Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01121 presentata da CESARO LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19960620
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, all'articolo 3 prevede la possibilita', per il datore di lavoro, di pagare i contributi pregressi non versati mediante condono, con il pagamento aggiuntivo di interessi del 17 per cento annuo entro il limite massimo del 50 per cento dei contributi dovuti, oltre l'8 per cento annuo nel caso di una sua rateizzazione; in occasione di altri condoni (ad esempio quello di cui al decreto-legge del 29 marzo 1991, convertito in legge n. 166 del 1991) gli interessi sanzionatori era piu' congruamente ridotti all'8 per cento annuo e senza altri interessi per la rateazione debitoria; le aziende piu' interessate, quelle medie e quelle piccole, si trovano discriminatamente svantaggiate nei confronti di quelle grandi, perche' il parametro posto a base della rateizzazione e' stato considerato in relazione alla sola entita' del debito. Difatti, per debiti fino a lire un miliardo sono concesse quattro rate bimestrali; per debiti fino a lire cinque miliardi, sette rate bimestrali; per debiti fino a venti miliardi, nove rate bimestrali ed infine, per debiti superiori a lire 20 miliardi, quattordici rate bimestrali; siffatta brevita' di rate riconosciuta per le piccole e medie imprese, chiaramente discriminatoria rispetto al numero di rate concesso alle grandi imprese, si rileva maggiormente inspiegabile solo che la si ponga a confronto con il lungo respiro che viene consentito alle aziende in caso di rateazione normale, che prescinde dalle dimensioni aziendali e che puo' giungere fino a 36 rate mensili (si veda l'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389); un numero di rate cosi' breve, ma di importi consistenti, per le piccole e medie aziende che vanno nella fascia fino a cinque miliardi, da un lato non porta il benche' minimo beneficio all'ente previdenziale rispetto ad una rateizzazione piu' lunga, mentre, dall'altro, la impossibilita' di onorare rate a scadenza limitata comporta la fine certa di dette aziende, con conseguente aumento della disoccupazione e contestuale aggravio dei conti economici dell'Inps derivante dal pagamento dei Tfr, differenze retributive e indennita' di disoccupazione; solo stabilendo un tasso d'interesse inferiore a quello stabilito (molto vicino al limite previsto per considerare un tasso come "usuraio") ovvero riconoscendo alle piccole e medie imprese una rateazione pari a quella prevista per le grandi aziende (n. 14 rate bimestrali) il condono si rivela uno strumento, se non di incremento, certamente di mantenimento dei livelli occupazionali -: se si intendano prendere in considerazione modifiche al decreto-legge n. 295 del 1996 nei termini innanzi indicati, al fine anche di una maggiore adesione al condono medesimo. (4-01121)
La questione prospettata nel documento parlamentare puo' considerarsi superata nel senso auspicato dall'On.le interrogante. Il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 538, oltre a riaprire il termine fino al 16.12.969 ha provveduto a rimodulare l'applicazione del condono contributivo. Il provvedimento ha stabilito che la regolarizzazione della posizione debitoria dei soggetti interessati puo' avvenire anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, e' calcolato applicando al debito, costituito dall'ammontare dei contributi non versati maggiorati delle somme aggiuntive ridotte (nonche' delle eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo), il coefficiente indicato in apposita tabella allegata al decreto-legge. Analoghe disposizioni sono contenute nel provvedimento collegato alla legge finanziaria (legge 23 dicembre 1996, n. 662), in cui sono confluite, con modificazioni, le corrispondenti previsioni del d.l. n. 538/96, decaduto per mancata conversione in legge nei termini. Si segnala, infine, che il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", ha previsto ulteriori modalita' e scadenze (31 maggio 1997) per la procedura di regolarizzazione contributiva agevolata. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.