Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01767 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19960709
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il comitato per la difesa dei diritti dei lavoratori precari di Bologna, in un suo comunicato-stampa, denuncia che la Teorema Bologna srl azienda legata a doppio filo con la Cgil creata dal sindacato per svolgere i servizi di assistenza fiscale per i suoi iscritti (il suo presidente e' l'ex tesoriere della Cgil e molti dei suoi dirigenti hanno funzioni nel sindacato) nella campagna di compilazione dei redditi del 1996 ha assunto 133 precari, compiendo varie scorrettezze: con qualche giorno di ritardo dall'assunzione, l'azienda consegnava ai lavoratori solo una "dichiarazione di registrazione dei loro dati sul libro matricola", e non un contratto; in mancanza della consegna immediata di un vero e proprio contratto (prerequisito, per legge, per poter effettuare assunzioni a tempo indeterminato), le assunzioni erano da considerarsi fin dall'inizio a tempo indeterminato; tutto questo venne alla luce in seguito alla vertenza di una dipendente in data 2 maggio 1996. In seguito a questo ricorso, l'azienda, probabilmente spaventata dalla possibilita' di altre vertenze, invio' una comunicazione a tutti i dipendenti precari dove li informava della "trasformazione del rapporto a tempo indeterminato", facendo partire nello stesso giorno la procedura per un licenziamento collettivo per esubero degli stessi; questa assunzione a tempo indeterminato era quindi una beffa, dato che coincideva con la definizione del termine del rapporto di lavoro per il 31 maggio 1996; a fronte delle ripetute richieste di spiegazione da parte dei lavoratori, i dirigenti aziendali dissero che si trattava di "pure formalita' per il collocamento", omettendo di informarli sull'accaduto, comportamento singolare per un'azienda che ha tra i suoi scopi l'informazione ai lavoratori sui loro diritti; la Filcams ha proposto un accordo con l'azienda che prevede, in cambio della rinuncia all'impugnazione del recesso ed alla firma di un verbale di conciliazione in cui il lavoratore dichiari di voler cessare immediatamente dal lavoro, l'erogazione di una somma non molto diversa da quella che spetterebbe per legge come indennita' di mancato preavviso del licenziamento. In pratica, i lavoratori scambiano il loro diritto ad impugnare il licenziamento contro qualcosa che e' loro dovuto per legge; inoltre l'accordo Filcams/Teorema prevede solo per chi firma il verbale di conciliazione il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato per la prossima campagna fiscale. Questo e' particolarmente grave: la precedenza nelle riassunzioni per dodici mesi e' un diritto di tutti i lavoratori licenziati per esubero di personale, e non solo di quelli che sottoscrivono un verbale di conciliazione, come previsto dalla legge n. 264 del 1949 ("i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno"). In sintesi: chi non sottoscrive il verbale di conciliazione e' tagliato fuori dalle prossime assunzioni: "l'azienda, visto che paga dei soldi, vuole giustamente scegliere chi assumere e chi no, discriminando chi vuole ricorrere contro il licenziamento". Questo e' stato sostenuto in assemblea dalla Filcams prima della votazione dell'accordo; riguardo alla lavoratrice che per prima aveva impugnato il licenziamento individuale alla fine di aprile 1996, chiedendo l'assunzione e tempo indeterminato, la stessa si e' vista recapitare, oltre al licenziamento per esubero, un ulteriore licenziamento per "giusta causa" perche' aveva rifiutato un reintegro sul posto di lavoro che si configurava come una beffa (non aveva accettato una "trasformazione del rapporto a tempo indeterminato" che coincideva con il licenziamento, e nemmeno i termini dell'accordo sindacale). Il licenziamento le arrivava il 31 maggio 1990, in aperta violazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che concede al lavoratore 30 giorni di tempo per scegliere se accettare il reintegro o no -: quali iniziative si intendano adottare per garantire i diritti dei lavoratori precari, con particolare riguardo di assunzione di lavoratori della Teorema-Bologna a tempo indeterminato; se intenda intervenire affinche' si metta fine a questi comportamenti illeciti dei datori di lavoro; quali iniziative intende porre in essere affinche' le scorrettezze nelle assunzioni, in particolare quelle nei contratti dei lavoratori precari, oggi in notevole aumento data la mancanza di lavoro su tutto il territorio nazionale, abbiano a cessare; se non intenda il Ministro del lavoro verificare alla Teorema-Bologna srl l'assunzione di detti lavoratori a tempo indeterminato. (4-01767)