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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00060 presentata da MANTOVANO ALFREDO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960625

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti: in data 11 novembre 1995 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce dottor Enzo Taurino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 7777/95 r.g. g.i.p. a carico dell'onorevole Antonio Bargone in relazione alle dichiarazioni e agli esposti di Cosimo Antonio Screti, relativi all'appoggio che l'ex deputato - oggi sottosegretario di Stato ai lavori pubblici -, a detta di Screti, avrebbe ricevuto nella provincia di Brindisi, e in particolare nel comune di S. Pietro Vernotico, da esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata "sacra corona unita". La motivazione del decreto di archiviazione, a fronte di un fascicolo procedimentale corposo, si e' limitata al mero rinvio alla richiesta di archiviazione, che era stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dottoressa Laura Liguori, depositata in data 3 novembre 1995, le cui "argomentazioni" - ha scritto il g.i.p. - "(...)si condividono, essendo fondate ed attendibili", senza aggiungere alcunche'; nella richiesta di archiviazione la dottoressa Liguori ha sostenuto la non credibilita' di Screti, spiegando che le dichiarazioni di questi sono "prive di riferimenti ad episodi specifici accertabili e generiche al punto da far ipotizzare che esse in realta' scaturiscano da situazioni di contrapposizione createsi tra l'onorevole e gli esponenti dell'organizzazione malavitosa della quale Screti ha fatto parte"; ha aggiunto che altri collaboratori di giustizia, e in particolare Di Bari Francesco, avevano gia' riferito dei contrasti fra Screti e Bargone e dell'intenzione del primo di gettare discredito sul secondo; ha concluso che sia il tribunale di Brindisi che la Corte di appello di Lecce, in distinti provvedimenti giudiziari, avevano dubitato della serieta' della collaborazione di Screti. Il g.i.p., come si e' detto, ha avallato queste tesi, senza disporre ulteriori accertamenti; in realta', senza volere in alcun modo entrare nel merito della valutazione dell'attendibilita' di Screti - che compete in via esclusiva alla magistratura - la conclusione di assoluta intrinseca inaffidabilita' di Screti, sulla scorta di quanto si puo' leggere negli atti resi pubblici dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, non appare cosi' certa, dal momento che Screti medesimo e' sottoposto allo speciale programma di protezione dal ministero dell'interno a partire dal 6 luglio 1994; tale programma, fissato in un anno, e' stato prorogato di un altro anno, fino al 6 luglio 1996: una decisione di questo tipo, con gli oneri che comporta, non puo' non avere a monte una considerazione di almeno parziale attenzione al contributo informativo del collaboratore di giustizia. A cio' si aggiunge che proprio nel decreto della Corte di appello di Lecce del 23 maggio 1994, cui ha fatto riferimento il p.m. dottoressa Liguori, relativo all'applicazione della sorveglianza speciale a Screti, si e' dato atto che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi aveva chiesto la non applicazione della misura di prevenzione originariamente proposta, perche' Screti rappresentava "una fonte informativa di grande importanza"; la constatazione della differente valutazione dell'affidabilita' di Screti fra ministero dell'interno e p.m. di Lecce e fra p.m. di Lecce e p.m. di Brindisi si accompagna - lo si ripete, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito in ordine alla rispondenza al vero di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia - al carattere non cosi' generico di quanto detto e scritto da Screti nelle deposizioni all'autorita' giudiziaria e negli esposti presentati, incluso quello depositato in data 21 settembre 1994 al procuratore nazionale aggiunto antimafia dottor Alberto Maritati. In ordine agli elementi di fatto e agli episodi ivi descritti l'autorita' giudiziaria di Lecce non ha svolto alcun accertamento, volto a rintracciare eventuali riscontri estrinseci alla parola di Screti, fermandosi al giudizio di inattendibilita' intrinseca; peraltro, posto che i dati di fatto in base ai quali Screti viene ritenuto non veritiero sono antecedenti rispetto alla consegna dello scritto al dott. Maritati - da questi immediatamente inoltrato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce -, non si comprende perche', se non dovevano essere svolte indagini, si sia atteso oltre un anno per chiedere l'archiviazione e non si sia proceduto subito in tal senso; nel corso di una pubblica udienza dibattimentale innanzi alla 3 sezione penale del tribunale di Brindisi, presidente il dottor Rodolfo Boselli, svolta nel mese di maggio 1996, Screti Cosimo ha fatto esplicito riferimento, rispondendo alle domande del pubblico ministero dottor Nicola Piacente, a una serie di episodi di apparente rilievo penale che interessano la persona dell'onorevole Antonio Bargone, dei quali egli avrebbe - a suo dire - scritto dettagliatamente in piu' esposti o memorie presentati all'autorita' giudiziaria e al Ministro di grazia e giustizia, aggiungendo che di tali fatti aveva parlato allo stesso dottor Piacente nel corso di indagini che tale magistrato stava conducendo. Si ipotizza pertanto il coinvolgimento del sottosegretario di Stato ai lavori pubblici in episodi in ordine ai quali la magistratura ha in corso accertamenti istruttori; l'onorevole Antonio Bargone risulta iscritto nel registro degli indagati della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi (fascicolo processuale n. 1480/95-RGI) per il delitto di calunnia commesso nel 1992 in danno di funzionari della P.S. operanti nel territorio della provincia di Brindisi, come si evince dalle notizie riportate in proposito dai mass media locali; al momento della nomina dei sottosegretari di Stato, non si e' proceduto al conferimento dell'incarico al dottor Favilla, del Partito popolare italiano, perche' indagato in relazione a una vicenda di presunta raccomandazione, mentre finora nessun provvedimento di revoca e' stato adottato nei confronti dell'onorevole Bargone, benche' questi, al di la' dell'esito del contenzioso sul Giubileo, sia comunque insediato in uno dei ministeri piu' importanti, in ordine al quale maggiore e' stata finora l'assicurazione del Governo di assoluta trasparenza di gestione -: se il Presidente del Consiglio non intenda revocare l'incarico di sottosegretario di Stato ai lavori pubblici nei confronti dell'onorevole Antonio Bargone, attualmente e con certezza indagato per il delitto di calunnia in danno di funzionari della P.S., che potrebbe essere stato, secondo quanto esposto in premessa, indagato per fatti connessi al controllo del territorio da parte della criminalita' organizzata operante nel brindisino, e prosciolto da illeciti analoghi con motivazioni che non hanno risolto alcun dubbio, per l'assenza dei dovuti accertamenti obiettivi, in tal modo uniformando la propria condotta a quella seguita nel caso del dottor Favilla. (3-00060)





 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.