Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01809 presentata da SAIA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19960710
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: con deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 2095 del 16 giugno 1988, e' stato concesso, nonostante pareri negativi, alla ditta Gim 86 Coop arl corrente in Termoli (CB), il nulla-osta regionale di cui alla legge n. 426 del 1971 per l'apertura nel comune di Termoli di un esercizio commerciale, senza specificarne la superficie di vendita, per la vendita al dettaglio di generi di cui alla Tabella merceologica VIII; la commissione di controllo sugli atti della regione, nella seduta del 16 febbraio 1989, ha osservato la deliberazione n. 2095 del 1988; il legale rappresentante della Gim 86 Coop arl ha proposto ricorso al TAR Molise che, nella camera di consiglio del 5 luglio 1989, ha sospeso il provvedimento della commissione regionale di controllo (fino ad oggi non si ha notizia di sentenza definitiva nel merito); nel dicembre 1989, nonostante non fosse stata ancora rilasciata alcuna autorizzazione commerciale ne' l'esercizio commerciale attivato, la Gim 86 Coop arl avrebbe venduto a "La Fontana" srl corrente in Ascoli Piceno la propria azienda come commerciale; nel maggio 1990 La Fontana srl ha chiesto al comune di Termoli che l'autorizzazione amministrativa per la Tabella VIII da attivarsi su una superficie di mq 5.500 - chiesta a suo tempo dalla Gim 86 ma non ancora concessa - "venga convertita in piu' autorizzazioni amministrative la cui superficie di vendita complessiva sia pero' uguale a mq 5.500, cioe' pari alla superficie di vendita relativa all'autorizzazione amministrativa Tab. VIII" richiesta dalla GIM 86. In pratica La Fontana ha chiesto al Comune di Termoli la conversione (rectius sdoppiamento) dell'unica autorizzazione in piu' autorizzazioni (dieci per l'esattezza" per ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 47, comma 6 del decreto ministeriale 375 del 1988 e creare pertanto un centro commerciale invece che un grande magazzino; il comune di Termoli ha rilasciato il 9 luglio 1990 l'autorizzazione commerciale n. 54 per la Tabella merceologica VIII e per la superficie di mq. 5.500 con la specifica annotazione: "Si fanno salve le risultanze del giudizio pendente innanzi alla Magistratura Amministrativa in merito al nulla-osta regionale"; nella stessa data La Fontana srl, nonostante l'esercizio non fosse ancora attivato e chiaramente non ancora organizzato in reparti, avrebbe stipulato con terze ditte contratti di affidamento di singoli reparti di azienda del proprio esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del decreto ministeriale 375 del 1988 (come se gia' il proprio esercizio fosse un vero e proprio Centro commerciale al dettaglio e non solo un grande magazzino); in data 8 febbraio 1991, il comune di Termoli ha autorizzato lo "sdoppiamento" dell'autorizzazione n. 54 del 9 luglio 1990 per la Tab. VII con la seguente procedura: ha ridotto la superficie di mq 5.500 a mq. 4.640 (apponendo l'annotazione "visto si autorizza la variazione in rosso") e, nel contempo, per i restanti mq. 860 ha rilasciato in pari data n. 7 autorizzazioni amministrative (tutte a La Fontana srl) per tabelle merceologiche diverse dalla VII, totalizzando la stessa superficie di vendita di mq. 5.500 dell'autorizzazione originale; con delibera n. 4524 del 2 agosto 1991, la Giunta regionale del Molise, avendo rilevato: a) che il comune di Termoli ha rilasciato 8 autorizzazioni di vendita al dettaglio, tutte insistenti nei locali siti nel medesimo plesso commerciale per la vendita dei prodotti della Tabella VII; b) che le 8 (in verita' sette) autorizzazioni insistono su una superficie di mq. 860 e pertanto inferiore a mq. 1.500 e non soggette a rilascio del nulla-osta regionale; c) che pertanto l'esercizio ha assunto le caratteristiche di centro commerciale al dettaglio per la superficie di vendita complessiva di mq. 5.500 come previsto dal decreto ministeriale n. 375 del 1988 ha deliberato: a) di prendere atto che l'esercizio commerciale "La Fontana" con sede in Termoli dovesse considerarsi allo stato attuale centro commerciale al dettaglio, con le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 375 del 1988; b) di integrare la precedente deliberazione 16 giugno 1988, n. 20 1995, ritenendo il nulla-osta regionale rilasciato