Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01146 presentata da TABORELLI MARIO ALBERTO (FORZA ITALIA) in data 19960620
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: a causa di una incongruenza legislativa, una intera generazione di laureandi in medicina e chirurgia corre il rischio di venire privata della possibilita' di proseguire il proprio curriculum formativo. Questa situazione paradossale e' dovuta alla sostanziale incompatibilita' che si e' venuta a creare fra due leggi: il "Nuovo ordinamento degli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e la legge 2l giugno l995, n. 236; per potersi iscrivere alle scuole di specializzazione e' necessario aver sostenuto l'esame di Stato, che conferisce l'abilitazione all'esercizio professionale (legge 2l giugno 1995, n. 236); per poter sostenere l'esame di Stato e' necessario aver completato un periodo di tirocinio pratico post lauream , della durata di 6 mesi decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95); secondo le nuove norme, gli studenti di medicina che si sono laureati nei tempi minimi richiesti, cioe' al termine del sesto anno di corso, pur avendo svolto il periodo di tirocinio obbligatorio nei primi sei mesi dopo la laurea, non potranno sostenere l'esame di Stato prima del mese di aprile 1997. Ne risulta l'impossibilita', di fatto, per gli studenti del nuovo ordinamento, che si laureino nelle sessioni di luglio e ottobre, di partecipare ai concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione nello stesso anno; una situazione simile ha rischiato di verificarsi gia' due anni fa quando sono finalmente arrivati alla laurea i primi studenti di medicina del nuovo ordinamento decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95). Allora tuttavia i medici neolaureati beneficiarono di uno specifico decreto-legge (2l ottobre 1994, n. 588) che consenti' loro di concorrere ed eventualmente di iscriversi alle scuole di specializzazione a patto che conseguissero l'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del corso. Ripresentatosi il problema per gli studenti laureati nell'anno accademico 1994-1995, e' stato emanato un nuovo decreto-legge (10 febbraio l996, n. 55) che ha temporaneamente risolto la questione -: se il Ministro interrogato non intenda intervenire tempestivamente per eliminare questa situazione penalizzante i piu' coscienziosi e diligenti laureandi in medicina e chirurgia dell'anno accademico 1995-1996; se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere per rimuovere per il futuro tali incongruenze. (4-01146)
L'On.le Taborelli chiede interventi adeguati per eliminare la situazione penalizzante che ritarda l'iscrizione ai corsi di specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia che devono frequentare il tirocinio formativo post-lauream previsto dal nuovo ordinamento didattico del relativo corso di laurea (tabella XVIII), introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28.2.1986, n. 95, e successive modificazioni. Al termine di tale tirocinio si viene ammessi all'esame di Stato di abilitazione professionale che permette, a sua volta, l'iscrizione alle scuole di specializzazione del settore medico. Infatti i corsi di specializzazione implicano l'espletamento di attivita' assistenziali proprie del medico e presuppongono il possesso del titolo di abilitazione. Coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia nella sessione estiva nel 1995 non hanno potuto partecipare agli esami di abilitazione all'esercizio professionale che si sono svolti nel mese di novembre in quanto non avevano concluso il semestre di tirocinio. Conseguentemente, pur avendo superato l'esame di ammissione alle scuole collocandosi utilmente in graduatoria, non avrebbero potuto ottenere l'iscrizione e sarebbero stati, pertanto, costretti ad aspettare un intero anno per frequentare i corsi in questione. Per superare tale situazione e' stato adottato il decreto legge 30 luglio 1996, n. 403, convertito dalla legge 11 giugno 1996 n. 314, che ha consentito ai predetti laureati in medicina e chirurgia di essere iscritti anche in soprannumero alle scuole in argomento, a condizione che essi conseguano l'abilitazione entro il primo semestre del primo anno di corso. Tale disciplina, introdotta in via di sanatoria per l'anno accademico 1995/96, e' stata portata a regime con due provvedimenti amministrativi in modo da risolvere "in nuce" il problema anche per gli anni accademici successivi. Con il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 209 del 6.9.96, e' stata infatti modificata la tabella XLV/2 recante l'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, per consentire ai laureati in medicina, collocati utilmente nelle graduatorie di ammissione alle scuole di specializzazione, di essere iscritti purche' conseguano il titolo di abilitazione entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi possono acquisire soltanto conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita', senza poter effettuare interventi chirurgici. Con il decreto ministeriale 8.10.1996, gia' registrato alla Corte dei Conti e in corso di pubblicazione nella G.U., e' stata modificata la predetta tabella XVIII per fissare ad un anno la durata del tirocinio pratico post- lauream coerentemente con gli ordinamenti didattici degli altri paesi comunitari. Con i due citati provvedimenti sono cosi poste le condizioni per consentire alle autorita' accademiche di assicurare il raccordo, in correlazione alle sessioni di esami di Stato per l'esercizio professionale, tra la data di conclusione del corso di studio in medicina e chirurgia, la data di avvio e termine del tirocinio, e la data di inizio effettivo dei corsi di specializzazione del settore medico. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.