Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01700 presentata da MASELLI DOMENICO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960704
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 24 maggio 1970, n. 336 "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati", stabilisce taluni benefici a favore delle categorie indicate nel titolo, ponendo (articolo 5) il relativo onere a carico dello Stato, cioe' a carico della generalita' dei cittadini; la successiva legge 9 ottobre 1971 n. 824 "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati", integra la legge precedente, precisando tra l'altro che l'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, e' a carico dell'ente istituto o azienda, datore di lavoro; in proposito occorre notare che trattasi di enti pubblici, i cui oneri ricadono su una generalita' indistinta di cittadini, e che, inoltre, in misura piu' o meno rilevante ed in forme diverse, dirette o indirette, ricevono contribuzione da parte dello Stato; la legge 8 luglio 1971 "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati" stabilisce che la sopra ricordata legge 24 maggio 1970 n. 336, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali assimilati agli ex combattenti; della normativa riferita si sono correttamente avvalsi quei dipendenti della Unione delle comunita' ebraiche italiane e delle singole comunita' ebraiche, che ne avevano diritto in quanto appartenenti alla categoria degli ex perseguitati cosiddetti razziali. All'epoca dell'entrata in vigore delle leggi sopra ricordate, infatti, era ancora vigente il r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 (norme sulle comunita' israelitiche e sulla unione delle comunita' medesime), in virtu' del quale sia le comunita' sia l'unione erano pacificamente considerati enti pubblici (Mirabelli, Israeliti, voce della Enciclopedia del diritto, vol. XXII, 979), cui, pertanto, si applicavano le leggi stesse; si e' cosi' verificata una situazione del tutto singolare e di certo profondamente diversa dalle altre fattispecie cui da' luogo l'applicazione della legge in questione. Infatti, le comunita' e l'unione delle comunita' sono enti cui per definizione appartengono soltanto cittadini ebrei, dai cui contributi sono esclusivamente finanziate. Ponendo a carico delle stesse (e dell'unione delle comunita') gli oneri finanziari derivanti dalle leggi suddette, il tributo di solidarieta' dovuto a chi ha subi'to persecuzioni razziali viene paradossalmente ed iniquamente posto a carico non gia' dello Stato, e quindi della generalita' dei cittadini, ma proprio, e soltanto, di coloro che, in quanto gia' vittime delle leggi persecutorie emanate dallo Stato stesso, ne sono riconosciuti beneficiari. Di guisa che lo Stato, pur dandosi carico del dovere della collettivita' di risarcire, sebbene in misura parziale, coloro che lo Stato stesso ha ingiustamente perseguitato, si sottrae integralmente, per quanto riguarda gli ex perseguitati cosiddetti "razziali", all'obbligo di provvedere. Situazione ancor piu' paradossale ed iniqua in quanto quegli ex perseguitati, nella loro qualita' di cittadini italiani, contribuiscono attraverso la corresponsione delle imposte anche al finanziamento dei benefici riconosciuti a ex combattenti che abbiano successivamente aderito alla Repubblica di Salo' o addirittura a coloro che hanno militato nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate (legge 2 aprile 1958, n. 364), cioe' a coloro che indubbiamente sono stati tra i loro persecutori; gli oneri a carico delle comunita' e dell'Unione consistono: a) in scatti di anzianita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, cosi' come estesa nella sua applicazione della legge n. 541 del 1971; b) nella sua attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di tre aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza: legge n. 336 del l970 (articolo 2; c) nell'anticipato collegamento a riposo, con un aumento, fissato dalla legge, dell'anzianita' di servizio ai fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita: legge n. 336 del 1970, articolo 3. Il solo carico concernente le pensioni corrisposte dalla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, la quale si rivale sulle comunita' e sull'unione, risulterebbe ammontare ad oltre 2 miliardi e 700 milioni. Oltre che l'unione delle comunita' riguarda le comunita' ebraiche di Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Pisa, Roma, Torino, Trieste e Venezia; si tratta di un carico non solo ingiusto, ma insopportabile per le finanze di tutte le comunita' e della unione, indistintamente gravate da oneri sempre crescenti ed ampiamente in deficit, come risulta dai bilanci annuali di ciascuna di esse; talche', quale prima immediata misura realmente riparatrice, occorrerebbe quanto meno provvedere affinche' il maggior onere, per somme dovute all'Inpdap (ex Cpdel) in relazione alla applicazione della legge n. 336 del 1970 e successive modifiche, non faccia carico alle comunita' e all'unione delle comunita'; infine, anche le stesse comunita' e tutti gli altri enti ebraici hanno subito direttamente le conseguenze delle persecuzioni: a parte le spoliazioni perpetrate ai loro danni durante l'occupazione da parte delle truppe naziste e della repubblica di Salo', basta pensare al pesante onere sopportato dalle comunita' per organizzare corsi scolastici, per sopperire a quelli cui lo Stato era tenuto ma dai quali i cittadini ebrei erano stati ingiustamente esclusi; si ha notizia che il ministero del tesoro - direzione provinciale di Roma avrebbe avviato le procedure per l'esecuzione coattiva nei confronti della comunita' di Roma, notificando ingiunzioni (protocollo 391124 del 18 gennaio 1996 e 99047 del 18 settembre 1995) per circa 500 milioni; tali ingiunzioni sono le prime avvisaglie di altre iniziative; appare urgente evitare che la comunita' di Roma