Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU MOZIONI ABBINATE 9/1039/001 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960626
La Camera, premesso che: a) l'articolo 4, al comma 1, del decreto-legge n. 267 prevede che i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 4 non debbano essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato; b) la previsione, pur derivando la propria ratio dalla comprensibile volonta' di riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, il ruolo che certamente essi meritano e si apprestano a svolgere, rischia di precostituire una suddivisione delle somme da destinare ai finanziamenti che, da una parte, non tiene conto della possibilita' che, soprattutto in talune regioni, non vengano predisposti e presentati progetti sufficienti a raggiungere la soglia del 25 per cento, e, dall'altra, non tiene conto che risponde al criterio di osservanza del principio di rispetto dell'interesse generale valutare i progetti e deciderne il finanziamento sulla esclusiva considerazione della loro maggiore attitudine a risolvere i problemi che si propongono di affrontare; impegna il Governo a garantire che le regioni introducano criteri attuativi del comma 1 dell'articolo 4 intesi a privilegiare esclusivamente la congruenza, la validita' e la fattibilita' dei vari progetti, interpretando la quota di riserva del 25 per cento per i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 4 come una equilibrata ripartizione ideale fra i vari soggetti che partecipano all'impegno previsto dalla legge e non gia' come un dato normativo prefissato, rigido ed inviolabile. (9/1039/1)