Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01466 presentata da PENNA RENZO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960702
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: in data 10 giugno 1996 la giunta del comune di Alessandria, deliberando in merito alla "disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni" ha approvato su proposta del sindaco - l'inserimento, ai fini dell'assunzione alle dipendenze del comune di Alessandria, del requisito della "residenza nella regione Piemonte da almeno cinque anni"; in ordine alla regolarita' tecnica e contabile di detta proposta il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 hanno espresso parere sfavorevole in quanto in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione; il Segretario generale supplente ha espresso parere sfavorevole in merito a detta proposta in quanto in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione sotto il profilo della legittimita'; tale iniziativa, essendo senza nessun fondamento giuridico, dovrebbe venire obbligatoriamente respinta dal comitato regionale di controllo e causera' un ulteriore ritardo per l'avvio dei concorsi, con grave danno per l'organizzazione comunale, e penalizzera' centinaia di giovani in attesa di occupazione; tale iniziativa arrechera', tra l'altro, grave nocumento per l'immagine della sede universitaria di Alessandria - decisiva per lo sviluppo culturale ed economico della citta', essendovi una evidente contraddizione nel chiedere e favorire l'iscrizione e la partecipazione all'universita' dei giovani residenti fuori dal Piemonte per poi precludere la stessa possibilita' di concorrere ad un inserimento lavorativo nel comune di Alessandria; la proposta del sindaco, approvata dalla giunta comunale, di escludere dai concorsi pubblici tutti i cittadini non residenti nella regione Piemonte da almeno cinque anni, non potendo essere esclusivamente ricondotta ad una mera questione amministrativa, finisce col riguardare direttamente la coscienza e le tradizioni culturali e civili di una intera popolazione; la citta' di Alessandria e i suoi cittadini, durante la fase di ricostruzione dopo la catastrofica alluvione del novembre 1994, ha visto la presenza di numerosissime persone - molti i giovani - provenienti da tutte le contrade d'Italia impegnate in una straordinaria e concreta opera di solidarieta' insieme e a fianco degli alessandrini e dei piemontesi; la deliberazione della giunta comunale in oggetto ricambia i generosi aiuti materiali e umanitari ricevuti da tutto il paese con una preclusione di matrice egoistica e isolazionista estranea alla storia politica ed economica e al costume radicato nella comunita' alessandrina, ispirato al principio della tolleranza e alla difesa delle liberta'; il sindaco ha insistito ad inserire una norma in palese violazione dell'articolo 51 della Costituzione nonostante il parere contrario esplicito del segretario comunale sotto il profilo della legittimita' -: come il Ministro intenda agire per contestare tali atteggiamenti gravemente lesivi della Costituzione, pur nel rispetto dell'autonomia dell'ente locale; se intenda il Ministro che l'eventuale reiterazione di simili comportamenti si configuri come grave violazione ripetuta della legge, tale da suggerire lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. (4-01466)