Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01570 presentata da ANGELICI VITTORIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960703
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prevista la nuova disciplina del processo tributario, con effetto dal 1^ aprile 1996; il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria, ubicando la commissione tributaria regionale presso il capoluogo di ogni regione, e quindi a Bari per la regione Puglia; alcuni comuni della provincia di Taranto distano oltre 150 chilometri da Bari, sede della istituenda commissione regionale; proprio tale notevole distanza risulta oltremodo penalizzante per i contribuenti della provincia di Taranto che si vedono costretti a sostenere un ulteriore aggravio di costi, certamente limitativi del diritto alla difesa, specie per coloro che intendono coltivare un contenzioso dagli importi modesti; tale situazione contribuisce a peggiorare le gia' modeste condizioni dei contribuenti tarantini, che da tempo si dibattono in una crisi tra le piu' virulenti del Meridione; tale distanza risulta pregiudizievole anche nei riguardi degli stessi componenti dell'organo giudicante, i quali, essendo chiamati a defatiganti trasferte nel capoluogo, potrebbero rinunciare all'incarico loro conferito, dilapidando il patrimonio di professionalita' accumulato in anni di esperienza -: se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative perche' alla luce delle motivazioni innanzi illustrate e in armonia con quanto previsto dal gia' citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, venga istituita in Taranto una sezione staccata della commissione tributaria regionale, tenendo altresi' conto che tale provvedimento riveste particolare urgenza e necessita' vista l'enorme mole di ricorsi (circa 30.000) giacenti presso le commissioni tributarie di Taranto. (4-01570)
La S.V. Onorevole ha evidenziato il forte disagio avvertito dai contribuenti della citta' di Taranto in conseguenza della soppressione, a seguito della introduzione della nuova normativa sul contenzioso tributario, della locale Commissione tributaria di secondo grado. Al riguardo, la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se e' intenzione di questa Amministrazione provvedere ad istituire una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari nella citta' di Taranto. In riferimento alla problematica sollevata, occorre preliminarmente osservare che, nel delineare la riforma del contenzioso tributario, il legislatore ha, tra l'altro, avvertito l'esigenza della definizione piu' sollecita possibile delle controversie tributarie. A tale scopo e' stata prevista la riduzione dell'iter processuale a due soli gradi di giudizio mediante il riordino degli organi di giustizia tributaria in Commissioni tributarie provinciali e regionali, aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Il legislatore della riforma non ha previsto, infatti, la possibilita' della istituzione di sezioni distaccate di dette Commissioni. A seguito di rappresentazioni dei potenziali inconvenienti di natura socio-economica e logistica, da piu' parti sollevate, si e' provveduto ad una prima revisione della normativa. Pertanto, con l'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' stato, in un primo tempo, previsto che nelle ipotesi di particolare rilevanza in campo fiscale potessero essere istituite sezioni decentrate delle Commissioni tributarie in citta' che, pur non essendo capoluoghi di provincia o di regione fossero gia' sedi di Commissione tributaria e sedi di tribunale o di corti di appello. Successivamente l'articolo 69, comma 2, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, numero 427, ha previsto l'ubicazione di sezioni distaccate dei ripetuti organi giurisdizionali in citta' non capoluoghi di provincia o di regione esclusivamente in presenza di gravi difficolta' allocative riscontrate nei capoluoghi medesimi. Al riguardo risulta opportuno evidenziare come i problemi di natura allocativa, in un primo tempo riscontrati, risultano nel frattempo aver trovato soluzione con l'insediamento dei nuovi Consessi nelle rispettive sedi, avvenuta come e' noto, il 1^ aprile 1996. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria e' ben consapevole dei maggiori disagi cui vanno incontro i contribuenti a seguito della concentrazione presso i capoluoghi di regione degli organi giurisdizionali di secondo grado; cio' soprattutto nelle regioni geograficamente piu' estese, nelle quali il capoluogo regionale si presenta fortemente eccentrico rispetto ad alcuni capoluoghi provinciali, ovvero nelle regioni caratterizzate da una difficile situazione orografica. Va a tal proposito rilevato che un recente ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati in data 16 ottobre 1996, n. 437, durante l'esame parlamentare del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, impegna il Governo a presentare un disegno di legge che preveda, tra l'altro, "l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in citta' che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni provinciali in citta' che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale". A tal fine questa Amministrazione ha allo studio iniziative volte a dare concreta attuazione alla problematica in esame. Il Ministro delle finanze: Visco.