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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01396 presentata da FEI SANDRA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960626

Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, (legge di riforma del diritto di famiglia) prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge; l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n. 153, recante tra l'altro, norme in materia previdenziale, ha introdotto modifiche in materia di trattamento di famiglia spettante ai lavoratori dipendenti e pensionati; la norma considera meritevole di particolare tutela la condizione di coniuge affidatario. L'"assegno familiare" e' volto, quindi, a tutelare le condizioni economiche di quel coniuge che risulta affidatario dei figli. Dovrebbe quindi essere palese che per la corresponsione dell'"assegno" va tenuto conto della situazione reddituale del beneficiario. Tale affermazione e' supportata da una chiara circolare-messaggio dell'INPS del 13 luglio 1977, n. 11025, inviata alle sue sedi zonali e relativi dirigenti, nella quale specifica che "il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini della corresponsione delle suddette prestazioni deve essere quello riferito allo stesso coniuge affidatario"; la direzione provinciale del tesoro di Brescia in riferimento alla richiesta di "assegno familiare" da parte della signora Bucci Raffaella in data 8 gennaio 1996, divorziata dal signor Favalli Giuseppe, titolare della pensione n. 60229873, iscritta al Ministero del tesoro, richiede allo stesso copia dei mod. 740 dei tre anni precedenti. In tale modulo del tesoro, si fa riferimento al "SV" che chiaramente dovrebbe essere colui o colei che richiede l'assegno di famiglia. Nel caso di Brescia, la "SV" viene cancellato ed inserito il nome dell'altro coniuge; nonostante le rimostranze e richieste di spiegazione da parte del signor Favalli Giuseppe in merito al motivo per il quale l'"assegno familiare" viene calcolato sul suo reddito e non sul reddito della signora Bucci Raffaella, tenuto conto che e' la beneficiaria dello stesso, la Direzione provinciale del tesoro di Brescia, per tutta risposta, gli ha mostrato una circolare del Ministero (circolare n. 31 del 27 giugno 1988) dalla quale, secondo la direzione provinciale di Brescia, si evincerebbe il sistema corretto di calcolo. A parte la non chiarezza in merito della suddetta circolare, dalla quale non si evince certo che l'assegno va calcolato sul reddito del capo famiglia, cio' che emerge e' il diverso trattamento tenuto da due organi dello Stato che applicano la stessa legge in due modi diversi. La fattispecie in esame denota una palese violazione dell'articolo 3, comma primo, della Costituzione: infatti basta appartenere, dal punto di vista pensionistico, ad uno o ad un altro Ente, appartenenti tutti ad uno stesso Stato, per avere un trattamento e una applicazione di una stessa legge diversa. Inoltre si e' in presenza di due minori, di 12 e 13 anni, e va osservato che la madre sta aspettando da tempo l'assegno di cui necessita -: se i Ministri interrogati ritengano di risolvere tale discrasia, chiarendo l'esatta applicazione per il calcolo del cosiddetto assegno familiare, emanando un'unica circolare chiarificatoria in merito; se sia il Ministero del tesoro o la Direzione provinciale di Brescia dello stesso ad interpretare in modo difforme la normativa, in palese violazione dello spirito della legge che mira a tutelare particolarmente le condizioni del coniuge affidatario, anche perche' potrebbe essere ravvisato il dolo al solo scopo di evitare di elargire qualche decina di migliaia di lire in favore di una persona bisognosa. (4-01396)

 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.