Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00057 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 19960625
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: dai dati dell'ultima relazione al Parlamento del Ministro degli affari sociali sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel 1995 si desume che: a) sono state effettuate 20.248 operazioni "antidroga" rispetto alle fattispecie criminose ex articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, (traffico illecito di sostanze psicoattive e psicotrope e relative sanzioni); b) sono stati intrapresi 32.378 procedimenti giudiziari ex articolo 73, per la gran parte (26.310) rispetto al piccolo smercio di droghe illegali, e sono stati effettuati 21.721 arresti; l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica citato contempla ben ventidue ipotesi di reato; la sfera di applicazione dell'articolo 73 sembra estendersi a comportamenti (cessione gratuita e a qualunque titolo...) che dovrebbero essere piuttosto ricompresi nella disciplina prevista dall'articolo 75 (detenzione per uso personale), essendo relativi, o propedeutici, molto piu' alla sfera del consumo, ancorche' di gruppo, che a quella della "vendita" e del commercio delle droghe illegali; la depenalizzazione del consumo di droghe illegali (introdotta con il referendum popolare del 1993) ha evidentemente incrinato l'impianto rigidamente repressivo e punizionistico della normativa sulla droga, ed ha testimoniato di un atteggiamento o di una volonta' politica che non si concilia con la disciplina rigidamente penale di comportamenti, quali quelli sopra descritti, contigui o addirittura interni alla sfera del consumo; la stragrande maggioranza dei comportamenti di cui all'articolo 73 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica citato sono relativi ad una sostanza, la cannabis, ed i suoi derivati, cui ormai qualunque analisi scientifica minimamente accreditata riconosce livelli di tossicita' o di pericolosita' sociale uguale od inferiore a quelle di sostanze legali, liberamente commerciate, e pure riconosciute come "droghe" dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, (articolo 2 lettere a) c" e g)); in parcticolare 1) la tossicita' (espressa come rapporto tra dose letale e dose efficace) per i derivati della cannabis e' pari a circa 40.000, ossia e' necessario assumere una dose 40.000 volte superiore a quella efficace per rischiare l'overdose. Per offrire un termine di paragone basta ricordare che il tasso di tossicita' dell'alcool e' pari, invece, a 10. Non vi e', a tutt'oggi alcun caso documentato di morte per overdose da derivati della cannabis; 2) non si evidenzia nell'uso dei derivati della cannabis dipendenza fisica (definita in base: a) all'esigenza pressante di procurarsi la sostanza, che nei casi piu' gravi compromette tutte le altre attivita' quotidiane; b) alla comparsa di una sindrome da astinenza); essa e' presente, tra gli altri, nell'uso di alcoolici, benzodiazepine, tabacco; 3) l'osservazione clinica a lungo termine di consumatori abituali di cannabinoidi non ha mostrato evidenza di malattie o patologie organiche specifiche; le patologie specifiche determinate dall'uso di alcool sono, invece, scientificamente acclarate; il loro costo in termini sociali e sanitari e' enorme e costituisce argomento di una vastissima letteratura scientifica; 4) numerosi studi condotti su vasta scala negli Stati Uniti hanno recentemente evidenziato l'assenza di quella che era stata definita psicosi da cannabis in soggetti senza particolari fattori di vulnerabilita' ; alcuni studi suggeriscono, invece, l'uso di derivati della cannabis come automedicazione da parte di soggetti psicologicamente vulnerabili, che in tal modo eviterebbero lo slatentizzarsi di sindromi psichiatriche maggiori ; nei consumatori di alcool e' ben nota e purtroppo non infrequente, invece, una vera e propria psicosi alcoolica; 5) la cosiddetta "progression theory" (o teoria della "droga di passaggio") e' stata definitivamente confutata : non vi e' alcuna evidenza che esista un rapporto causa-effetto tra uso dei derivati della cannabis ed uso di eroina; in tutti i casi, soggetti tossicodipendenti da eroina denunciano un utilizzo di alcool e tabacco di gran lunga superiore a quello della generalita' della popolazione, e cio' non viene considerato argomento sufficiente a considerare produzione, commercio ed uso di tali sostanze attivita' criminali penalmente perseguibili; 6) e' ormai accertato e accettato l'uso terapeutico dei derivati della cannabis: tra le sue applicazioni terapeutiche piu' note vi e' quella di farmaco antiemetico nella terapia anti-cancro (approvata dalla Food and drug administration, Usa). Dal 1985 gli oncologi americani sono stati legalmente autorizzati a prescrivere tetraidrocannabinolo . Nel 1989 ne sono state prescritte piu' di 100.000 dosi. L'effetto antiemetico citato ha trovato applicazione anche nei soggetti con infezione da Hiv in trattamento con Azt, farmaco che assai spesso produce nausea e vomito. Le persone che hanno associato l'assunzione di derivati della cannabis a un trattamento antiretrovirale hanno mostrato una riduzione dei citati effetti collaterali ed un sensibile incremento ponderale, cosa particolarmente importante in soggetti esposti a tremendi stati di cachessia. La marijuana ha, inoltre, un effetto dimostrato nel ridurre la pressione intraoculare. Questa proprieta', evidenziata scientificamente all'inizio degli anni '70, la rende utile nel trattamento del glaucoma, condizione patologica caratterizzata proprio dall'aumento della pressione intraoculare, che puo' condurre alla cecita'; esiste un evidente limite di ragionevolezza (e, inevitabilmente, di efficacia) in una normativa che disciplina in modo analogo sostanze diverse (eroina, cocaina, droghe "chimiche", cannabis..) senza alcun riferimento al diverso grado di pericolosita' sociale delle sostanze considerate; la normativa sulla droga denuncia, in questo senso, caratteri di arbitrarieta' e irrazionalita' pericolosi, laddove dispone la sanzione penale di comportamenti che, rispetto a beni giuridicamente tutelati (come ad esempio, stando alla ratio interna e profonda del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il diritto alla salute), non manifestano un grado di offensivita' superiore a quello di comportamenti perfettamente legali; il grado di pericolosita' sociale e criminale del mercato delle droghe leggere (in cui convergono i piu' svariati comportamenti, dall'autoproduzione, all'acquisto e all'uso comune, fino al grande traffico a fini di lucro) deriva in larga misura dalla sua contiguita' con quello delle droghe pesanti, e quindi, in fondo, dall'equiparazione, implicita nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica citato, della cannabis alle altre droghe illegali in ordine alla disciplina penale di ogni comportamento, che non sia, strettamente, qualificabile come consumo -: quante delle operazioni antidroga, dei procedimenti intrapresi e degli arresti effettuati nel 1995 si riferiscano a fattispecie criminose ex articolo 73, relative alla cannabis; quanti procedimenti si riferiscano a comportamenti che una interpretazione piu' estensiva della normativa (anche, come sostenuto in premessa, alla luce del risultato referendario) dovrebbero rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 75; se non ritenga opportuno giungere ad una riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del1990 che porti: a) alla abrogazione delle sanzioni amministrative per il consumo di droghe illegali che, alla luce dei risultati sino ad oggi ottenuti, rappresentano il lato piu' inutile, inefficace, e persecutorio della normativa in vigore; b) alla ridefinizione razionale delle fattispecie di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica citato; c) ad una distinzione marcata, e sotto tutti i profili, della disciplina cui sono sottoposti i comportamenti relativi alla cannabis da quella riferita alle altre "droghe illegali". (3-00057)