Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00104 presentata da SIMEONE ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960710
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il prefetto di Benevento, con decreto del 24 maggio 1996, a fronte delle dimissioni presentate in data 22 maggio 1996 da 21 consiglieri, sospendeva il consiglio comunale di Benevento dall'esercizio delle funzioni e procedeva alla nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente; in data 28 giugno 1996, il prefetto di Benevento, richiamando le risultanze del parere del Consiglio di Stato reso, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, nell'adunanza della sezione prima del 5 giugno 1996, circa l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in relazione all'articolo 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, decretava la revoca del precedente decreto e, conseguentemente, la reintegrazione nelle funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Benevento per procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro i venti giorni decorrenti dalla data di presentazione delle dimissioni; il presidente del consiglio comunale ha convocato il consiglio per lunedi' 15 luglio 1996 con all'ordine del giorno la surroga dei consiglieri comunali e la discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco; in data 6 luglio 1996 il prefetto di Benevento comunicava al presidente del consiglio comunale il seguente parere del Ministero dell'interno: "Il Consiglio di Stato, con il noto parere reso in sede di ricorso straordinario in data 5 giugno 1996, ha introdotto un principio profondamente innovativo circa l'effetto dissolutorio delle dimissioni di meta' o piu' dei consiglieri comunali. Nella disciplina introdotta dall'articolo 7 della legge n. 415 del 1993 il supremo consesso individua la modifica del sistema previgente, ispirato al principio dell'immediatezza degli effetti delle dimissioni che, in virtu' della norma in esame, sono temporaneamente inefficaci sino a che non intervenga, nel termine di venti giorni, la delibera riguardante la surroga. Il differimento dell'efficacia delle dimissioni sino al momento suindicato, che risponde all'esigenza di evitare che nelle more del relativo procedimento si determini un "vuoto" nella composizione del consiglio comunale, comporta che il consigliere dimissionario, ancorche' destinato ineluttabilmente ad essere sostituito, resti, per intanto, nell'esercizio delle sue funzioni. Dall'affermato principio dell'efficacia differita delle dimissioni, anche quando queste interessino la meta' dei componenti dell'organo, discende il riconoscimento, in capo ai dimissionari, della pienezza delle funzioni proprie della carica. Compete alla autonoma determinazione degli organi comunali la fissazione delle adunanze consiliari con il relativo ordine del giorno, secondo le norme statutarie e regolamentari che l'ente si e' dato, nel rispetto dei termini di legge previsti per i conseguenti adempimenti. Per le considerazioni che precedono non puo' essere disconosciuta ai consiglieri, se pur dimissionari, la facolta' di presentare una mozione di sfiducia e di partecipare alla relativa votazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 18 della legge n. 81 del 1993. Nello stesso ordine concettuale, i consiglieri dimissionari, che possono e debbono essere convocati per partecipare alla riunioni del collegio, hanno diritto anche ad esprimere il voto sulla delibera di surroga. (...)"; si avverte l'impressione che il parere del Ministero dell'interno sia stato influenzato dalla constatazione che il sindaco di Benevento sia stato eletto con il sostegno di una lista civica di chiara ispirazione di destra -: se non ritengano di dover modificare i termini in cui il citato parere e' stato formulato, in considerazione della palese infondatezza di alcune delle argomentazioni interpretative in esso sostenute; se non ritengano di intervenire in materia con uno specifico disegno di legge che detti criteri per l'interpretazione autentica delle disposizioni in questione, affinche' analoghe vicende che dovessero riprodursi in futuro in realta' diverse non offrano spazio a deprecabili forme di discrezionalita'. (3-00104)