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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00256 presentata da MARENGO LUCIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960716

Per sapere - premesso che: il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, recante "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita", all'articolo 126 indica le "modifiche e le integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"; tali modificazioni sono state introdotte nella legislazione vigente modificando ed integrando la legge 24 dicembre 1969, n. 990; in particolare, il citato decreto legislativo introduce - con l'articolo 126 al punto 1), lettera c) - nella preesistente legislazione l'articolo 11-bis, che, tra l'altro, recita: "1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo."; in altri termini si pone in atto, in modo velato dalla poca attenzione che vi e' per l'emissione - numerosissima - di leggi, l'ennesimo balzello - oltre le centinaia gia' esistenti - a carico del contribuente, affidando tra l'altro agli assicuratori il ruolo di esattori, i quali tale ruolo potranno ora reclamare in modo ufficiale, fregiandosene pubblicamente; anche le norme applicative diffuse dalle Compagnie di assicurazione recitano - qui si tratta di una primaria Compagnia nazionale - ad esempio: "il contributo al Servizio sanitario nazionale viene considerato "Onere parafiscale" e la relativa aliquota del 6,5 per cento viene applicata al premio di tariffa e dovuto dal contraente. Tale importo deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze e non e' assoggettato all'imposta. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n.1216 e successive modificazioni. L'applicazione decorre dal 1^ luglio 1995"; tutto cio' appare in palese contrasto con le auspicate tendenze all'unificazione e alla trasparenza della varieta' innumerevole di imposte e tasse, anche al fine - secondo gli standard europei - di poterne meglio controllare l'applicazione, facilitando sia i pubblici poteri che i cittadini soggetti -: quale sia la loro opinione e quali iniziative intendano assumere al fine della razionalizzazione del sistema delle imposte e delle tasse. (5-00256)





 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.