e le altre comunita' ebraiche abbiano a subire danni economici gravissimi per far fronte alle obbligazioni nei confronti dei membri della comunita' gia' perseguitati dal fascismo a causa delle leggi razziali; l'esecuzione delle ingiunzioni gia' emesse e quelle preannunciate con le indennita' di mora e le sanzioni aggraveranno irrimediabilmente le finanze delle comunita' ebraiche, impedendo la realizzazione dei loro fini istituzionali; le conseguenze delle normative richiamate in premessa costituiscono una sottrazione dello Stato e della intera comunita' nazionale agli obblighi nei confronti di cittadini che hanno particolarmente sofferto per la soppressione della liberta' e per la discriminazione razziale; attraverso le loro comunita' i cittadini israeliti italiani sarebbero l'unico gruppo nazionale chiamato a pagare per le persecuzioni subite; i fatti sopra denunciati rischiano di esporre l'Italia al biasimo delle altre nazioni; in connessione con il processo ai responsabili della strage delle Fosse Ardeatine e' particolarmente ripugnante quanto sta per accadere in conseguenza delle azioni esecutive della direzione provinciale del Tesoro -: quali provvedimenti intendano adottare: per impedire che le comunita' ebraiche e la loro unione siano sottoposte a procedure esecutive per ingenti somme finanziariamente insostenibili; per assumere a carico del bilancio dello Stato gli oneri conseguenti alle discriminazioni razziali; per riparare finalmente le sofferenze subite dai nostri concittadini per le persecuzioni razziali. (4-01700)
Con l'interrogazione n. 4-01700 l'On.le Maselli ed altri richiamano l'attenzione sulle Comunita' israelitiche e sull'Unione di tali Comunita' obbligate a sopportare l'onere relativo alla corresponsione dei benefi'ci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati. In particolare, gli Onorevoli interroganti fanno rilevare che le Comunita' Israelitiche e l'Unione delle Comunita' dispongono delle entrate provenienti esclusivamente dal contributo di cittadini di religione ebraica, con la conseguenza che un beneficio, di cui e' prevista la concessione con oneri a carico del bilancio dello Stato o di enti pubblici dallo stesso finanziati, va a gravare sulla medesima categoria di soggetti. Al riguardo, va osservato che le disposizioni contenute nella legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte allo scopo di "risarcire" i cittadini italiani, ivi compresi i perseguitati razziali, coinvolti negli eventi bellici della seconda guerra mondiale, attraverso aumenti di retribuzione e maggiori trattamenti pensionistici, hanno disposto in via generale che l'onere connesso debba essere sopportato dagli enti datori di lavoro e da questi rimborsato alle gestioni previdenziali nei casi di benefi'ci pensionistici. Non tutti gli enti, pero', sono finanziati attraverso trasferimenti di somme a carico del bilancio dello Stato; taluni, infatti, hanno entrate proprie e sono obbligati, comunque, a fronteggiare l'onere medesimo. In particolare, ai sensi della citata legge n. 336 del 1970, modificata ed integrata dalla legge 9 ottobre 1971 n. 824 e dalla legge 8 luglio 1971, n. 541, gli oneri finanziari derivanti dalla concessione dei benefi'ci previsti dalla norma stessa in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti, perseguitati politici o razziali, ricadono interamente sul datore di lavoro. In applicazione di tale normativa, a carico della Comunita' ebraica di Roma e' stato accertato un debito, al 31.12.96, di #. 460.994.461, per contributi previdenziali dovuti e non pagati alla ex C.P.D.E.L., ed un debito per sanzioni, di #.439.981.790, mentre a carico dell'Unione delle Comunita' ebraiche risulta, al 31.12.96, un debito di #. 27.169.930, oltre a quanto dovuto per sanzioni, ammontante, al 28.2.97, a #. 23.381.975. Le sanzioni sono state calcolate ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge del 23.12.96, n. 662, la quale dispone che la somma aggiuntiva non puo' essere superiore al cento per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. La Direzione provinciale del Tesoro di Roma ha attivato le procedure per il recupero coattivo del debito su precise disposizioni dell'INPDAP - Ente creditore - il quale non ha ritenuto fondate le obiezioni addotte dagli enti circa la legittimita' dei crediti in questione ed ha confermato l'obbligo di legge all'assolvimento dell'onere. Di conseguenza, la menzionata Direzione provinciale, alla quale compete di vigilare sulla riscossione dei contributi e che piu' volte ha sollecitato detti Enti ad estinguere le morosita', anche avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge sul condono n. 21 del 1994, ha attivato i procedimenti esecutivi ai sensi della legge n. 639 del 1910. Va precisato che, attualmente l'azione esecutiva per il recupero dei debiti e' decaduta e che la Direzione provinciale del Tesoro di Roma e' in attesa del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'opportunita' di riattivare i citati procedimenti esecutivi, ai sensi della citata legge n. 639 del 1910, in pendenza del ricorso in opposizione, non ancora definito, presentato dagli Enti debitori alla Pretura di Roma. Si soggiunge, infine, che la soluzione volta a non far gravare l'onere di cui si tratta sulle Comunita' israelitiche e sull'Unione delle Comunita' e' realizzabile soltanto mediante un apposito intervento legislativo. A tale fine questa Amministrazione ha predisposto uno schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, ed ora all'esame del Parlamento come Atto Senato 2309, recante disposizioni di solidarieta' per gli appartenenti alle comunita' ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, il quale prevede che le somme dovute all'INPDAP dalle Comunita' ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, siano poste a carico dello Stato. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.