Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00011 presentata da FORMENTI FRANCESCO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960620
L'VIII Commissione, considerato che: in riferimento al riparto delle competenze tra le amministrazioni interessate alla localizzazione delle opere pubbliche statali, l'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha innovato profondamente la legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 216 del 1995, il decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, nonche' l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; gia' il decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 ha modificato la disciplina per la localizzazione delle opere di interesse statale sancita dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, abrogando i commi 2 e 3 del succitato articolo 81 e prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, qualora l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata, non venisse perfezionato entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente; la legge n. 216 del 1995, modificando la legge n. 109 del 1994, ha stabilito che la conferenza di servizi deve essere convocata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione aggiudicatrice, anche se ha ancora richiamato l'abrogato comma 2 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con riferimento ai pareri per il perfezionamento dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata; la legge n. 549 del 1995, modificando ulteriormente la legge n. 109 del 1994, ha eliminato qualsiasi riferimento all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed ha confermato tra le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, sia la promozione e la conclusione di un accordo di programma - ove si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali -, sia la convocazione di una conferenza di servizi, ove occorra l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati; la legge n. 549 del 1995 ha quindi, definitivamente tolto ogni dubbio sull'amministrazione competente per la convocazione della conferenza, attribuendo all'amministrazione aggiudicatrice tale compito e considerando, tra l'altro, la conferenza di servizi uno strumento ordinario, che deve essere regolarmente utilizzato per l'esecuzione di opere pubbliche, e sostituendo ogni precedente disciplina; nel nuovo quadro disegnato dalla legge n. 109 del 1994 e dalla legge n. 549 del 1995, la direzione generale di coordinamento territoriale del ministero dei lavori pubblici ha perso sia il ruolo dominante di controllo in tema di conformita' delle opere statali nei confronti dei piani urbanistici, essendo le opere pubbliche inserite nella programmazione triennale di ogni amministrazione, sia la competenza per la convocazione della conferenza dei servizi, essendo tale competenza affidata alla stessa amministrazione aggiudicatrice; in riferimento alle opere di viabilita' statale, la direzione di coordinamento territoriale, ha perso le competenze in materia, essendo l'ente ANAS, quale amministrazione aggiudicatrice, ai sensi della legge n. 549 del 1995, competente per la promozione degli accordi di programma, per la convocazione della conferenza di servizi e per la comunicazione del progetto, definitivo o preliminare, alle amministrazioni interessate, sia sotto gli aspetti urbanistici che sotto quelli ambientali, nel termine di trenta giorni prima della data della convocazione della conferenza stessa; la nota, prot. n. 70 del 27 febbraio 1996, del Ministro dei lavori pubblici pro tempore, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha aggiunto ulteriore confusione all'interpretazione del complesso quadro normativo, in quanto non tiene minimamente conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, espressamente avvenuta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e considera ancora la conferenza di servizi alla stregua di strumenti acceleratori straordinari nell'ambito del procedimento ordinario; preso atto che: l'azione di indirizzo e di coordinamento e' stata fino ad oggi esercitata dalla direzione di coordinamento territoriale in modo quanto meno approssimativo, causando ritardi e diseconomie alla pubblica amministrazione, specie nel settore delle infrastrutture; tali ritardi e diseconomie, che lamenta anche la stessa direzione hanno le loro cause anche nella frammentazione dell'azione pubblica e nella mancanza di un unico responsabile per tutto il procedimento amministrativo; la nuova disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche, introdotta dalla legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 549 del 1995, intende rimuovere le cause di questi ritardi ed assicurare celerita' ed efficacia all'azione amministrativa; impegna il Governo: a provvedere, anche attraverso la riorganizzazione del personale del ministero dei lavori pubblici, ad una radicale trasformazione della direzione generale del coordinamento territoriale verso le nuove esigenze funzionali dello stesso ministero dei lavori pubblici, ritenendo oramai inutile il perdurare dell'attuale attivita' della direzione medesima; a chiarire, con apposito atto del Ministro dei lavori pubblici, i nuovi limiti della direzione per il coordinamento territoriale all'interno delle competenze del suo ministero in materia di viabilita' statale, precisando, una volta per tutte, che: a) la conferenza di servizi deve essere considerata, ai sensi della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 549 del 1995, uno strumento del procedimento ordinario, da adottare regolarmente per la realizzazione delle opere pubbliche; b) la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente, spetta all'ANAS, quale amministrazione aggiudicatrice delle opere viarie dello Stato, mentre la direzione per il coordinamento territoriale deve essere inserita tra le amministrazioni dello Stato che partecipano alla conferenza di servizi senza avere l'attribuzione di un particolare potere sancito da legge dello Stato, di ostacolare i lavori concordati tra ANAS, regione competente ed enti locali. (7-00011)