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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00030 presentata da FERRARI FRANCESCO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19960711

La XIII Commissione, premesso che il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in ordine all'applicazione del fondo di solidarieta' nazionale, ha adottato una interpretazione della legge n. 185 del 1992 fondata sulla necessita' di considerare, ai fini della determinazione dei danni, gli aiuti al reddito della Unione europea come parte integrante della produzione lorda vendibile aziendale, in qualita' di entrate accessorie; considerato che tale principio determina, in pratica l'esclusione della maggior parte delle aziende agricole dalla corresponsione degli indennizzi per i danni subiti a seguito di calamita' naturali; evidenziato che detta soluzione, adottata inizialmente solo ufficiosamente, determinando disparita' di trattamento tra le aziende danneggiate di diverse regioni, e' stata formalizzata soltanto il 16 maggio 1996 in una comunicazione ufficiale inviata alle regioni, e costituisce una assoluta novita' nell'applicazione della normativa sul fondo di solidarieta' nazionale; considerato che appare singolare che tale linea interpretativa sia stata enunciata proprio quando gli interventi dell'Unione europea si sono trasformati da aiuti alla produzione in pagamenti compensativi erogati per compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali, riconosciuti dall'Unione, allo scopo di avvicinarli ai prezzi mondiali; evidenziato che il calcolo dei predetti aiuti, per i seminativi, e' del tutto svincolato e indipendente dalla reale produzione aziendale, essendo funzione di coefficienti moltiplicatori delle superfici, basati sulle rese medie determinate per regione; tenuto conto che l'istituto nazionale di economia agraria (Inea), su richiesta dello stesso ministero delle risorse agricole, ha precisato che "viste le finalita' della legge n. 185 del 1992 vanno ricomprese nella produzione lorda vendibile soltanto quelle entrate accessorie che sono funzione della produzione ottenuta", escludendo pertanto quelle integrative del reddito aziendale indipendenti dalla effettiva produzione; considerato che le stesse statistiche ufficiali, nazionali e comunitarie distinguono chiaramente tra produzione lorda vendibile e contributi alla produzione nella analisi economica di settore, nella consapevolezza che si tratti di voci distinte del bilancio aziendale; sottolineato che sorge il ragionevole dubbio che tale soluzione, piuttosto che da rigorose interpretazioni basate su consolidate teorie economiche, sia piuttosto adottata sulla spinta di esigenze di bilancio, legate alla progressiva riduzione delle disponibilita' del fondo di solidarieta' nazionale "che i Ministri finora succedutisi nel dicastero delle risorse agricole hanno ritenuto di operare"; impegna il Governo ad adottare una corretta interpretazione della legge n. 185 del 1992, sul fondo di solidarieta' nazionale, che consenta di erogare gli indennizzi e le provvidenze alle aziende agricole esclusivamente sulla base della effettiva perdita della produzione lorda vendibile subita a causa delle calamita' naturali, prescindendo dalla considerazione degli importi compensativi erogai. (7-00030)





 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.