Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00095 presentata da BOATO MARCO (MISTO) in data 19960709

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere - premesso che all'interpellante risultano i seguenti fatti e premesse le conseguenti considerazioni giuridiche: il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio ha dato avvio nel dicembre 1995 alla procedura di nomina del direttore del parco, pubblicando sui maggiori quotidiani nazionali e locali delle regioni territorialmente interessate all'area protetta un bando sui generis che elenca i requisiti imprescindibili per accedere all'incarico; le procedure adottate risultano in pieno contrasto tanto con i contenuti della legge 394 del 1991, quanto con le modalita' di reclutamento dei direttori di Parco adottate dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, con grave violazione dello spirito e della sostanza di quanto previsto dal nostro ordinamento in materia; la disciplina particolare prevista per il Parco dello Stelvio ai sensi dell'articolo 35, comma 1 della legge n. 394 del 1991 non modifica il quadro normativo di riferimento, ne' dal punto di vista formale ne' sostanziale, in quanto il legislatore ha inteso esplicitare che "le intese ivi previste ..... devono essere informate ai princi'pi generali della presente legge". Poiche' la Corte costituzionale ha escluso, con sentenza del 27 luglio 1992, n. 366, che l'ancoramento delle intese (tra lo Stato e le province autonome di Trento e Bolzano) all'adeguamento dei princi'pi fissati dalla legge sulle aree protette costituisca un vincolo illegittimo nei confronti delle autonomie speciali, appare necessario leggere il Dpr n. 279 del 1974 e il successivo Dpcm del 26 novembre 1993 alla luce di quanto asserito dalla Consulta. Cio' significa che anche il Parco dello Stelvio deve conformarsi ai princi'pi della legge n. 394 del 1991. Del resto, e' la stessa Corte costituzionale, rendendo sterile qualsiasi altra argomentazione, a specificare, nella gia' richiamata sentenza n. 366 del 1992, che il riferimento al Parco dello Stelvio contenuto nell'articolo 35 della legge ha "il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nell'articolo 3 del Dpr n. 279 del 1974 e di inserirle nel quadro della disciplina tendenzialmente uniforme stabilita dalla legge quadro sulle aree protette". E' evidente a questo punto che conformarsi ai princi'pi della legge n. 394 del 1991 non significa, secondo una tesi burocratica ed estremamente riduttiva, richiamarsi soltanto ai princi'pi contenuti nel titolo I della legge, quello che reca un'identica denominazione, bensi' richiamarsi anche al titolo II. Quest'ultimo, infatti, quantunque finalizzato alla disciplina amministrativa delle aree nazionali protette, contiene norme alle quali, per il tipo di interesse regolati, si deve attribuire valore di princi'pi. Ai princi'pi enunciati nel titolo I della legge vanno aggiunti, quindi, quelli relativi ai modelli gestionali, di pianificazione e di programmazione, che costituiscono gli strumenti individuati dal legislatore per raggiungere le finalita' individuate nel titolo I e come tali organici ad esso. E tra i princi'pi contenuti nel titolo II vi sono anche i criteri di nomina dei direttori di Parco; tanto il Dpr n. 279 del 1974, quanto il suo decreto applicativo, il Dpcm 26 novembre 1993, vanno dunque informati ai princi'pi compresi nei titoli I e II della legge n. 394 del 1991. In altre parole, l'intesa tra Stato, province autonome di Bolzano e Trento e regione Lombardia nella creazione del Consorzio "non puo' essere - come sostiene anche la Consulta nella sentenza n. 366 del 1992 - ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori, che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire: e non si puo' negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversita' della natura delle competenze incise, dalla legge che ha inteso fissare una disciplina organica e programmatica delle aree naturalistiche protette"; sulla base di quanto rilevato nei due precedenti capoversi in premessa, l'adeguamento del Parco nazionale dello Stelvio, richiesto dall'articolo 35, comma 1, della legge quadro n. 394 - effettuato con il Dpcm 26 novembre 1993 - non ha operato modifiche, ne' poteva farlo, riguardo alla nomina del direttore, alle norme generali. Fatto salvo, infatti, il requisito del bilinguismo, l'articolo 7 del predetto Dpcm, pur stabilendo all'ultimo comma che i requisiti generali per la nomina del direttore sono fissati dal Consiglio direttivo del consorzio, non intende affidare a quest'ultimo una delega in bianco. Lo spazio d'azione di quest'ultimo e' delimitato dai princi'pi della legge n. 394 del 1991 contenuti nei titoli I e II della legge. Questo significa che, per quanto riguarda la nomina del direttore, fanno testo i princi'pi contenuti nell'articolo 9 comma 11, della suddetta legge 394 e senza deroghe di sorta sulla base di presunte peculiarita'. A tale proposito, se ancora ce ne fosse bisogno, vale anche la pena di ricordare quanto affermato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, la quale, a quesiti specifici sollevati dall'Ufficio ex Asfd nel periodo in cui questo amministrava l'area protetta, cosi' rispondeva: "Nella fattispecie, le norme di cui alla citata legge .la 394 del 1991. costituiscono norme speciali per la tutela dei Parchi nazionali, e risultano quindi applicabili anche in provincia