a suo tempo (alla GIM 86 coop arl) riferito al centro commerciale "La Fontana", con buona pace dell'assenza del parere obbligatorio della commissione regionale, di cui all'articolo 17, della legge 426 del 1971 (organismo ancor oggi 1996 non ancora attivato) e della originalita' delle procedure mediante le quali si e' arrivati allo "stato attuale"; nell'aprile 1993, in esubero della superficie di vendita concessa con l'autorizzazione per la Tab. IX, La Fontana srl ha consentito la apertura di un nuovo negozio "Albos" alla DARI snc di Di Giorgio Isolina & C., per la vendita al dettaglio di prodotti di abbigliamento; la ditta Raimondi, titolare di negozio di abbigliamento sin dall'apertura del Centro commerciale, sentendosi danneggiato dalla concorrenza, non prevedibile dall'inizio del proprio rapporto contrattuale con La Fontana, ha chiesto al Comune di Termoli se per caso fossero state emesse nuove autorizzazioni o ampliamenti di superfici relative alla Tab. IX e cio' il 5 luglio 1993; dopo aver risposto negativamente, il comune di Termoli ha emesso ordinanza del 6 agosto 1993, n. 159 di protocollo, disponendo la chiusura immediata del nuovo esercizio (Albos), ordinanza che viene notificata alla Fontana srl in Ascoli Piceno solo il 17 agosto 1993; nel frattempo La Fontana si e' attivata comunicando in data 6 agosto 1993 (cioe' 11 giorni prima di sapere ufficialmente dell'ordinanza di chiusura) una nuova "disposizione di vendita" (sic!) e presentando il 18 agosto 1993 delle piantine planimetriche dalle quali risulta che, a dispetto delle clausole dei contratti stipulati fra la Fontana e gli operatori, non tutta la superficie dei locali loro affidati in gestione e' considerata superficie di vendita (chissa' perche' mai gli operatori la pagano cosi' cara?!) e pertanto ve n'e' ancora addirittura di non impiegata; in data 19 agosto 1993 il comune di Termoli emana l'ordinanza n. 171 del 1993 di protocollo, con la quale revocava la chiusura "immediata (che non e' mai avvenuta!" del negozio "Albos", ma stavolta la notifica in tempo reale alla Fontana, presso la succursale di Termoli; il 23 agosto 1993 il tecnico comunale di Termoli comunicava all'Ufficio licenze di aver effettuato sopralluoghi "in data odierna" presso le attivita' commerciali site nel centro commerciale La Fontana verificando la superficie di vendita in materia assolutamente conforme a quanto asserito da La Fontana; a seguito delle segnalazioni del Raimondi, che peraltro, a suo dire sarebbe stato nel frattempo sottoposto a minacce e pressioni di ogni tipo, le autorita' di pubblica sicurezza provvedevano all'acquisizione dei carteggi privati ed amministrativi che riguardavano il centro commerciale, rimettendo il tutto alla procura della Repubblica di Larino; in data 5 luglio l994 due vigili urbani della polizia amministrativa ed annonaria elevavano verbale n. 85 di contravvenzione nei confronti del Raimondi ai sensi degli articoli 9 e 39 della legge n. 426 del 1971, perche' nel suo negozio c'era solo il figlio, pur qualificatosi come facente parte dell'impresa familiare; il 2 agosto 1994, con ordinanza n. 148 del 1994 di protocollo, il comune disponeva la sospensione con effetto immediato della sua attivita' commerciale per due giorni "visto il verbale n. 85 del 5 luglio 1994", sospensione (questa si') prontamente eseguita; sui ricorsi del Raimondi avverso i provvedimenti che a suo giudizio sarebbero ingiustificati e infondati in fatto e in diritto, il comune non ha ancora risposto; nell'agosto 1994 veniva depenalizzato l'articolo 665 cp con gli immaginabili effetti per il procedimento penale riguardante il negozio "Albos", e, comunque, non si ha notizia di eventuale applicazione delle sanzioni sostitutive da parte degli organi amministrativi; per tutto quanto sopra, al momento vi sono stati solo due rinvii a giudizio riguardanti le minacce fra il figlio del Raimondi e un certo Di Giorgio, legato alla DARI snc, titolare del negozio Albos, nonostante le ripetute informative agli organi di polizia e giudiziari competenti; della vicenda si sono occupate alcune testate giornalistiche nella cronaca regionale -: se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa; in caso affermativo, se non ritenga che gli organi comunali abbiano ripetutamente violato al riguardo precise disposizioni di legge; in tal caso, quali conseguenti iniziative intenda assumere in proposito. (4-01809)