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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01707 presentata da SCOZZARI GIUSEPPE (MISTO) in data 19960704

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 18 maggio 1996, l'Ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana presso il Tribunale di Agrigento, con riferimento alla lista n. 12 (Forza Italia), ha adottato provvedimento di non ammissione della stessa; detto provvedimento e' sostenuto da rilievi in ordine al fatto che: a) quindici atti contenenti n. otto sottoscrizioni ciascuno, con relativa autenticazione non possono essere ritenuti validi, in quanto i pubblici ufficiali nelle autenticazioni non hanno attestato che le autenticazioni sono state apposte in presenza degli stessi e con accertamento dell'identita' personale effettuato dal medesimo pubblico ufficiale; b) parimenti non sono ritenuti validi due atti contenenti sottoscrizioni su singoli fogli non numerati, ne' vidimati, ne' uniti con sigillo di congiunzione, del tutto privi di indicazione della lista e dei candidati a cui si riferiscono, cui e' allegata su separato foglio privo di sottoscrizioni l'autentica cumulativa; non potendosi ritenere certo che l'autentica si riferisca alle persone che hanno sottoscritto nei separati fogli, e mancando ogni collegamento con la stessa, le relative trenta firme sono quindi ritenute non computabili; c) poiche' sono state regolarmente sottoscritti ed autenticati n. sette atti per complessive n. 127 sottoscrizioni, l'Ufficio, rilevando che non e' stato raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni valide (n. 150), non ha ammesso la lista suddetta; in data 23 maggio 1996 l'Ufficio elettorale centrale regionale, in sede di presa in esame del ricorso presentato dai delegati della lista n. 12 (Forza Italia) avverso il provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento di esclusione della summenzionata lista, ha rigettato il ricorso rilevando, nel merito, l'infondatezza dello stesso, in forza delle ragioni correttamente allegate dall'Ufficio centrale circoscrizionale di Agrigento riportate nella presente interrogazione; l'Ufficio elettorale centrale regionale ha rilevato altresi' l'impossibilita' dell'assegnazione di un termine per la regolarizzazione dei vizi formali riscontrati nella dichiarazione, giacche' le norme che prevedono tale assegnazione di termini (articolo 13 legge regionale 1^ settembre 1993, n. 26, ed articolo 2 legge regionale 20 agosto 1994, n. 32) sono dettate per l'elezione dei Consigli provinciali e di altri enti locali della Regione ed il loro ambito di applicazione non puo' essere esteso alle elezioni dell'Assemblea regionale, neanche per analogia, trattandosi di norme specifiche che non possono essere surrettiziamente inserite in un altro procedimento elettorale, disciplinato da propri termini, da autonome previsioni e da correlate decadenze; l'Ufficio elettorale centrale regionale considera inconferente per gli stessi motivi il richiamo fatto dai ricorrenti alla legge n. 241 del 1990, non essendo consentita in materia elettorale l'integrazione di documentazione, a meno che questa non sia specificamente prevista, come nel caso di cui alle norme delle leggi regionali n. 26 del 1993 e n. 32 del 1994 invocate dai ricorrenti; conseguentemente la lista n. 12 (Forza Italia) presentata nella circoscrizione di Agrigento e' stata ammessa in forza di una ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di esclusione della lista adottato dall'Ufficio elettorale centrale di Agrigento, emessa dal Tribunale amministrativo regionale di Palermo in data 23 maggio 1996; l'Ufficio elettorale centrale regionale, in merito a tale ordinanza di sospensiva emessa dal TAR, rileva che essa e' pervenuta dopo che dallo stesso e' stata adottata la decisione negativa sul ricorso proposto dai delegati della lista di Forza Italia e che ha deliberato, in ottemperanza della stessa, di ammettere la predetta lista; conseguentemente, la composizione dell'assemblea regionale siciliana, relativamente ai componenti della lista di Forza Italia della circoscrizione di Agrigento, appare gravata da fondati motivi di illegittimita'; appare irrinunciabile l'affermazione di un principio di legalita' in ordine ad una materia cosi' "delicata" come quella elettorale; lo stesso deve altresi' trovare affermazione nell'immediato pronunciamento del TAR Sicilia -: se sussistano in proposito competenze specifiche del Governo e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano tempestivamente assumere al fine di garantire la regolare composizione dell'assemblea regionale siciliana. (4-01707)

 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.