l'indizione e lo svolgimento delle procedure concorsuali ed assicura nel contempo, un intervento attivo del Ministro della pubblica istruzione al fine di rimuovere gli ostacoli che tuttora impediscono l'attuazione della legge n. 341 del 1990, nella parte riguardante la formazione iniziale del personale docente; nel merito dei provvediti applicativi previsti dal comma 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 549, la loro emanazione, nella misura in cui assumono la connotazione di una vera e propria sanatoria, puo' creare una situazione di grave discriminazione nei confronti del personale in possesso dell'abilitazione magistrale: rimanendo legati all'accezione letterale della norma di legge, infatti, quest'ultimo viene escluso dalla possibilita' di partecipare a tali procedure, essendo in possesso di un titolo che gia' e' abilitante all'insegnamento nella scuola elementare; effetto secondario della situazione descritta e' costituito dalla impossibilita' di conseguire, mediante meccanismi alternativi al concorso, il requisito previsto dalla lettera A del comma 1 dell'articolo 401 del DL n. 297 del 1994, l'accesso ai concorsi per soli titoli, determinando in tal modo una concreta condizione di disparita' di trattamento ed una violazione di uno dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale; la questione proposta non riveste carattere di novita': il Parlamento dovette affrontare analoga situazione in occasione della conversione del DL n. 357, del 6 novembre 1989, risolvendola con l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 11 di tale decreto; in sintesi si verifica la situazione seguente: insegnanti elementari con svariati anni di servizio non possono partecipare a concorsi per soli titoli per l'immissione in ruolo, perche' sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento e, paradossalmente, non vengono istituiti per loro corsi abilitanti, come per i docenti di scuola materna, media inferiore e superiore, poiche' il loro diploma e' gia' di per se' abilitante; nel passato vi sono stati precedenti legislativi volti ad ovviare a questa situazione (vedi prima applicazione concorsi soli titoli e concorso riservato per soli esami bandito con OM n. 92 del 5 aprile 1990) -: se il ministro interrogato stante l'evidente discriminazione che si verrebbe a creare di fatto tra le diverse categorie di docenti precari, non ritenga opportuno anche in questa circostanza, assumere le necessarie iniziative finalizzate ad una soluzione legislativa del problema con la quale onde prevenire ogni possibile contenzioso su questa delicata questione, consentire anche a coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione magistrale l'accesso ad una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 1, commi 27, 28 e 29, della legge n. 549 del 1995. (4-01141)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si desidera anzitutto far presente che questo Ministero condivide sostanzialmente le argomentazioni addotte dalla SV. Onorevole circa l'esigenza che il reclutamento e la formazione del personale docente avvengano attraverso l'espletamento dei normali concorsi per titoli ed esami e l'attivazione delle iniziative previste dalla legge n. 341 del 19.11.1990. Questa Amministrazione non ignora peraltro come le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 abbiano preclusa agli insegnanti elementari la possibilita' di partecipare ai corsi di formazione, previsti dallo stesso articolo ai fini del conseguimento del requisito necessario (in aggiunta a quello della prescritta anzianita' di servizio) per l'inclusione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli. Al riguardo, premesso che la sanatoria, a suo tempo apportata dal Parlamento con la legge di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989 ed alla quale ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, ha esaurito la propria efficacia in sede di prima applicazione della legge stessa, si osserva che la lamentata limitazione dei predetti corsi ai soli docenti delle scuole secondarie e materne risulta essere stata dettata dall'esigenza di consentire a questi ultimi - in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami - l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non e' stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali - bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 - si e concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1^ settembre 1995. Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unita') sono legittimati a chiedere - a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del citato decreto-leggevo n. 297 del 1994 - l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996. Premesso, altresi', che il decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e tuttora in sede di conversione) ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi di cui all'anzidetta legge n. 549 del 1995, si fa infine presente che sono in via di prossima indizione i concorsi per titoli ed esami che hanno, com'e' noto, anche valore abilitante e che sono stati inoltre avviati gli adempimenti per la prossima attuazione del sistema di abilitazione, nell'ambito universitario, mediante le apposite scuole di abilitazione, in applicazione della menzionata legge n. 341 del 19.11.1990. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
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