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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01244 presentata da REBUFFA GIORGIO (FORZA ITALIA) in data 19960625

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: i frontalieri residenti a Ventimiglia, e in tutti gli altri comuni del comprensorio, che svolgono la loro attivita' lavorativa in Francia o nel principato di Monaco, devono decidere se dichiarare o no i redditi percepiti all'estero nel loro modello 740; la commissione tributaria di primo grado di Sanremo ha deciso di accogliere pienamente, in data 14 marzo 1996 e 21 marzo 1996, il ricorso di un frontaliere della zona contro un avviso di accertamento dell'ufficio imposte dirette di Sanremo, emesso con il rilievo di non aver dichiarato il reddito percepito da una attivita' di lavoro dipendente svolta in Francia; la commissione tributaria di Sanremo ha ritenuto di dover accogliere il ricorso ritenendo, nella fattispecie, applicabile l'articolo 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) e quindi la non imponibilita' del reddito prodotto dal ricorrente, per l'attivita' di lavoro subordinato prestata all'estero "in virtu' di un contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze di una societa' di diritto francese che prevedeva quale oggetto dell'attivita' l'esclusivo svolgimento di mansioni in territorio estero prestata in via continuativa"; solo dopo aver verificato l'esistenza di tutti questi elementi, la commissione ha sostenuto che detta norma interna (l'articolo 3 su citato) prevale su quanto dichiarato in argomento nelle istruzioni ministeriali relative alle dichiarazioni dei redditi e nell'articolo 15 della legge n. 22 del 7 gennaio 1992 (Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni); su richiesta dello stesso ufficio imposte di Sanremo il Ministero delle finanze, con circolare n. 108/E, emanava una interpretazione contraria secondo la quale va applicata la normativa della convenzione tra Italia e Francia che prevale sulla norma interna dell'articolo 3 su richiamato; vi sono valide ragioni per sostenere tesi contrarie all'interpretazione del Ministero: infatti l'articolo 3, comma 3, del Tuir recita: "sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile... i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto"; l'articolo 128 del Tuir afferma che: "Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu' favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione"; se non ritenga opportuno disporre affinche' sia fornita una interpretazione chiara e definitiva che dia certezza ai frontalieri che lavorano all'estero, impedisca ogni rischio di doppia tassazione e risolva questo contenzioso che incide negativamente sull'economia di tutto il comprensorio. (4-01244)

 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.