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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00098 presentata da LUCCHESE FRANCESCO PAOLO (CCD-CDU) in data 19960709

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che: lo statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto-legge n. 455 del 1946 ed entrato in vigore il 31 gennaio 1948, che aveva come principale finalita' l'elevazione sociale ed economica dell'isola, a distanza di molti anni non e' stato totalmente applicato nelle sue parti fondamentali; esso, nonostante le ampie prerogative concesse alla regione Sicilia, appare caratterizzato da un grave deficit normativo, con notevole vulnerazione degli spazi di autonomia. Le "disfunzioni applicative" sono riconducibili a molteplici fattori: alcuni, i piu' numerosi, che hanno portato a un processo di "erosione" dell'autonomia legistativa ed amministrativa sono riconducibili alla giurisprudenza posta in essere dalla Corte costituzionale, con pronunce tese ad omogeneizzare la speciale autonomia con quelle della regione a statuto ordinario (la dottrina costituzionalistica ha parlato a riguardo di "dissoluzione" dello statuto siciliano); altri parametri sono riconducibili, con uguale effetto "erosivo", al mancato completamento dell'emanazione delle norme di attuazione; uno degli esempi piu' eclatanti di grave inadempienza dello Stato verso la regione si riferisce alla distorta applicazione dell'articolo 38 dello statuto siciliano, con il quale si stabili' che "lo Stato avrebbe versato alla regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione dei lavori pubblici"; tale articolo e' stato in un primo momento applicato in modo assolutamente riduttivo, concedendo un contributo rapportato non all'eliminazione della differenza dei redditi, ma in percentuale, progressivamente ridotto sul gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia; tutto cio' sino al 1990; dopo tale data e sino ad oggi tale articolo e' stato totalmente disatteso: non e' stata versata alla Sicilia alcuna somma; si tratta di un mancato versamento di ben diciotto mila miliardi di lire. Da sottolineare che nessuna nuova norma quinquennale e' stata portata avanti dopo la legge del 13 agosto 1984, n. 470; due pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 25 marzo 1987 e sentenza n. 369 del 9 luglio 1992) di fatto propongono un'intepretazione dell'articolo 38 molto lontana dal suo tenore letterale e dalla sua ratio ispiratrice; tali pronunce, pur riconoscendo la portata obbligatoria, sotto il profilo costituzionale, dell'erogazione del contributo di solidarieta' alla Sicilia, hanno ritenuto non vincolante il suo ammontare e le modalita' di erogazione; pertanto lo Stato deve farsi carico della determinazione dell'importo del contributo per i prossimi esercizi finanziari, provvedendo altresi' a rifondere alla regione la mancata corresponsione dello stesso degli anni passati; altra violazione della Costituzione riguarda l'articolo 37 dello stesso statuto, che prescrive che, per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti (come Fiat, Rinascente, Pirelli, Standa ed altre), la quota di reddito prodotta da tali stabilimenti ed impianti compete alla regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima. Questa norma rimane totalmente inapplicata, sebbene la Corte costituzionale, con sentenza n. 411 del 1993, si sia pronunciata favorevolmente alla Sicilia. Lo Stato quindi non ha osservato un preciso precetto costituzionale. E' evidente l'enorme danno che deriva alla Sicilia dalla mancata applicazione di detto articolo dello statuto. Trattasi di altre migliaia di miliardi che non sono stati dati alla Sicilia e quindi non hanno consentito un serio piano di concreti investimenti per affrontare il problema economico sociale, nonche' quello drammatico della pesante disoccupazione; per quanto concerne l'articolo 36 di detto statuto, che stabilisce i rapporti finanziari tra Stato e la regione siciliana, si evidenzia che sono rimaste inalterate le vecchie norme, che risalgono addirittura al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074; si fa presente che l'articolo 12, n. 4, della legge n. 825 del 1971 (legge delega per la riforma tributaria) fa carico alla commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della regione di provvedere alla emanazione delle norme d'attuazione. Si fa presente inoltre che da ben 25 anni si e' in attesa che la commissione paritetica emani le norme d'attuazione, che sembrano gia' pronte ma inspiegabilmente ferme sin dal 1989; anche per quanto concerne la mancata attuazione di quest'ultima norma deriva un altro notevole danno finanziario alla Sicilia. Praticamente la mancata attuazione o la non precisa osservanza delle norme statutarie ha provocato un ingente danno alla Sicilia, che si puo' calcolare in oltre trenta mila miliardi di lire; si fa ancora presente che tante altre norme dello statuto risultano disattese, ci si riferisce, in particolare, ai settori sanita' e trasporti, dove appare piu' vistosa la carenza dell'intervento dello Stato ed allo stesso articolo 21 dello statuto, per il quale il Presidente della regione partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri, allorche' vengano trattati i problemi inerenti la Sicilia; dopo l'abolizione dell'Alta Corte per la Sicilia con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, non e' stata prevista la costituzione in seno ad essa di una sezione specializzata avente competenze su conflitti di attribuzione tra Stato e regione, considerato che tale ipotesi si armonizzerebbe con la riforma dello Stato in senso federale; non e' stata attuata una parte dell'articolo 23 dello statuto, in cui si prevede l'istituzione in Sicilia "per gli affari concernenti la regione", oltre che di una sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti anche di sezioni della Corte di Cassazione e del tribunale delle acque pubbliche -: se si intenda dare piena attuazione di tutte le norme dello statuto della regione siciliana, anche perche' e' avvertita l'esigenza di definire in tempi brevi tutte le questioni e tutte le pendenze esistenti tra Stato e regioni; tutto cio' anche per conferire piena autonomia legislativa (articolo 14 e seguenti) e amministrativa (articolo 20) alla regione. La piena attuazione dello statuto della regione siciliana appare necessaria e urgente, anche al fine di recuperare il tempo perduto e per rispondere alle nuove esigenze di federalismo, non solo fiscale, che vengono avanzate da tutte le parti politiche, e per dare anche una risposta seria a spinte secessionistiche; se il Governo ritenga di dare assicurazione che il problema sopra evidenziato possa trovare tempestiva soluzione nelle modalita' volute dalla Costituente, allorche' venne emanato lo tatuto della regione Sicilia. (2-00098)





 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.