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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01880 presentata da PANETTA GIOVANNI GIUSEPPE PAOLO (CCD-CDU) in data 19960711

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: la circolare ministeriale n. 218 del 1996 si e' tradotta in un dispositivo che danneggia i geologi, un quanto ne ignora le competenze professionali consentendo ai progettisti di effettuare indagini geotecniche che la legge e sentenze del Consiglio di Stato affidano ai geologi, con grave pregiudizio per l'autonomia dell'atto professionale, per la trasparenza delle operazioni e per la economicita' dei risultati da raggiungere; con le scelte operate dal Ministro Baratta si e' privilegiata la figura dell'ingegnere e del progettista, mortificando le competenze del geologo, unica figura professionale in grado di fornire adeguate soluzioni ai gravi problemi di dissesto del territorio nazionale -: se non ritenga di intervenire per modificare la circolare n. 218 alla luce delle normative vigenti che regolamentano la professione di geologo e alla luce della sentenza del Consiglio di stato n. 701/1995, che riconoscono al geologo la competenza in materia di relazioni geotecniche; se non ritenga di riconoscere al geologo la direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, in base alle normative di legge; se non ritenga infine che le indagini geologiche e geotecniche previste dalla legge n. 109 del 1994 siano eseguite in forma autonoma, con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo e sia eliminata in tali indagini la possibilita' del subappalto. (4-01880)

In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante le competenze dei geologi in materia geotecnica, si rappresenta quanto segue. Gli interroganti si riferiscono al contenuto della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 218/24/3 del 9.1.96 avente per oggetto "istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica" con chiarimenti e precisazioni necessari per la corretta realizzazione delle opere disciplinate dalla legge 2.2.74 n. 64. Si premette che la circolare in questione si conforma ai pareri emessi in materia dall'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adunanza del 17 dicembre 1993 e successivamente nell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 2 giugno 1994. Le indicazioni in essa contenute, in ordine all'attivita' di progettazione e di direzione lavori, rispondono, inoltre, alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia di appalto di opere pubbliche. Cio' premesso si segnala che: 1) l'interrogazione in oggetto afferma che la citata circolare danneggia professionalmente i geologi, relegandoli in ruolo subalterno rispetto ai progettisti. Tale affermazione non tiene nessun conto del fatto che e' invece acclarata la competenza esclusiva del geologo in merito alla relazione geologica (in tutti i casi in cui essa e' richiesta dal decreto ministeriale 11.3.88). Inoltre, la circolare non esclude affatto che il geologo possa apportare il proprio contributo allo studio geotecnico, come affermato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 2 giugno 1994. 2) gli interroganti ritengono poi che la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato n. 701/95 possa superare nei fatti la sentenza resa in adunanza generale dallo stesso consesso, poiche' attribuirebbe ai geologi anche la competenza in materia di relazioni geotecniche, prima non riconosciuta. Si osserva al riguardo che la sentenza n. 701/95 si riferisce al singolo caso e non ha valenza di carattere generale, riconoscibile, invece, nella sentenza del giugno 1994, come anche ha riconosciuto il TAR del Lazio con ordinanza dell'8.5.96. 3) quanto alla possibilita' di riconoscere al geologolo "direzione dei lavori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce" e' da sottolineare che le indagini in sito ed in laboratorio che corredano la relazione geotecnica (secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto B.5. del decreto ministeriale 11.3.88) non possono considerarsi a se' stanti nel contesto della relazione geotecnica stessa, in quanto rispondenti ad una assoluta esigenza di unitarieta' demandata, come gia' precisato, alla responsabilita' del progettista. 4) per quanto concerne, infine, la possibilita' che le indagini geotecniche siano eseguite in forma autonoma "con rapporto diretto tra affidatario e professionista geologo" e' da rammentare che le indagini geotecniche si differenziano da quelle geologiche e formano parte integrante della relazione geotecnica. Si ribadisce infine che la relazione geotecnica non e' limitata a semplici fini geognostici (cioe' alla conoscenza dei terreni) ma e' mirata a definire le caratteristiche meccaniche di questi, in relazione alle strutture che su di essi insistono. La materia geotecnica, in estrema sintesi, riguarda piu' compiutamente l'insieme terreno-struttura in elevazione e non puo che ricadere nella piena responsabilita' del progettista, come e' infatti riconosciuto dal Consiglio di Stato nonche' dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici e incarico per le aree urbane: Di Pietro.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.