Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00014 presentata da CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960703
La Camera, considerato l'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita'", che dispone che "alla dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari di protezioni civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" e che con tale decreto "si provvede alla nomina di un commissario, che puo' anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali"; considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio, n. 66, "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996", il Ministro dell'interno propone, anche in relazione alle eventuali richieste delle regioni e degli enti locali, l'emanazione del decreto di dichiarazione di catastrofe o di calamita' naturale designando la persona che, tenuto conto dell'entita' e gravita' dell'evento, ritiene maggiormente idonea ad assumere le funzioni di commissario, regolando all'articolo 17 i compiti del commissario straordinario stesso; considerati gli eventi calamitosi avvenuti giovedi 20 giugno 1996 in numerosi comuni delle provincie di Brescia, Como e Lecco; impegna il Governo a stimare in tempi ristretti i danni subiti, distinti per varie provincie, e a predisporre una strategia di interventi ad hoc per ognuna di esse; a nominare, con provvedimento del Ministro dell'interno, quale commissario straordinario pro tempore, il presidente della provincia di Bergamo, in quanto rappresentante della pubblica amministrazione che governa il territorio che ha subito i danni di maggior gravita', essendo lo stesso la figura istituzionale in grado di garantire un rapido e corretto svolgimento delle opere di ricostruzione; a predisporre con tempestivita' tutti gli interventi finanziari e fiscali atti a favorire la rapida realizzazione delle opere pubbliche necessarie ed a rifondere immediatamente agli enti locali, per fa fronte alle prime esigenze, il 50 per cento dei danni subiti. (1-00014)