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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00111 presentata da MANTOVANO ALFREDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960620

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 11 novembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce dott. Enzo Taurino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 7777/1995 r.g. g.i.p. a carico dell'onorevole Antonio Bargone, del Partito democratico della sinistra, in relazione alle dichiarazioni e agli esposti di Cosimo Antonio Screti, relativi all'appoggio che l'ex deputato - oggi sottosegretario di Stato ai lavori pubblici -, a detta di Screti, avrebbe ricevuto nella provincia di Brindisi, e in particolare nel comune di S. Pietro Vernotico, da esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata "sacra corona unita". La motivazione del decreto di archiviazione, a fronte di un fascicolo procedimentale corposo, si e' limitata al mero rinvio alla richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce, dott.ssa Laura Liguori, depositata in data 3 novembre 1995, le cui "argomentazioni" - ha scritto il g.i.p. - (...) "si condividono, essendo fondate ed attendibili", senza aggiungere alcunche'; nella richiesta di archiviazione la dottoressa Liguori ha sostenuto la non credibilita' di Screti, spiegando che le dichiarazioni di questi sono "prive di riferimenti ad episodi specifici accertabili e generiche al punto da far ipotizzare che esse in realta' scaturiscano da situazioni di contrapposizione createsi tra l'onorevole e gli esponenti dell'organizzazione malavitosa della quale Screti ha fatto parte"; ha aggiunto che altri collaboratori di giustizia, e in particolare Di Bari Francesco, avevano gia' riferito dei contrasti fra Screti e Bargone e dell'intenzione del primo di gettare discredito sul secondo; ha concluso che sia il tribunale di Brindisi che la Corte di appello di Lecce in distinti provvedimenti giudiziari avevano dubitato della serieta' della collaborazione di Screti. Il g.i.p., come si e' detto, ha avallato queste tesi, senza disporre ulteriori accertamenti; in realta', senza voler in alcun modo entrare nel merito della valutazione dell'attendibilita' di Screti - che compete in via esclusiva alla magistratura -, la conclusione di assoluta intrinseca inaffidabilita' di Screti, sulla scorta di quanto si puo' leggere negli atti resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, non appare cosi' certa, dal momento che Screti medesimo e' sottoposto allo speciale programma di protezione dal Ministero dell'interno a partire dal 6 luglio 1994; tale programma, fissato in un anno, e' stato prorogato di un altro anno, fino al 6 luglio 1996: una decisione di questo tipo, con gli oneri che comporta, non puo' non avere a monte una considerazione di almeno parziale attenzione al contributo informativo del collaboratore di giustizia. A cio' si aggiunge che proprio nel decreto della Corte di appello di Lecce del 23 maggio 1994, cui ha fatto riferimento il p.m. dott.ssa Liguori, relativo all'applicazione della sorveglianza speciale a Screti, si e' dato atto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi aveva chiesto la non applicazione della misura di prevenzione originariamente proposta, perche' Screti rappresentava "una fonte informativa di grande importanza"; la constatazione della differente valutazione dell'affidabilita' di Screti fra Ministero dell'interno e p.m. di Lecce e fra p.m. di Lecce e p.m. di Brindisi si accompagna - lo si ripete, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito in ordine alla rispondenza al vero di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia - al carattere non cosi' generico di quanto detto e scritto da Screti nelle deposizioni all'autorita' giudiziaria e negli esposti presentati, incluso quello depositato in data 21 settembre 1994 al procuratore nazionale aggiunto antimafia dott. Alberto Maritati. In ordine agli elementi di fatto e agli episodi ivi descritti l'autorita' giudiziaria di Lecce non ha svolto alcun accertamento, volto a rintracciare eventuali riscontri estrinseci alla parola di Screti, fermandosi al giudizio di inattendibilita' intrinseca; in data 27 maggio 1996 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce dott. Oronzo Fersini ha disposto, nell'ambito del procedimento penale n. 1125/93 r.g. g.i.p., il rinvio a giudizio a carico di sette imputati, componenti negli anni 1989 e 1990 della giunta municipale del Comune di Gallipoli (LE), fra i quali l'avv. Flavio Fasano, del partito democratico della sinistra, attualmente sindaco della stessa citta'. L'ipotesi di reato contestato in concorso a tutti, e quindi anche a Fasano, all'epoca dei fatti assessore di Gallipoli, e' di abuso continuato in atti di ufficio, per avere in tempi diversi deliberato in favore di Caiffa Marcello, che l'imputazione definisce "noto pregiudicato gallipolino", con atti dichiarati immediatamente esecutivi, l'affidamento dell'incarico per la rimozione coatta degli autoveicoli in sosta vietata nel territorio comunale, l'approvazione dello schema di convenzione e la liquidazione della per-centuale per il servizio di rimozione, nonostante l'inidoneita' della zona, l'assenza dei pareri degliuffici competenti, la mancata presa d'atto del Co.re.co, l'inesistenza dei poteri in capo alla giunta e delle condizioni per l'immediata esecutivita', e altre irregolarita': la singolarita' del caso e la sua considerazione unitamente al caso che interessa l'on. Bargone si spiegano con la circostanza che, mentre la richiesta di archiviazione del p.m. relativa a quest'ultimo e' stata accolta dal g.i.p. dopo appena otto giorni (dal 3 all'11 novembre 1995), il rinvio a giudizio di Fasano e degli altri e' avvenuto esattamente tre anni e dodici giorni dopo la data della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio, che e' del 15 maggio 1993 ed e' stata depositata il 17 maggio 1993. E' superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 418 del codice di procedura penale, il giudice e' tenuto a fissare l'udienza preliminare entro due giorni dal deposito della richiesta del p.m., e che comunque dalla data del deposito della richiesta alla data dell'udienza nella quale si decide del rinvio a giudizio non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni; nel lungo tempo trascorso fra la richiesta del p.m. e il decreto del g.i.p. l'avv. Flavio Fasano ha avuto modo di presentarsi come candidato sindaco alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Gallipoli, svolte nel mese di novembre 1993, venendo eletto dopo il ballottaggio nel dicembre 1993, e di fornire un appoggio consistente alla campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati nel marzo 1994 e nell'aprile 1996 dell'on. Massimo D'Alema, candidatosi nel collegio uninominale di Gallipoli: e' lecito avanzare dubbi in ordine al prodursi di identici successi elettorali nell'ipotesi in cui l'avv. Fasano fosse stato rinviato a giudizio e processato in tempi meno lunghi; al rilievo di ordine politico si affianca quello piu' strettamente processuale: poiche' il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, nell'ipotesi del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si prescrive in cinque anni, che diventano sette anni e mezzo qualora vi sia un atto interruttivo della prescrizione - come e' accaduto nella specie con la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. -, l'illecito in concreto contestato a Fasano, che risulta consumato fino al 26 aprile 1990, e' destinato a prescriversi il 26 ottobre 1997; e, poiche' il dibattimento innanzi al Tribunale e' stato fissato alla data del 25 novembre 1996, e' ragionevole prevedere che, se il giudizio di primo grado si esaurira' in una sola udienza, i successivi undici mesi non basteranno per celebrare gli eventuali processi in appello e in cassazione, e quindi che il reato si prescrivera' -: se il Ministro di grazia e giustizia non intenda avviare i dovuti accertamenti ispettivi, al fine dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario che hanno mostrato di seguire tempi e condotte processuali cosi' difformi in favore di esponenti del medesimo partito politico. (5-00111)





 
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    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.

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