di Bolzano e Trento". E questo, come spiega la stessa Avvocatura, "in modo del tutto coerente con la decisione n. 366 del 1992 della Corte costituzionale"; rispetto al dettato della Consulta tecnica per le aree naturali protette, nel bando emesso dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio risultano invece fortemente minimizzate, e quindi penalizzate, proprio le competenze specifiche e l'esperienza nella gestione o pianificazione di aree protette, che e' altra cosa rispetto alla generica "pianificazione ambientale" e alla "gestione del patrimonio naturalistico"; formali eccezioni sulle modalita' adottate dal Consorzio per la nomina del direttore sono state sollevate tanto dal Coordinamento parchi del WWF Italia, quanto dal Club alpino italiano, attraverso propri rappresentanti in seno agli organi gestionali del Parco stesso; la superficialita' e l'approssimazione con la quale e' stata gestita dal consiglio direttivo del Consorzio l'intera vicenda relativa alla nomina del direttore sono dovute presumibilmente all'inesperienza; solo in virtu' di tale inesperienza e' possibile giustificare l'operato della cosiddetta "commissione di preselezione" che, nominata in seno al consiglio direttivo del Consorzio e formata da 3 sole persone, ha in realta' eliminato 15 dei 18 candidati che avevano fatto domanda, espropriando di fatto il consiglio direttivo nella sua interezza dal compito di individuare una rosa di nomi da sottoporre al Ministro competente; tale "commissione di preselezione" non aveva definito in alcun modo con il consiglio direttivo i criteri da adottare per operare detta "preselezione". A questo proposito, va inoltre sottolineato come una errata interpretazione dell'articolo 7 del Dpcm del 26 novembre 1993, abbia inoltre indotto la commissione di preselezione ad operare in un quadro complessivo di arbitrarieta' piu' che di discrezionalita', laddove - ammesso e non concesso che tale discrezionalita' fosse compatibile con il dettato della legge n. 394 del 1991 -, per quanto attiene i criteri di nomina dei direttori di Parco, questa dovesse eventualmente essere interpretata in senso migliorativo e non certo peggiorativo rispetto alla cornice legislativa e giuridica di riferimento. La legge-quadro n. 394 del 1991, fissando norme di riforma economico-sociale, stabilisce infatti requisiti minimi che non risultano in alcun modo negoziabili ne' per il Parco dello Stelvio, ne' per altri parchi nazionali. Scendere al di sotto della soglia di quei requisiti minimi significa, infatti, semplicemente violare la legge; il risultato del lavoro di tale commissione di preselezione e' l'esclusione, tra gli altri, anche di candidati la cui competenza specifica nel settore della pianificazione delle aree protette e' fuori discussione. Questo paradossale risultato e' stato reso possibile grazie ad un'interpretazione capziosa e formalistica dei requisiti di inquadramento professionale, divenuti assolutamente preponderanti rispetto ai requisiti di conoscenza specifica richiesta ai direttori di parco. A fronte di questo imbuto, le maglie del concorso si sono aperte invece in modo sorprendente e fuorviante proprio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza specifica. Esattamente il contrario di quanto raccomandato dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, chiamata ad esprimersi sulle modalita' di reclutamento dei direttori di parco. Quest'ultima, infatti, pone l'accento in modo quasi esclusivo sui requisiti professionali o tecnici in materia di conservazione, difesa, gestione e pianificazione di aree protette, cosi' come sulle esperienze lavorative nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette, mentre, nel bando di concorso elaborato dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, il preciso e puntuale riferimento della Consulta alle competenze specifiche e alle esperienze di lavoro in riferimento alla pianificazione e alla gestione di aree protette sfuma in generici riferimenti alla "gestione del patrimonio naturalistico", oppure alla "pianificazione ambientale", stravolgendo completamente l'identikit del candidato ideale e con i risultati gia' illustrati nelle precedenti premesse. L'esperienza specifica nella gestione e nella pianificazione di aree protette non compare neppure tra i requisiti preferenziali; viceversa - curiosamente - compaiono tra i requisiti imprescindibili competenze specifiche nei settori dell'agricoltura e dell'economia montana. Per quanto riguarda l'inquadramento professionale, si e' gia' detto che il Consorzio crea un imbuto ad hoc, che da solo falcia una quota rilevante di candidati. Si richiede infatti, testualmente, "una documentata esperienza almeno triennale nel campo dell'organizzazione, del management, delle relazioni pubbliche e della gestione delle risorse umane, quale dirigente del settore privato o pubblico". Diversamente, la Consulta tecnica per le aree naturali protette richiedeva di "avere maturato esperienze lavorative di tipo dirigenziale o a livelli di responsabilita' nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette oppure in enti, associazioni o organizzazioni, pubblici o privati, operanti nell'ambito della conservazione della natura". Evidente, a questo punto, che il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio intende individuare un direttore con requisiti non aggiuntivi rispetto agli standard minimi previsti dalla 