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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00001 presentata da MUSSI FABIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960716

La Camera dei Deputati, esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1997-1999, condividendone gli obiettivi strategici; impegna il Governo: A) Per quanto riguarda il processo di sviluppo della Unione europea: A.1) a perseguire nei termini proposti dal DPEF, gli obiettivi del risanamento della finanza pubblica, della riduzione del tasso di inflazione, del rientro della lira nell'accordo di cambio europeo, e della partecipazione dell'Italia, fin dal 1o gennaio 1999, alla terza fase dell'unione economica e monetaria; A.2) ad assumere per quanto di propria competenza ogni iniziativa utile perche' l'Unione europea non affidi la lotta alla disoccupazione solamente alla unione monetaria, alla unificazione dei mercati e alle politiche degli Stati membri, ma sviluppi, con precisa definizione di compiti istituzionali, di obiettivi e di scadenze, proprie specifiche politiche strutturali mediante l'attuazione del piano per la "crescita, competitivita', occupazione" (piano Delors), la realizzazione degli obiettivi di "cooperazione e prosperita' condivisa" nell'area euro-mediterranea, l'armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali in funzione della creazione di nuovi posti di lavoro; B) Per quanto riguarda le priorita di politica economica interna: B.1) a perseguire l'abbattimento dell'inflazione, come obiettivo strategico e primario che renda possibile la riduzione dei tassi di interesse e i conseguenti benefici sul costo del debito pubblico e degli investimenti delle imprese, sull'entita' dei tagli da apportare alla legislazione di spesa, sulla tutela del potere d'acquisto dei redditi; B.2) a porre al centro dell'azione di Governo il tema dell'occupazione con l'obiettivo di realizzare, segnatamente, nel Mezzogiorno e nelle altre aree a tensione occupazionale, una piu' consistente riduzione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto previsto nello scenario macroeconomico del DPEF; a tal fine la programmata conferenza per l'occupazione dovra' definire puntualmente le strategie e le azioni concrete, assumendo sin d'ora le iniziative necessarie per: definire entro il mese di luglio le misure urgenti; mobilitare effettivamente tutte le risorse comunitarie e nazionali gia' disponibili e favorire l'espansione degli investimenti privati, adottando a tal fine tutti i provvedimenti necessari; promuovere un piano straordinario per gli investimenti pubblici e per l'occupazione, finanziato con un volume di risorse non inferiore nell'arco del triennio ad un punto percentuale del PIL, che configuri una innovazione rispetto alle tradizionali politiche economiche di grandi opere e infrastrutture, privilegiando i settori ad alta intensita' di lavoro e che coniugano l'occupazione con lo sviluppo compatibile e la qualita' culturale ed ambientale; la definizione di misure fiscali per lo sviluppo del settore no-profit; incentivare la riduzione dell'orario di lavoro su base contrattuale tra le parti; favorire la nascita di nuove imprese di piccole e medie dimensioni e rafforzare quelle esistenti; B.3) a definire una strategia di interventi nel Mezzogiorno basata, oltre che sulle azioni di sostegno dell'occupazione e di espansione della base produttiva, sul potenziamento dei servizi pubblici fondamentali; B.4) ad attribuire valenza strategica ai comparti della istruzione, formazione e ricerca e conseguentemente: a realizzare un incisivo rinnovamento del sistema formativo nazionale anche attraverso modifiche strutturali degli ordinamenti degli studi, l'attribuzione di una ampia autonomia alle singole istituzioni scolastiche, l'uso piu' razionale delle risorse e il piu' ampio ricorso ai fondi strutturali europei dedicati alla formazione; con riguardo all'universita' e alle istituzioni scientifiche, promuovere la ricerca di base applicata determinando l'uso piu' efficiente delle risorse assegnate, favorendo l'apporto di capitali privati e destinandovi risorse aggiuntive per un tendenziale allineamento agli investimenti dei paesi piu' avanzati; B.5) riaffermando la utilita' del metodo della concertazione, a dare completa attuazione al protocollo del luglio 1993 sottoscritto con le parti sociali e a consolidare la politica di tutti i redditi, effettuando un piu' efficace monitoraggio dei prezzi per evidenziare ogni comportamento difforme, e consentendo variazioni tariffarie non superiori al tasso di inflazione programmata, sottratti i guadagni di produttivita'; B.6) a perseguire il riequilibrio nella distribuzione del reddito, a partire dalla presa d'atto contenuta del DPEF delle tendenze sfavorevoli per le retribuzioni e per le famiglie e conseguentemente: ad attuare la politica di concertazione con le parti sociali favorendo il rinnovo dei contratti di lavoro in corso di definizione in termini non sperequati, rispetto a quelli gia' conclusi anche tenendo conto che il DPEF indica un tasso di inflazione superiore di 0,4 punti percentuali per il 1996, e inferiore di 0,5 punti percentuali per il 1997, rispetto