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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01566 presentata da FAGGIANO COSIMO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960702

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e programmazione economica. - Per conoscere - premesso che: l'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recita quanto segue: "Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri di spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi"; la norma sopra riportata provoca, a parere dell'interrogante, un'iniqua disparita' di trattamento tra le amministrazioni che hanno gia' provveduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche prima dell'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e quelle che si accingono ora a provvedervi, dopo aver rilevato i carichi di lavoro; la disparita' di trattamento deriva dal fatto che le amministrazioni che hanno gia' rideterminato le dotazioni organiche non erano soggette ai limiti di spesa introdotti dall'articolo 1, comma 9, legge n. 549 del 1995, mentre le amministrazioni che stanno per ottemperarvi si vedranno costrette a ridisegnare i propri organici nei limiti degli oneri di spesa di personale sostenuti alla data del 31 agosto 1993; ne discende, come ovvia conseguenza, che le amministrazioni gia' in possesso delle nuove piante organiche hanno potuto prevedere una organizzazione di servizi adeguata alle esigenze delle comunita' amministrate, mentre le amministrazioni tenute ad osservare i famigerati limiti di spesa si vedranno costrette ad organizzare servizi sottodimensionati rispetto alla domanda, a causa dell'apporto ridotto di personale che potranno prevedere nei rispettivi organigrammi; come conseguenza, si assistera' a comunita' locali che godono di servizi pubblici a livello dei migliori standard ed a comunita' locali penalizzate sotto questo particolare aspetto; tutto cio' lede pesantemente i principi di autonomia delle amministrazioni locali, soprattutto in un momento storico in cui detti principi vanno diffondendosi fino a divenire patrimonio culturale comune di tutte le comunita' locali; occorre rilevare infine che tante Amministrazioni, pur non avendo ancora ridefinito ufficialmente i propri organici, hanno gia' rilevato i carichi di lavoro e sono in possesso della bozza di nuova pianta organica, che e' la logica conseguenza della precedente operazione; alcune amministrazioni, sulla base del richiamo alla predetta norma, si sono viste bocciate le proposte di pianta organica dagli organi di controllo, con grave danno e pregiudizio per lo svolgimento dei servizi; la rilevanza dei carichi di lavoro e la preparazione delle piante organiche ha inevitabilmente comportato delle spese, che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 legge n. 549 del 1995 vanifica inevitabilmente, rendendola improduttiva; dovendo, infatti, ridefinire la pianta organica non sulla base dei risultati emersi dalla rilevazione dei carichi di lavoro, ma sulla base di inevitabili opzioni, prive di qualunque supporto tecnico, i costi sostenuti per il lavoro non saranno serviti a nulla -: se non ritengano che in occasione delle eventuali ulteriori reiterazioni del decreto-legge recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' della giunta e dei consigli comunali e provinciali, possa prevedersi per gli enti locali non dissestati una deroga al limite indicato in premessa; se non intendano in via d'urgenza e prioritaria assumere comunque opportuni provvedimenti capaci di eliminare le disparita' di trattamento evidenziate, ripristinando condizioni di equilibrio tra gli enti locali. (4-01566)

 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.