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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00015 presentata da DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 19960625

La XIII Commissione, considerato che: centoquarantasette ricercatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in servizio presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria hanno superato nel 1990 un giudizio di idoneita' per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatori, conseguendo la qualifica di primo ricercatore ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; il giudizio di idoneita' veniva invalidato nel 1993 dal Consiglio di Stato per un errore di diritto contenuto nel bando di concorso a cui seguiva, nel 1994, l'annullamento, da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del giudizio di idoneita' con conseguente retrocessione dei primi ricercatori a livello iniziale; con provvedimento d'urgenza (articolo 18 DL 23 settembre 1994, n. 548) venivano fatti salvi gli effetti giuridici di detto giudizio di idoneita'; la norma di sanatoria non veniva piu' confermata nelle successive reiterazioni del DL n. 548 del 1994; impegna il Governo: ad adottare tutte le misure necessarie per far salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. (7-00015)

 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.