a quelli assunti, per gli stessi anni, come riferimento dei contratti gia' conclusi; nel caso nell'anno si registrasse uno scostamento dall'obiettivo indicato nella lotta all'inflazione, a definire le misure di politica economica e distributiva atte a garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni e, piu' in generale, a riequilibrare eventuali apprezzabili mutamenti nella distribuzione dei redditi; a tutelare i redditi delle fasce sociali piu' deboli e delle famiglie attraverso l'adeguamento degli assegni familiari, anche riformandone l'istituto, e degli sgravi fiscali; a perseguire riforme strutturali ed interventi di piu' breve periodo intesi a promuovere condizioni di pari opportunita' di realizzazione tra cittadini diversi per eta', sesso, condizioni familiari o professionali, territorio in cui vivono; B.7) ad adottare una azione incisiva e coordinata per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale tale da determinare un significativo incremento degli imponibili e del gettito e a promuovere: il perseguimento di un maggiore grado di equita', sia in senso orizzontale che verticale; il decentramento fiscale verso le regioni e gli enti locali quale condizione indispensabile per una riforma dello Stato in senso federalista; la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali e la riduzione dei costi di adempimento per i contribuenti; la riforma del sistema sanzionatorio; B.8) ad adottare provvedimenti di fiscalita' ambientale per contenere i consumi di materie prime ed energia, tutelare le risorse scarse e ridurre l'inquinamento e, infine, promuovere una nuova imprenditorialita' ecocompatibile, in particolare nei settori ad elevata innovazione tecnologica, nell'uso efficiente dell'energia e nelle fonti rinnovabili; B.9) a proseguire con rigore ed energia nel processo di riordino e privatizzazione delle imprese pubbliche, sulla base delle disposizioni di legge e degli atti di indirizzo del Parlamento, determinando con rapidita' assetti giuridici e condizioni per la liberalizzazione dei mercati e assicurando che tale processo avvenga con modalita' finalizzate ad aumentare la base produttiva, l'occupazione e la concorrenza; B.10) ad assumere per quanto di propria competenza iniziative legislative nelle materie di riforma della struttura del bilancio, della riforma delle pubbliche amministrazioni, di autonomia e decentramento e della semplificazione amministrativa e fiscale finalizzate ad ottenere obiettivi di risanamento strutturale, di efficienza e di riduzione delle spese nell'arco del triennio; B.11) a promuovere un ampio trasferimento e delega di funzioni e di poteri alle regioni e agli enti locali, in particolare prevedendo: la realizzazione di un autentico sistema di federalismo fiscale, basato: a) sulla responsabilita' di entrata e di spesa degli organismi territoriali costituzionalmente rilevanti (regioni, comuni e province); b) sul potenziamento delle entrate proprie e degli spazi di autonomia delle regioni nella determinazione delle aliquote e delle basi imponibili, anche introducendo imposte regionali a larga base imponibile e a bassa aliquota, sostitutiva di altri tributi attualmente in vigore, nonche' dei contributi sanitari; c) sulla garanzia, attraverso idonei meccanismi finanziari, che a tutti i cittadini vengano garantiti standards simili di fruizione dei servizi; l'attribuzione agli enti locali di una ampia autonomia regolamentare nella determinazione dei tributi; l'utilizzazione, nel modo piu' ampio possibile, della cornice costituita dall'articolo 118 della Costituzione in materia di delega di funzioni amministrative alle regioni, alle province e ai comuni; B.12) ad adottare provvedimenti per una ampia riforma delle politiche e dei servizi sociali atta a realizzare un piu' equilibrato utilizzo della spesa sociale al fine di sostenere programmi, basati sul decentramento per le famiglie, per l'agevolazione di giovani coppie, per l'armonizzazione tra vita lavorativa e vita familiare, per rimuovere l'esclusione sociale, per interventi mirati a favore dei disabili, dei minori, degli anziani non sufficienti, degli immigrati, o dei singoli soggetti, quali il volontariato; C) per quanto riguarda gli obiettivi vincolanti per la manovra di bilancio 1997-1999, da realizzare con la legge finanziaria, il bilancio ed i provvedimenti ad essi collegati, e le procedure parlamentari: C.1) per il fabbisogno di cassa del settore statale: a mantenere il limite massimo del fabbisogno del settore statale nella somma di 88.000 miliardi di lire per il 1997, ponendo le basi del percorso programmatico di rientro che prevede il limite di 61.000 miliardi nel 1998 e di 60.000 miliardi nel 1999; a consolidare definitivamente la inversione di tendenza nel rapporto debito/PIL; a raggiungere, in questo contesto, l'obiettivo di un avanzo primario di 105.400 miliardi per il 1997, secondo un percorso programmatico che prevede obiettivi di avanzo primario di 122.300 miliardi nel 1998 e 129.500 miliardi nel 1999; a realizzare gli obiettivi sopraindicati con una manovra di correzione non inferiore a 32.400 miliardi nel 1997, con prevalente riferimento alle entrate e alle spese