394 del 1991 e dalla Consulta tecnica per le aree protette, ma alternativi ad essi, violando palesemente lo spirito e la lettera delle norme previste nel nostro ordinamento; almeno uno dei membri della commissione di preselezione e' attualmente o e' stato in passato, collega di lavoro di almeno tre dei diciotto candidati che hanno risposto al bando; come rilevato dal sottoscritto in una precedente interpellanza presentata il 14 giugno 1996, l'esito del concorso e la relativa graduatoria erano sorprendentemente gia' noti molto prima che fosse convocata la riunione del consiglio direttivo che si doveva occupare di stilarla. Tale riunione infatti ha avuto luogo solo il 2 luglio 1996 a Bormio, mentre in data 14 giugno i membri del consiglio direttivo del Consorzio non avevano ancora avuto neppure la possibilita' di esaminare i curricula dei candidati risultati idonei dopo la contestata fase di preselezione, ne' tantomeno di quelli che avevano risposto al bando. Ancora: l'esito del concorso era stato anticipato addirittura in data 16 aprile 1996, con lettera inviata al presidente del Consorzio dal rappresentante del Cai in seno al comitato di gestione altoatesino del Parco, e questo in una fase della procedura di nomina in cui i membri del consiglio direttivo - esclusi coloro che facevano parte della cosiddetta "commissione di preselezione" - neppure sapevano quali fossero i nominativi di coloro che avevano risposto al bando; in base alla graduatoria finale stilata dal consiglio direttivo del Parco, Ettore Sartori, l'unico candidato che risulta inserito nell'apposito "Elenco degli idonei per l'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco", attuale direttore del Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino e gia' vincitore del concorso per la nomina di direttore del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, risulta subordinato al candidato Alois Karner, il quale - oltre a non avere alcuna esperienza specifica nel settore della gestione e della pianificazione di aree protette - non risulta invece inserito in tale elenco di idoneita' che la Consulta tecnica per le aree protette considera requisito imprescindibile e che il bando di concorso non considera neppure tra i requisiti preferenziali; omettendo anche un tentativo di parziale correzione rispetto a questa grave anomalia, la procedura adottata non e' neppure concorsuale, come invece previsto dalla legge n. 394 del 1991, in modo applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, come dimostrato in precedenza; contratti di diritto privato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, non inseriti nell'elenco degli idonei, erano possibili solo nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge 394 del 1991; il consiglio direttivo del Consorzio di gestione e' un organo tecnico-politico, cui e' sbagliato gia' in linea di principio demandare scelte, come quella del direttore, che andrebbero invece gestite da commissioni totalmente esterne e super partes; anche come organo tecnico-politico, in questo momento il consiglio direttivo del Consorzio risulta fortemente squilibrato a vantaggio della provincia autonoma di Bolzano vista l'inesistenza del comitato di gestione lombardo del parco, principale strumento di raccordo col Parco stesso, e considerata la crisi politica della giunta provinciale di Trento, giunta a risoluzione solo in tempi recenti e dopo quasi sei mesi di vacatio; la nomina del direttore del Parco nazionale dello Stelvio sembra essere fatta corrispondere a criteri piu' geopolitici ed etnici che professionali, come risulta dall'articolo apparso sul quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, in data 3 luglio 1996, e dalla successiva lettera inviata al medesimo quotidiano a firma di Ettore Sartori. L'articolo infatti - nell'ambito di un'intervista a Roland Dellagiacoma, rappresentante della provincia autonoma di Bolzano in seno al consiglio direttivo, nonche' membro della commissione di preselezione per la nomina del direttore - afferma infatti che "in un secondo momento il consiglio direttivo ha optato per Karner, in modo da garantire un vero equilibrio tra le province di Bolzano e di Trento e la regione Lombardia. Il presidente del Parco nazionale rappresenta infatti la Lombardia, il vicepresidente la provincia di Trento". L'articolo, inoltre, presenta Ettore Sartori, il candidato giunto alle spalle di Alois Karner, evitando accuratamente di riportare che, al pari di Karner, anche Sartori e' altoatesino, anche se di lingua italiana, che risiede a Bolzano e che ha lavorato dal 1978 al 1992 nell'ambito dell'Ufficio parchi della provincia autonoma di Bolzano! Una "dimenticanza" che ha indotto lo stesso Sartori ad inviare, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo in questione, una lettera di replica al quotidiano Dolomiten (che e' di proprieta' della famiglia Ebner) nella quale, oltre alle precisazioni del caso, afferma testualmente: "Purtroppo la mia e' un'esperienza di continue discriminazioni etniche in favore della ragion di Stato rispetto a quella professionale!" -: se il Ministro dell'ambiente non ritenga doveroso intervenire per determinare l'annullamento del bando in questione e per promuovere un apposito concorso pubblico, da far svolgere secondo le modalita' e le procedure previste dalle norme vigenti in materia. (2-00095)





 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.