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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01392 presentata da VIALE EUGENIO (FORZA ITALIA) in data 19960626

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: il comma 34 dell'articolo 2, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ha previsto che l'Ente poste italiane determini le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale; tale provvedimento determina un aggravio per i bilanci delle imprese editoriali in quanto, soprattutto, i giornali di informazione locale hanno un grosso numero di lettori-abbonati, mediamente il 30 per cento della diffusione; specificamente, la direzione servizi postali ha imposto aumenti dal 14,8 al 18,5 per cento, mentre avrebbe dovuto applicarsi il tasso di inflazione programmata del 7,1 per cento; inoltre, e' stata introdotta una clausola in base alla quale, per gli abbonamenti omaggio, viene applicata una tariffa superiore anche del 300 per cento rispetto a quella in corso sino al 31 marzo 1996 -: quali iniziative intenda adottare il Governo per contenere l'aumento suddetto al tasso del 7,5 per cento; se non sia necessario ripristinare le normali tariffe per spedizione anche per gli abbonamenti omaggio, evitando un grave onere per gli editori che determinerebbe forti ripercussioni economiche sulla loro attivita'. (4-01392)

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge l dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonche' di quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'Ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra, un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Non risponde, quindi, al vero che si siano verificati aumenti "dal 14,8 al 18,5 per cento" come asserito dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame. Le pubblicazioni non rientranti nella prescrizione dei citati commi 26 e 27 non hanno subito un aumento di tariffa postale, bensi' sono state escluse dai benefici per agevolazioni tariffarie di cui godevano nel precedente regime che teneva conto solo della periodicita' delle pubblicazioni spedite in abbonamento postale. La stessa esclusione dai benefici il legislatore ha previsto per le copie delle pubblicazioni, i cui abbonamenti non sono stati stipulati a titolo oneroso (copie omaggio). Si ritiene infine opportuno rammentare che uno degli obiettivi che si vuole raggiungere con l'avvenuta trasformazione dell'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico e' il risanamento di bilancio, per cui ogni forma di agevolazione per l'editoria non puo' causare aggravio al bilancio stesso, tant'e' che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Questo Ministero e', tuttavia, consapevole dell'esistenza del problema ed e' disponibile a rivedere l'intera materia delle tariffe postali e delle stampe periodiche cercando di corrispondere alle giuste esigenze prospettate dal mondo dell'editoria. L'occasione per tale intervento del Governo sara' comunque costituita dalla definizione della prossima legge finanziaria. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.



 
Cronologia
venerdì 21 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolge a Firenze il vertice dei 15 Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, che chiude il semestre di presidenza italiana.

giovedì 27 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Con la sentenza n. 223 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2 del c.p.p. ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.