Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01477 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19960702
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che risulta all'interrogante che: la sede di Milano dell'Ente poste italiane ha assunto, nell'ultimo anno, personale con contratto a termine, calpestando le regole fissate dall'ordinamento ed evitando di assumere personale a tempo indeterminato per coprire le carenze strutturali rispetto al fabbisogno; lo Slai Cobas ha promosso, mettendo a disposizione il proprio servizio legale, i ricorsi dei lavoratori per ottenere la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato; le cause sono state, fino ad oggi, tutte vinte ed il giudice ha ordinato la reintegrazione nell'originario posto di lavoro; gli organici di tale "originari posti di lavoro" (Milano Precotto, Milano Baggio, Milano Ticinese, Milano S. Siro, Milano Bovisa, Milano Lambrate, Milano Roserio, eccetera) sono tutti estremamente deficitari e, mensilmente, l'Ente spende centinaia di milioni di straordinario; nonostante cio', la sede di Milano dell'Ente poste sta reintegrando il personale utilizzandolo in uffici della provincia con una carenza organica di molto inferiore a quella degli "originari posti di lavoro", spesso utilizzando i dipendenti reintegrati come scorta dei titolari e, in qualche caso, addirittura, come "scorta della scorta"; l'Ente dispone la riammissione pretendendo illegittimamente un nuovo periodo di prova, incompatibile con l'ordinanza pretorile, al solo fine di intimidire i lavoratori; questo e' successo per la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno vinto la causa, ma anche, in particolare, per quelli fra di essi che aderiscono allo Slai Cobas, anche con ruoli di notevole responsabilita' sindacale -: chi sopporti, copra o si assuma la responsabilita' di decisioni cosi' gravi e dannose sia sul piano economico sia su quello del servizio; quale potere o autorita' consenta ai dirigenti dell'Ente Poste di Milano di violare apertamente e scandalosamente quanto disposto dal magistrato; quali misure per il ripristino della legittimita', per l'abbattimento della spesa, per il miglior funzionamento del servizio e per la repressione di siffatta condotta si intenda mettere in atto. (4-01477)
Al riguardo l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le, ha riferito che il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 26 novembre 1994, all'articolo 8 prevede la possibilita' di ricorrere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo e contingente che non e' possibile soddisfare con l'organico ordinario. L'Ente ha precisato di aver fatto ricorso a tale tipo di contratti a termine in concomitanza di punte straordinarie di traffico o durante il periodo estivo per consentire al personale il regolare godimento delle ferie; ne e' derivato un notevole contenzioso davanti al giudice del lavoro poiche' gli interessati hanno contestato l'apposizione del termine e quindi la legittimita' del licenziamento. Occorre peraltro sottolineare, ha soggiunto l'Ente poste, che il decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 9, punto 21, prevede che "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto". Limitatamente ai casi in cui e' intervenuta la decisione del giudice del lavoro che ha disposto la reintegrazione in servizio di coloro che erano stati assunti con contratto a tempo determinato l'Ente ha riferito di aver tenuto conto, nella assegnazione della sede di applicazione, delle carenze esistenti nel settore del recapito in conformita' con l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato puo' essere eseguita, nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 300/1970, anche mediante l'adibizione a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente, quando, a norma dell'articolo 2103 C.C., la nuova destinazione del lavoratore sia giustificata da ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Cass., sez. lav., 19/7/1995, n. 7822). Quanto al lamentato nuovo periodo di prova cui viene assoggettato il citato personale riassunto in servizio, l'Ente ha precisato che la maggior parte del personale in questione ha lavorato con contratto a termine per un periodo massimo di quattro mesi mentre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente ai provvedimenti pretorili prevede un periodo di prova di sei mesi; il personale viene quindi chiamato ad integrare il periodo di prova mancante. L'Ente ha smentito, infine nella maniera piu' assoluta di aver tenuto comportamenti discriminatori nei confronti di aderenti allo SLAI-COBAS anche perche' al momento della reintegrazione in servizio dei ricorrenti l'Ente non era in grado di conoscere la loro eventuale adesione ad una qualsiasi organizzazione sindacale. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.