Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01169 presentata da CAVANNA SCIREA MARIELLA MARIA RITA (FORZA ITALIA) in data 19960620

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: i rapporti tra la s.p.a Aeroporto di Cuneo e il Ministero dei trasporti sono regolamentati da una convenzione provvisoria di gestione di durata annuale stipulata l'8 luglio 1980 e rinnovata tacitamente per 16 anni; tale stato di fatto ha comportato per la s.p.a. pesanti costi di gestione per mautenzione beni non oggetto di concessione, contrariamente a quanto avvenuto per altre societa' analoghe; fin dal 1991 la s.p.a. chiede a Civilavia il riconoscimento di un trattamento conforme a quanto in uso sugli altri aeroporti; Civilavia nulla ha risposto, fino a che, nell'agosto del 1995, la s.p.a. ha emesso le fatture relative ai lavori effettuati per conto di Civilavia dal 1986 in poi; a seguito del ricevimento delle fatture, sono intercorsi lettere ed incontri in contraddittorio tra le parti, che ad oggi non hanno prodotto alcun risultato concreto; a fronte di un arricchimento di un patrimonio di Civilavia conseguente agli sforzi compiuti negli anni dagli enti locali pubblici ed economici, oltre che da privati, non vi e' mai stato da parte di Civilavia alcun investimento per la realizzazione delle strutture che hanno trasformato una aviosuperficie in un aeroporto aperto al traffico strumentale notturno, in grado di svolgere il ruolo di alternato al principale aeroporto di Torino; pur in assenza di investimenti sia per strutture che per manutenzione, Civilavia incassa i diritti di legge su tutto il traffico operante sull'aeroporto di Cuneo, ivi compresi quei diritti che in presenza di una concessione non precaria andrebbero alla societa' di gestione; la s.p.a. si trova a non poter disporre neanche della aviorimessa costruita a proprie cure e spese per il rimessaggio degli aeromobili di terzi, in quanto la convenzione provvisoria di gestione datata 8 luglio 1980, non specifica la destinazione d'uso di tale manufatto, pur essendo evidente che tale destinazione e' contenuta implicitamente nel termine autorimessa -: se non ritenga opportuno sollecitare ai competenti uffici di Civilavia un atteggiamento, nei confronti della s.p.a. Aeroporto di Cuneo, in linea con quanto in uso sulle altre realta' aeroportuali, in tempi utili per far si' che la societa', terminate le proprie risorse, non sia costretta a sospendere la gestione dei vari servizi, con conseguente perdita occupazionale di circa cento addetti tra personale diretto ed indotto a vario titolo impiegato sullo scalo, e privi una regione ad alta potenzialita' economica dell'unico aeroporto in grado di sopperire alla mancata operativita', anche temporanea del principale aeroporto regionale. (4-01169)

La Societa' Aeroporto di Cuneo ha in concessione provvisoria alcuni beni demaniali ai fini dell'espletamento dei principali servizi aeroportuali sia attivi sia passivi. Il provvedimento che disciplina tale concessione e' stato emanato il 7 luglio 1980 in adesione alla formale richiesta della Societa' presentata nel marzo dello stesso anno. La concessione, inizialmente di durata annuale, e' stata prorogata con provvedimento datato 2 novembre 1981 fino all'entrata in vigore della convenzione ventennale, che attualmente e' all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere. Non appena pervenuto il parere, si provvedera' alla stipula definitiva della Convenzione che unitamente al decreto approvativo, sara' trasmessa agli Organi di controllo per la registrazione. Per cio' che concerne il rimborso di oneri per prestazioni effettuate dalla Societa' Aeroporti di Cuneo si fa presente quanto segue. Nel corso del 1995 la Societa' ha chiesto il pagamento di fatture - relativamente al periodo 1985-1994 - per un importo di circa 3 miliardi per interventi manutentivi effettuati su beni demaniali che non formano oggetto di concessione. D'altra parte il provvedimento di concessione disciplina le prestazioni in argomento in quanto prevede l'impegno da parte della stessa Societa' di provvedere alla vigilanza dell'intero sedime aeroportuale ed alla manutenzione della pista, del raccordo e del piazzale di sosta degli aeromobili, impegno assunto dalla Societa' fin dalla presentazione dell'istanza con la quale richiedeva in via anticipata la concessione. A fronte delle motivazioni addotte dalla Societa' di gestione a sostegno delle proprie richieste creditorie, si e' ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Avvocatura dello Stato sull'interpretazione delle clausole contenute nell'atto di concessione. Tale parere non e' ancora pervenuto; nel frattempo la Societa' ha citato in giudizio l'Amministrazione. In merito alla disparita' di trattamento rispetto ad altre Societa' di gestione aeroportuale, occorre sottolineare che ogni rapporto di concessione tra lo Stato e gli Enti di gestione viene definito con singolo provvedimento che tiene conto della specificita' della realta' aeroportuale. Lo svilupo dello scalo cuneese, sotto l'aspetto del traffico commerciale, risente della relativa vicinanza degli aeroporti di Nizza, Genova e Torino che, in termini di mercato aereo, hanno una piu' alta capacita' attrattiva. Inoltre lo scalo in questione non ha potuto giovarsi del contributo ex lege n. 351/1995 (articolo 1, commi 5 e 5 bis) in quanto l'erogazione di tale contributo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) l'individuazione, nell'ambito del piano di investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge, degli aeroporti di rilevante interesse sociale e turistico con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri; b) la presentazione, da parte dell'ente di gestione, di un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo all'erogazione del contributo; c) la disponibilita' dei fondi costituiti dai proventi versati dalle Societa' di gestione, previste dall'articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, a titolo di canone per la gestione aeroportuale da affidare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, della legge n. 315/1995. Tali condizioni non si sono verificate, ma in seguito, il possibile sviluppo commerciale dell'aeroporto di Cuneo potra' essere inserito nell'ambito di una ridefinizione complessiva dell'offerta di voli sul Nord Italia. Inoltre e' in via di definizione il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro per la costituzione delle societa' ex articolo 10, comma 13, della legge n. 537/1993, che consentira' la concessione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1 quarter della legge n. 351/1995, la riscossione dei canoni e l'erogazione dei contributi ex articolo 1, comma 5, della citata legge n. 351. Circa la determinazione dei canoni, il relativo decreto interministeriale risulta essere stato elaborato in bozza da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Ministeri dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ed e' ancora in fase di studio. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Burlando.



 
Cronologia
sabato 1° giugno
  • Politica, cultura e società
    Muore a Roma Luciano Lama, leader della Cgil e del Pci.

giovedì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi presenta una manovra da 16 mila miliardi, che prevede 11 mila miliardi di tagli alla spesa pubblica.

venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.