Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02024 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19960716
Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: in data 29 giugno 1996 il signor Alberto Zintu di Roma-Ostia, ha inviato all'interrogante una lettera, dando conto del suo caso personale, che si sottopone al Governo; il signor Zintu (ex dirigente principale delle poste e telecomunicazioni matricola n. 43255) e' stato definito recentemente dai medici ospedalieri, cosi' scrive, "soggetto ad alto rischio", in relazione alla sua infermita' dipendente da cause di servizio; e' stato chiamato per il giorno 16 luglio 1996 a una visita collegiale medica (quinta pratica) presso il Cmo dell'ospedale militare della citta' militare della Cecchignola, a seguito di istanza del 1992, per ulteriori riconoscimenti di infermita' contratte in servizio e per cause di servizio (malattie professionali); il signor Zintu dichiara di non essere un falso invalido e che e' stato dispensato dal servizio per sopravvenute gravi infermita' dal 9 febbraio 1994 e che al momento ha una limitatissima deambulazione, che non gli consente di recarsi al lavoro; e' gia' stato sottoposto piu' volte ad accertamenti presso il Cmo, oltre a quelli eseguiti da medici di base e professori ordinari universitari di Roma presso l'Enpas; sono state eseguite lastre presso l'Ussl, prodotte successivamente all'ente preposto e risultano certificati redatti da vari centri ospedalieri pubblici che hanno ricondotto la dipendenza della infermita' a cause di servizio; il Cppo (comitato delle pensioni privilegiate) in prima istruttoria aveva confermato tale riconoscimento. Successivamente un nuovo Cppo in sede di revisione, annullava, a detta del signor Zintu, pretestuosamente, tutti i precedenti pareri; da quanto sostiene il signor Zintu, l'invito del Cmo per il 16 luglio 1996 e' inutile e superato e i suoi pareri non avrebbero alcun peso accertativo definitivo sulla natura e sulle conseguenze della infermita'. Tutte le cartelle cliniche ospedaliere, gia' in possesso della amministrazione e accluse nel fascicolo personale, sono documenti sufficientemente validi (in base alla legge n. 241 del 1990) e riconosciuti per formulare un giudizio. Inoltre, nell'ipotesi di esito finale positivo, non porterebbe nessun beneficio economico consistente, a causa della lungaggine per l'espletamento della pratica -: se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (come suggerito dal signor Zintu) intenda intervenire per richiedere che la visita accertativa sia effettuata a domicilio da componenti del Cppo o, in alternativa, da medici indicati dal Tar del Lazio o del Consiglio di Stato, anziche' dal Cmo; quali iniziative intendano porre in essere i Ministri interrogati affinche' i veri invalidi possano godere dei loro diritti e siano messi in condizione di avere una pensione adeguata. (4-02024)
Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame - ha significato che con d.m. dell'8 marzo 1978 al dipendente sig. Zintu Alberto e' stato concesso, in conformita' del parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate, un equo indennizzo di lire 297.640 corrispondente alla VIII categoria Tab. B, nella misura minima, a seguito del riconoscimento della dipendenza dell'infermita' "artrosi cervicale" da causa di servizio. Con successivo d.m. dell'8.07.79 al predetto sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermita': 1) gastroduodenite cronica; 2) colite spastica cronica; 3) artrosi dorsale; 4) artrosi lombare" ascrivibili, per cumulo, alla quinta categoria della tab. A, annessa al d.P.R. 915/78 ed e' stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'affezione: "periartrite scapolo omerale dx", con esclusione dei benefi'ci giuridici ed economici per intempestivita' della domanda (articolo 36 del d.P.R. 686/57), mentre non e' stato riconosciuto l'aggravamento della forma morbosa artrosica, per la quale allo Zintu era stato concesso l'equo indennizzo; "l'artrosi coxofemorale delle mani, dei piedi e della spalla sx" non e' stata riscontrata all'atto della visita medico collegiale. Avverso tale provvedimento l'interessato presentava ricorso al TAR Lazio che, con decisione del 29 gennaio 1992 ha respinto il ricorso stesso relativamente all'intempestivita' della domanda per l'infermita' "periartrite scapolo omerale dx" e al mancato riconoscimento di aggravamento della "artrosi cervicale": dopo la notifica di tale provvedimento lo Zintu ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo. In proposito si ritiene opportuno rammentare che come chiarito dal Consiglio di stato - Commissione Speciale Pubblico Impiego - con parere n. 242 del 19.12.1988, dopo l'entrata in vigore della legge 20.11.1987, n. 472 - artt. 5 bis e 5 ter, nel procedimento inerente la liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, il parere del C.P.P.O. - che deve obbligatoriamente essere acquisito - riguarda la dipendenza della menomazione dall'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio, la categoria tabellare, il conseguente importo da liquidare. D'altra parte l'eventuale diniego dell'equo indennizzo non comporta l'annullamento del precedente provvedimento che conserva valore agli altri fini previsti dalla legge. Nel particolare caso del sig. Zintu il C.P.P.O., interpellato in merito alla richiesta di equo indennizzo, ha espresso il parere che l'infermita' artrosica non poteva riconoscersi dipendente dal servizio, in quanto "dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi del tessuto connettivo, di natura endogeno costituzionale, in correlazione con l'usura dello stesso". Pertanto, l'ex Amministrazione p.t., facendo proprio tale giudizio, con ordinanza direttoriale del 16/04/92 respingeva la richiesta di equo indennizzo: avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui giudizio risulta ancora pendente. In date 09/01/90, 25/03/92 e 31/08/93, il medesimo dipendente ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermita' "ingrossamento della prostata", "artrosi delle ginocchia", "periartrite calcificata dell'anca con arto piu' corto del sinistro controlaterale e limitazione della abduzione, artrosi coxofemorale delle mani, dei piedi e della spalla sx, "calcolosi della colecisti (colecistectomia), diverticolosi del colon" per le quali l'Ospedale militare di Roma Cecchignola, ha disposto la prescritta visita medico collegiale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 6 del d.P.R. 20/04/94, n. 349. Si ritiene pertanto che lo Zintu non possa esimersi dal sottoporsi alla prescritta visita medico-collegiale, poiche' la documentazione di parte non costituisce un elemento sufficiente ai fini del riconoscimento in parola. Si sottolinea, infine, che la normativa vigente (d.P.R. n. 349/94) ha fissato tempi rapidi e certi per l'espletamento delle pratiche di cui trattasi, a tutela dei diritti dei dipendenti che, per causa di servizio, abbiano riportato menomazioni alla propria integrita' fisica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Maccanico.