Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01324 presentata da LENTI MARIA (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960626
Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: la legge n. 549 del 1995 ha notevolmente aumentato le tariffe di spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale; tra queste, anche quelle dei periodici delle amministrazioni locali, che hanno lo scopo di informare tutti i cittadini - spesso anche residenti all'estero - circa la loro attivita'; eppure tali pubblicazioni hanno tutte le caratteristiche della lettera b) della citata legge (testate con regime agevolato), e non quelle della lettera c) (testate con regime libero) -: se il Ministro non ritenga di modificare in occasione della prossima legge finanziaria, tali disposizioni postali, per evitare agli enti locali oneri gravissimi nell'espletamento di un servizio istituzionale. (4-01324)
Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'Ente poste italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 1^ dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dai precedenti commi 26 e 27. In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato. Sono esclusi dal beneficio i giornali di pubblicita', di promozione delle vendite di beni o servizi, i cataloghi, i giornali pornografici, i giornali non posti in vendita, quelli a carattere postulatorio, nonche' quelli editi da enti pubblici. Prevede altresi' che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25 di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attivita' persegua finalita' sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40 dell'intero stampato (tab. B). In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che sono rimaste invariate per le imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra - tra cui rientrano gli enti pubblici - un aumento pari al 7,1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche all'attuale quadro normativo potranno essere proposte e valutate nel corso dell'esame, da parte del Parlamento, della prossima legge finanziaria, tenendo comunque presente che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.