Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00121 presentata da TURRONI SAURO (MISTO) in data 19960716
Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: la legge n. 442 del 1^ giugno 1971 (cosiddetta "legge Belci") ha creato sette riserve naturali carsiche (per una superficie complessiva di circa tre mila ettari) sui territori delle province autonome di Trieste e Gorizia, la cui gestione doveva essere assicurata da un apposito ente che doveva essere istituito con legge regionale (mai approvata); pur in assenza della prevista attuazione regionale, la "legge Belci" ha permesso di preservare ampie porzioni di territorio carsico, poiche' i piani regolatori comunali hanno recepito le riserve naturali carsiche come zone inedificabili destinate a protezione ambientale; tale indirizzo e' stato confermato anche dal piano urbanistico regionale generale del 1978, con il quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha recepito le riserve naturali carsiche - ulteriormente ampliate - all'interno di alcuni "ambiti di tutela ambientale"; in data 20 aprile 1996 la procura della Repubblica presso la pretura di Trieste ha stabilito la sussistenza - in virtu' dell'articolo 21 lettera b) della legge n. 157 del 1992 - del divieto di caccia anche nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971, diffondendo un'apposita direttiva a tutti gli uffici regionali e provinciali competenti; il comitato provinciale della caccia di Trieste, a seguito della direttiva sopra citata, ha inserito nel calendario venatorio per la stagione 1995-1996 il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche di cui alla legge n. 442 del 1971; avverso tale calendario venatorio, alcuni cacciatori proponevano ricorso al Tar del Friuli-Venezia Giulia, il quale con sentenza n. 390/96 del 19 aprile 1996 annullava il calendario venatorio per la parte concernente il divieto di caccia nelle riserve naturali carsiche, in quanto la legge n. 442 del 1971 sarebbe stata "...abrogata per incompatibilita' con le sopravvenute norme introdotte dalla legge n. 394 del 1991 e n. 157 del 1992, che introducono una diversa disciplina della materia"; la regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar di cui sopra; e' prossimo alla discussione nel consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia un disegno di legge sulle aree protette che - per quanto concerne il Carso - prevede l'istituzione di cinque sole piccole riserve naturali (per una superficie totale di meno di tre mila ettari), che escludono buona parte del territorio compreso nelle riserve naturali carsiche istituite con la legge n. 447 del 1971; e' ampiamente riconosciuto lo straordinario valore ambientale del territorio carsico, sia per quanto concerne la biodiversita' racchiusa in una superficie tanto limitata, sia per quanto riguarda l'immenso patrimonio rappresentato dai fenomeni carsici superficiali e sotterranei; e' sottolineata infine la grande prospettiva, in termini di collaborazione italo-slovena sul terreno dello sviluppo eco-sostenibile, che si aprirebbe attraverso la creazione di un parco internazionale gestito d'intesa tra i due paesi confinanti a partire pero' dall'istituzione di un parco naturale sul versante italiano del confine di Stato -: quale sia il suo giudizio rispetto alla vigenza o meno della legge n. 442 del 1971; se intenda promuovere l'intervento dello Stato nell'eventuale giudizio avanti il Consiglio di Stato, nel caso di impugnazione della sentenza del Tar Friuli-Venezia Giulia n. 390 del 1996; quali iniziative intenda assumere rispetto all'esigenza di assicurare un'adeguata tutela allo straordinario ambiente carsico, a fronte delle ipotesi estremamente riduttive avanzate in ambito regionale; quale iniziativa intenda assumere per promuovere l'attuazione del parco internazionale dell'area carsica italo-slovena. (3-00121)