Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00256 presentata da MARENGO LUCIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960716
Per sapere - premesso che: il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, recante "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita", all'articolo 126 indica le "modifiche e le integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"; tali modificazioni sono state introdotte nella legislazione vigente modificando ed integrando la legge 24 dicembre 1969, n. 990; in particolare, il citato decreto legislativo introduce - con l'articolo 126 al punto 1), lettera c) - nella preesistente legislazione l'articolo 11-bis, che, tra l'altro, recita: "1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo."; in altri termini si pone in atto, in modo velato dalla poca attenzione che vi e' per l'emissione - numerosissima - di leggi, l'ennesimo balzello - oltre le centinaia gia' esistenti - a carico del contribuente, affidando tra l'altro agli assicuratori il ruolo di esattori, i quali tale ruolo potranno ora reclamare in modo ufficiale, fregiandosene pubblicamente; anche le norme applicative diffuse dalle Compagnie di assicurazione recitano - qui si tratta di una primaria Compagnia nazionale - ad esempio: "il contributo al Servizio sanitario nazionale viene considerato "Onere parafiscale" e la relativa aliquota del 6,5 per cento viene applicata al premio di tariffa e dovuto dal contraente. Tale importo deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze e non e' assoggettato all'imposta. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216 e successive modificazioni. L'applicazione decorre dal 1^ luglio 1995"; tutto cio' appare in palese contrasto con le auspicate tendenze all'unificazione e alla trasparenza della varieta' innumerevole di imposte e tasse, anche al fine - secondo gli standard europei - di poterne meglio controllare l'applicazione, facilitando sia i pubblici poteri che i cittadini soggetti -: quale sia la loro opinione e quali iniziative intendano assumere al fine della razionalizzazione del sistema delle imposte e delle tasse. (5-00256)