correnti, secondo un percorso programmatico di rientro che prevede, entro il 1999, un sostanziale pareggio delle partite correnti e con un'articolazione della manovra per il 1997 che privilegi comunque i tagli complessivi di spesa rispetto agli aumenti di entrata; C.2) per il bilancio dello Stato per il 1997 e per il triennio 1997-1999: a fissare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, il limite massimo del saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 1 della legge finanziaria per il 1997 in 130.700 miliardi di lire al netto delle regolazioni debitorie, per il 1998 e 1999 in una misura intermedia compatibile con l'obiettivo programmatico di un saldo netto massimo di 102.200 miliardi per il 1998 e di 95.200 miliardi per il 1999, e comunque inferiore al limite stabilito per il primo anno; a considerare vincolanti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1976, tali limiti, ovvero il limite piu' basso che sia previsto dal disegno di legge finanziaria anche a seguito dell'esame parlamentare (ed i corrispondenti obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale) per tutti i disegni di legge che in vario modo concorrano alla manovra; C.3) a concentrare la manovra di correzione della legislazione sostanziale per il conseguimento degli obiettivi determinati ai punti C1) e C2) in un provvedimento collegato da esaminare nei termini massimi della sessione di bilancio di ciascuna Camera e prima della legge finanziaria. Tale provvedimento collegato sara' caratterizzato dalla esclusiva finalita' di contenimento del disavanzo di competenza del bilancio dello Stato di cassa del settore statale, e di ogni altro ente rientrante nella finanza pubblica. Esso dovra' realizzare, unitamente al disegno di legge finanziaria e di bilancio e agli eventuali provvedimenti di urgenza in materia di entrata che si rendessero necessari per completare la manovra, un miglioramento dell'avanzo primario del settore statale non inferiore a 32.400 miliardi rispetto all'andamento tendenziale. In questo quadro il complessivo aumento della spesa corrente al netto degli interessi dovra' comunque essere inferiore di almeno un punto percentuale rispetto al tasso di inflazione programmato. Tale provvedimento collegato conterra' esclusivamente norme di contenimento della spesa e di aumento delle entrate, ciascuna quantificata nella relazione tecnica. Esso costituira' pertanto parte integrante della unitaria decisone di bilancio da adottare nella sessione e sara' sottoposto a tutte le regole comuni alla legge finanziaria e di bilancio compresa la interemendabilita' compensativa tra gli strumenti che concorrono allo stesso obiettivo quantitativo; non saranno in ogni caso ritenute compatibili con il contenuto e le finalita' della manovra le compensazioni derivanti da semplici rimodulazioni delle spese oltre il triennio ne' sui capitoli di bilancio di natura obbligatoria o anche discrezionale, nei casi in cui la dotazione risulti da stime tecnico-finanziarie correlate ad esigenze minime di funzionamento; C.4) a considerare come provvedimenti collegati, in quanto concorrenti agli obiettivi della manovra di bilancio per il 1997 di riduzione del fabbisogno e del disavanzo di competenza, i provvedimenti di manovra integrativa esplicitamente ed esclusivamente rivolti a riportare le grandezze della finanza pubblica entro quegli obiettivi, anche nel corso dell'esercizio finanziario 1997; analogamente devono essere intesi come provvedimenti collegati alla manovra per il 1996 i due decreti legge n. 323 e n. 342 del 1996, in corso di conversione in Parlamento, per la correzione e l'integrazione della manovra per l'anno in corso; C.5) a corredare tutti i provvedimenti collegati o concorrenti agli obiettivi di riduzione del fabbisogno di cassa e del saldo netto da finanziare, di relazioni tecniche volte a dimostrare gli effetti di aumenti di entrate e di riduzione di spesa. In particolare dovra' essere specificato l'apporto di ciascuna disposizione alla riduzione del fabbisogno e del saldo netto da finanziare. Tale specificazione sara' assunta come un parametro per la valutazione di ammissibilita' agli emendamenti; C.6) a predisporre uno o piu' disegni di legge, aventi carattere di collegati, recanti gli interventi di riforma di cui al punto B.10) e finalizzati ad obiettivi di risanamento strutturale, di efficienza e di riduzione delle spese nell'arco del triennio; tali disegni di legge devono essere presentati al Parlamento al di fuori dei tempi riservati da ciascuna Camera alla sessione di bilancio, anche in anticipo rispetto ad essi, ma in modo tale da evitare ingorghi procedurali con l'esame dei provvedimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi quantitativi della manovra di finanza pubblica a partire dal primo anno del triennio ai quali e' esclusivamente riservata l'applicazione della regola della interemendabilita' compensativa di cui al punto C.3); C.7) ad impostare il prossimo DPEF in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, grandezza alla quale sono riferiti i parametri di convergenza del Trattato di Maastricht. (6-00001)

 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.